di Marilisa Bombi
di Marilisa BombiIl provvedimento di revoca dell'affidamento di gestione delle entrate tributarie costituisce una legittima esplicazione del potere discrezionale di revoca, supportata dalla motivata rivalutazione dell'interesse originario alla luce dell'apprezzamento dei risparmi di spesa conseguibili mediante il ricorso alla gestione in house. In pratica, la scelta organizzativa e gestionale che appartiene alla sfera del merito amministrativo, non è sindacabile in assenza di profili di sviamento apprezzabili in sede di legittimitàIl caso. Il Collegio, con sentenza numero 2713/11 del 6 maggio, osserva che, la determinazione del Comune, è frutto di una specifica istruttoria e risulta supportata dalla valutazione puntale della possibilità di affrontare la gestione del servizio mediante una riorganizzazione dell'ufficio dei tributi idonea ad assicurare un risparmio annuale di oltre 300.000 euro. L'apprezzamento del risparmio di spesa risulta peraltro irrobustita dalla sottolineatura delle ripercussioni prodotte dalla crisi economica su un Comune di piccole dimensioni e dalla conseguenziale opportunità di adottare una soluzione organizzativa più efficiente e meno rischiosa. E la legittimità della determinazione amministrativa non risulta scalfita dalle riserve espresse dal responsabile dei servizi finanziari e dal Segretario comunale, posto che la determinazione conclusiva supera in modo motivato i profili di criticità evidenziati dagli apporti endoprocedimentali.L'interesse pubblico giustifica i mezzi. Quanto, poi, alla ponderazione comparativa degli interessi, il Collegio rimarca che la rilevanza dell'interesse pubblico evidenziato giustifica il sacrificio dell'affidamento del privato alla conservazione del bene conseguito, specie se si tiene conto del limitato lasso di tempo decorso dal tempo dell'affidamento undici mesi rispetto alla durata programmata del servizio affidato nove anni e del meccanismo compensativo dato dalla previsione dell'indennizzo di cui all'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, numero 241, che con la decisione in esame viene quantificato.