Dichiarazioni falsificate: il disconoscimento in giudizio non cancella il reato

La falsità in scrittura privata è un reato di pericolo che si concretizza nella creazione di una falsa fotocopia, avente la stessa forza probante di un originale. Il disconoscimento in giudizio da parte dei danneggiati, comunque, non elide l’esistenza del reato.

Il caso. Un uomo aveva falsificato 2 dichiarazioni di quietanza a firma di un’altra persona e veniva condannato, per il reato di falsità in scrittura privata articolo 485 c.p. , alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore dei due eredi del danneggiato, ormai defunto. È in appello che cadono le accuse e viene emessa una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Ecco quindi che le parti civili propongono ricorso per cassazione. Fotocopie disconosciute, reato non integrato? Secondo la Corte di merito, il tempestivo disconoscimento delle copie fotostatiche ha impedito che le stesse acquistassero la stessa valenza ed efficacia di scritture autentiche. Evitando così la configurazione del reato. Il reato si perfeziona con l’uso della fotocopia. Ma la S.C. smentisce questa tesi. «Il disconoscimento è, chiaramente, un posterius – afferma la Cassazione nella sentenza numero 29026/2012 – che non elide l’esistenza del reato, che, tipico reato di pericolo, si concretizza nella creazione di una falsa fotocopia, la cui validità è destinata a permanere – in mancanza di tempestivo disconoscimento – nell’universo giuridico, con la stessa forza probante di un originale». Pertanto, la Corte accoglie il ricorso, ai soli fini delle statuizioni civili, rinviando al giudice competente.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 30 aprile – 18 luglio 2012, numero 29026 Presidente Grassi – Relatore Bruno Svolgimento del processo Con sentenza del 31 gennaio 2008 il Tribunale di Roma dichiarava G.G. colpevole del reato di cui all'articolo 485 c.p. per avere falsificato due dichiarazioni di quietanza a firma di B.G. e, per l'effetto, lo condannava alla pena di giustizia nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle persone offese, costituitesi parte civile, B.P. e D. , eredi del de cuius B.G. . Pronunciando sul gravame proposto dall'imputato, la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la sentenza impugnata, assolvendo l'imputato dal reato ascrittogli con formula perché il fatto non sussiste. Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore delle parti civili ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva. Motivi della decisione 1. - Con unico motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia violazione dell’articolo 606 lett. b ed e in ordine alla ritenuta insussistenza del reato in questione, contestando le argomentazioni in forza delle quali la Corte di merito era giunta a pronuncia assolutoria. 2. - All'esame delle doglianze di parte giova premettere una sintetica puntualizzazione della fattispecie sostanziale. Orbene, risulta dal capo d'imputazione che l'addebito a carico del G. consiste nella creazione, in fotocopia, di due false dichiarazioni di quietanza con falsificazione della firma del defunto creditore B.G. la prima, finalizzata a contrastare l'azione esecutiva intrapresa dagli eredi del de cuius odierni ricorrenti e dedotta a sostegno di un atto di opposizione all'esecuzione la seconda, destinata a sostenere l’atto di opposizione al precetto notificato dalla società Padan, di cui il defunto era maggiore azionista. È pacifico in atti, alla stregua della produzione documentale delle parti, che i due giudizi sono stati definiti in sede civile con pronunce definitive di rigetto, a seguito del tempestivo disconoscimento delle due scritture da parte degli eredi, odierni ricorrenti. Affermata in primo grado la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'articolo 485 c.p., la Corte di Appello, con la sentenza impugnata, ha ribaltato il giudizio con motivazioni fatte, ora, oggetto di specifica censura dei ricorrenti. In sostanza, la ratio decidendi della pronuncia in esame può così compendiarsi - Il perfezionamento del delitto di falsità materiale di cui all'articolo 485 c.p. postula l'uso dell'atto falso. - La norma di cui all'articolo 492 c.p. assegna rilevanza penale solo alle condotte di falsificazione degli originali o di copie autentiche che tengano luogo degli originali. - Nel caso di specie, non esistevano originali e la condotta è consistita nella creazione di due fotocopie di dichiarazioni liberatorie con falsa sottoscrizione del defunto B. . - Il tempestivo disconoscimento delle copie fotostatiche ha impedito che le stesse acquistassero, a norma dell'articolo 2719 c.c., la stessa valenza ed efficacia di scritture autentiche. - Donde, l’irrilevanza penale del fatto, per mancanza di principio di offensività, posto che il disconoscimento delle fotocopie ne aveva impedito l'uso processuale. 3. - Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento, stante l'evidente erroneità che inficia il giudizio del giudice a quo, cosi come espresso nella pronuncia impugnata. Ed invero, secondo la dommatica civilistica ed il riflesso dei relativi postulati sul versante processualcivile, la fotocopia di un documento, a mente dell'articolo 2919 c.c., ha la stessa efficacia della copia autentica ove la conformità all'originale sia attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non sia disconosciuta nelle forme previste dal rito civile, nell'ipotesi - come è ovvio - che di essa una parte intenda avvalersene in giudizio a sostegno delle proprie ragioni. A norma dell'articolo 214 c.p.c., il disconoscimento in sede processuale si realizza mediante dichiarazione dell'interessato che nega la propria scrittura o la propria scritturazione con la soggiunta, al comma secondo, che gli eredi od aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore. In sostanza, allora, la copia fotostatica ha la stessa valenza probatoria e la stessa efficacia dimostrativa dell'originale, ove ricorrano le anzidette condizioni. Ma se così è, balza evidente l'errore di prospettiva del giudice a quo, che, prendendo atto del pacifico disconoscimento in sede processuale delle fotocopie, ha ritenuto l’irrilevanza della loro creazione ai fini penali. Ed invero, la creazione - mediante tecniche di fotomontaggio o scannerizzazione a mezzo computer - di false fotocopie integra il reato di falsità in scrittura privata cfr., in tal senso, Cass. Sez. 2, 7.7.2011 numero 36369 rv. 251144 per la semplice - ma decisiva - ragione che, quanto meno, nel lasso di tempo sino all'eventuale disconoscimento le stesse hanno la stessa forza probante dell'originale, capaci anche di sostenere una pronuncia giudiziaria favorevole ove, per mera negligenza o disattenzione ex adverso, le stesse non siano tempestivamente disconosciute o la controparte sia contumace, di guisa che maturi il riconoscimento tacito di cui all'articolo 215 del codice di rito civile. Il disconoscimento è, chiaramente, un posterius che non elide l'esistenza del reato, che, tipico reato di pericolo, si concretizza nella creazione di una falsa fotocopia, la cui validità è destinata a permanere - in mancanza, come si è detto, di tempestivo disconoscimento - nell'universo giuridico, con la stessa forza probante di un originale. Il reato si perfeziona, come è ovvio, con l'uso della fotocopia, nel caso di specie pacificamente avvenuto mediante la produzione in giudizio a sostegno degli atti oppositivi anzidetti. 4. - L'errore di giudizio di cui si è detto infirma la pronuncia impugnata determinandone l'invalidità, che va, dunque, dichiarata come da dispositivo. L'accoglimento del ricorso delle parti civili, rilevante - come è ovvio - ai soli fini delle statuizioni civili, comporta il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, perché proceda alle pertinenti determinazioni. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.