Il diritto nasce da un’incapacità assoluta rispetto a «qualsiasi attività lavorativa», non solo rispetto all’attività di agente commerciale

Il giudice, riconoscendo il diritto alla pensione di inabilità, è andato oltre il tenore letterale del regolamento dell’Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio. Nell’interpretazione degli atti unilaterali, i criteri principali sono quelli del senso letterale delle parole e dell’interpretazione complessiva delle clausole. Nessun riguardo per la comune intenzione delle parti, che non esiste.

Con la sentenza numero 10817, depositata l’8 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha annullato la decisione della corte territoriale, respingendo così la richiesta di pensione di inabilità dell’agente commerciale. Agenti di commercio e pensione di inabilità. Un uomo chiede che venga accertato il proprio diritto alla corresponsione della pensione di inabilità prevista dall’articolo 21 del Regolamento Enasarco nel caso di agente commerciale che si venga a trovare nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Nei fatti, è certificato che l’uomo sia inabile a svolgere la professione di agente commerciale. Resta abile per altre attività lavorative. «Qualsiasi attività lavorativa». Quindi per decidere sulla domanda, è necessario stabilire quale valenza attribuire all’espressione «qualsiasi attività lavorativa». Il Tribunale le dà il senso proprio delle parole e respinge il ricorso. La Corte d’Appello condanna invece l’Ente previdenziale a corrispondere al ricorrente detta pensione di inabilità, «ritenendo che la norma regolamentare dovesse interpretarsi nel senso di garantire un trattamento pensionistico agli agenti che si fossero trovati nell’impossibilità di svolgere la loro specifica attività lavorativa, e non una qualsiasi attività lavorativa». L’Enasarco ricorre per cassazione, sostenendo la violazione delle norme del proprio regolamento ed errata applicazione delle norme civilistiche di interpretazione negoziale. La violazione del regolamento, non fonte del diritto, non è ricorribile per cassazione. La Suprema Corte dichiara inammissibile il primo motivo, poiché il regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco, approvato con DM del 24 settembre 1998, non può essere considerato come regolamento fonte del diritto ex articolo 1 delle preleggi e quindi come norma di diritto invocabile per cassazione. Gli Ermellini, poi, accogliendo l’altro motivo di ricorso, smontano pezzo per pezzo l’interpretazione adottata dalla corte territoriale. L’interpretazione della Corte d’Appello. Secondo la Corte d’Appello l’espressione «qualsiasi attività lavorativa» sarebbe da riferirsi alla capacità lavorativa specifica, stabilendo un «collegamento diretto con l’espletamento dell’attività lavorativa di agente di commercio», poiché altre norme del regolamento fissano specifici criteri di accesso al beneficio come ad esempio lo scioglimento di tutti i contratti di agenzia ed almeno 5 anni di anzianità contributiva. Conferma del collegamento causale tra lo stato di invalidità e l’impossibilità di espletare l’attività lavorativa specifica dell’agente di commercio sarebbe la revoca della pensione nel caso di ripresa dell’attività da parte dell’agente. Il tenore letterale è il primo criterio interpretativo. «Nell’interpretazione degli atti unilaterali, i criteri principali sono quelli del senso letterale delle parole e dell’interpretazione complessiva delle clausole le une per mezzo delle altre, non potendo aversi riguardo alla comune intenzione delle parti, di cui all’articolo 1362, comma 1, c.c., che non esiste». Tenore letterale svuotato. La Suprema Corte rileva che la corte territoriale ha «del tutto svalutato, pur richiamandolo, il tenore letterale della disposizione». Anche guardando all’interpretazione complessiva delle clausole, non può giungersi alla conclusioni della Corte d’Appello. Le altre norme del regolamento non fanno altro che fissare i requisiti contributivi minimi per la concessione della pensione almeno 5 anni di contribuzione ed uno stato di inabilità tale da comportare lo scioglimento di tutti i contratti di agenzia. Stessa espressione nella legge sulla pensione ordinaria di inabilità. Peraltro, l’espressione «qualsiasi attività lavorativa» ricalca la formula adottata dalla legge numero 222/1984 sulla pensione ordinaria di inabilità. Il fondo gestito dall’Enasarco «ha carattere integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria» a questa bisogna fare riferimento quando si tratta di definire concetti che «trovano identica definizione sia nell’una che nell’altra assicurazione». La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, decidendo quindi di respingere l’originaria domanda dell’agente di commercio il significato del regolamento è reso palese dal suo tenore letterale.