di Enzo Di Giacomo
di Enzo Di Giacomo *Il processo verbale di constatazione costituisce una prova documentale essenziale ai fini dell'evasione fiscale, anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica.L'importante principio è contenuto nella sentenza numero 28053/2011 del 15 luglio della Corte di Cassazione da cui emerge che il giudice può ricorrere legittimamente al verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza al fine della determinazione dell'imposta evasa come prova del reato di dichiarazione infedele nonché utilizzare l'accertamento induttivo quando le scritture contabili non sono tenute o irregolarmente tenute.Attività di verifica verbale di constatazione. Com'è noto la verifica fiscale si conclude con la redazione di un processo verbale PVC nel quale sono evidenziati i fatti, le violazioni contestate nonché le dichiarazioni del soggetto sottoposto a verifica. Il contribuente destinatario di un processo verbale di constatazione, atto che non è impugnabile autonomamente, può definire più velocemente la contesa mediante il ricorso all'istituto dell'adesione di cui al d.l. numero 112/2008, convertito dalla legge numero 133/2008, usufruendo della riduzione delle sanzioni 1/6 e del pagamento rateizzato degli importi dovuti, senza prestare alcuna garanzia. La verifica condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti del contribuente deve essere compiuta entra i termini previsti dalla legge e la stessa deve avvenire arrecando il minor disagio allo svolgimento dell'attività nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente stesso. La permanenza degli operatori civili dell'amministrazione finanziaria o militari presso la sede del contribuente deve avvenire entra i termini previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge numero 212 del 2000 c.d. Statuto del contribuente ovvero entro sessanta giorni, in modo da arrecare la minore turbativa all'attività professionale del contribuente.Per quanto attiene i poteri riconosciuti all'ufficio finanziario, occorre ricordare che l'articolo 54, comma 5, d.p.r. numero 633/72, consente di procedere alla rettifica delle dichiarazioni in materia di Iva, potendo ricostruire presuntivamente l'esistenza di corrispettivi o maggiori redditi non dichiarati. attingendo dal materiale documentale informale rinvenuto durante accessi o verifiche.La fattispecie. A seguito di condanna da parte della Corte di Appello per il reato di omissione della dichiarazione ai fini Iva e delle imposte sui redditi, il ricorrente ha impugnato detta sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Nel ricorso è stata eccepita la legittimità del processo verbale di constatazione redatto dai militari e contestato l'errata utilizzazione dello stesso da parte dei giudici di merito, in quanto utilizzato in processo penale, un mezzo di prova in realtà diretto ad altro soggetto, decisivo ai fini del giudizio. Il ricorrente ha sostenuto che il verbale sarebbe stato redatto in un momento successivo all'insorgere degli indizi di reato, atteso che l'indagine sarebbe iniziata nel 2003 e il PVC redatto il 25 maggio 2005.La Suprema Corte, nel sostenere la rilevanza del processo verbale di constatazione nel giudizio per evasione fiscale, ha ritenuto che allorché emergono indizi di reato, occorre procedere secondo le disposizioni di cui all'articolo 220 disp. att. Cpp recante norme su Attività ispettive e di vigilanza giacché la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile.Sulla base di quanto precede la Corte ha ritenuto che il giudice può fare legittimamente ricorso ai verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza ai fini della determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, nonché ricorrere all'accertamento induttivo dell'imponibile quando le scritture contabili imposte dalla legge siano state irregolarmente tenute Cass, sent. numero 5786/2007 . Secondo la giurisprudenza di legittimità anche nel caso di accertamento dei reati tributari trova applicazione il principio, di cui all'articolo 39 del d.p.r. 29 marzo 1973, numero 600, secondo cui il ricorso a forme di accertamento induttivo dell'imponibile di una impresa è consentito solo quando non sia stata tenuta o sia stata tenuta irregolarmente la contabilità imposta dalla legge , contabilità che nel caso di specie risultava completamente ignota Cass., sez. 3, sent. numero 8036/1991 . Alla luce di quanto precede, la Corte non ha accolto il ricorso del contribuente, e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite.Utilizzo dell'informativa della GdF per ricorrere all'accertamento induttivo. Sul tema in esame la sentenza de quo ribadisce l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice in materia tributaria può legittimamente basarsi, al fine di accertare la responsabilità penale del soggetto per le omesse annotazioni obbligatorie ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, sull'informativa della Guardia di Finanza e ricorrere all'accertamento induttivo dell'imponibile quando la contabilità imposta dalla legge sia stata tenuta irregolarmente.Rilevante anche la documentazione informale tenuta su brogliacci. Si segnala, infine, un altro recente pronunciamento in cui è stato affermato che il ritrovamento di documentazione informale tenuta su brogliacci matrici di assegni rappresenta indizio grave, preciso e concordante dell'esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, che legittima l'ufficio finanziario a procedere ad accertamento induttivo, ai sensi dell'articolo 54 numero 633 del 1972. Su tali basi l'ufficio finanziario può procedere alla rettifica delle dichiarazioni dei redditi, avvalendosi anche di elementi che consentano induttivamente di stabilire l'esistenza di corrispettivi o imposte non dichiarati Cass, Ord. numero 14770/2011 .* esperto tributarioSullo stesso argomento, leggi anche La matrice dell'assegno costituisce indizio grave, preciso e concordante, di Enzo Di Giacomo, DirittoeGiustizi@ 19 luglio 2011