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 31 gennaio – 8 maggio 2013, numero 10817 Presidente Miani Canevari – Relatore Filabozzi Svolgimento del processo M P. ha chiesto che venisse accertato il proprio diritto alla corresponsione della pensione di inabilità prevista dall'articolo 21 del Regolamento Enasarco nel caso di agente che si venga a trovare nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il Tribunale di Ivrea ha respinto la domanda con sentenza che, sull'appello dell'assicurato, è stata riformata dalla Corte d'appello di Torino, che ha condannato la Fondazione Enasarco a corrispondere al ricorrente la detta pensione ritenendo che la norma regolamentare dovesse interpretarsi nel senso di garantire un trattamento pensionistico agli agenti che si fossero trovati nell'impossibilità di svolgere la loro specifica attività lavorativa, e non una qualsiasi attività lavorativa, come sarebbe stato desumibile stando al solo tenore letterale della disposizione in esame. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Fondazione Enasarco affidandosi a tre motivi di ricorso, illustrati anche con memoria, cui resiste con controricorso M P. . Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo si denuncia violazione dell'articolo 12 disp. prel. c.c., nonché vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l'articolo 21 del Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco, approvato con d.m. 24 settembre 1998, richieda, ai fini della concessione della pensione di inabilità, che l'interessato si trovi non nella impossibilità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa, come risulta dal tenore letterale della norma, ma nell'impossibilità di svolgere la loro specifica attività lavorativa di agente di commercio , e chiedendo a questa Corte di stabilire se sia consentito all'interprete, allorquando il significato tecnico giuridico delle espressioni letterali adoperate per manifestare la volontà legislativa della norma oggetto di interpretazione sia chiaro ed univoco, dare alla norma stessa un significato diverso da quello reso palese dall'espressione letterale usata senza incorrere nella violazione e/o falsa applicazione dei criteri ermeneutici successivi e alternativi stabiliti dall'articolo 12 disp. prel. cod. civ. . 2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione degli articolo 21 e 22 del Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco, censurando la sentenza impugnata per aver attribuito al richiedente una prestazione pensione di inabilità in mancanza del requisito sanitario prescritto dalla norma regolamentare incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e/o una prestazione pensione di invalidità parziale in mancanza del requisito contributivo, e chiedendo a questa Corte di stabilire se sia possibile, senza incorrere nella violazione o falsa applicazione degli articolo 21 e 22 del Regolamento Enasarco d.m. 24.9.1998, riconoscere il diritto alla pensione di inabilità in presenza di una incontestata residua esistenza di capacità lavorativa generica e sulla sola base del riconosciuto venir meno della capacità lavorativa specifica di agente di commercio, assumendo che l'inabilità e l'invalidità siano lo stesso istituto pur se denominati in modo diverso, sottoposti a diversi requisiti e a diversa disciplina e se sia possibile riconoscere una prestazione di inabilità in mancanza del requisito sanitario o la pensione di invalidità in mancanza del requisito contributivo siccome si assume avvenuto nella fattispecie di causa . 3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione degli articolo 1324, 1362, 1363 e 1367 c.c., nonché vizio di motivazione, riproponendo le censure di cui ai punti precedenti sotto il profilo della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e chiedendo a questa Corte di stabilire se sia consentito all'interprete di un atto negoziale di autonomia privata, quale può in subordine essere inteso il Regolamento Enasarco d.m. 24.9.1998 . attribuire all'Ente dal quale promana il Regolamento e con esso le disposizioni chiamate a regolare la fattispecie una volontà diversa da quella fatta palese in modo chiaro ed inequivoco dal senso letterale della espressione qualsiasi attività lavorativa utilizzata nella disposizione oggetto di interpretazione articolo 21 Regolamento facendo ricorso a criteri di ermeneutica contrattuale successivi e alternativi a quello letterale e senza fornire alcuna motivazione in ordine alla ritenuta non adeguatezza del dato letterale ad esprimere l'effettiva volontà dell'estensore dell'atto unilaterale e se sia consentito all'interprete di un atto negoziale di autonomia privata . interpretare la norma in contestazione articolo 21 Regolamento con riferimento solo ad alcune norme regolamentari e non all'intero contesto nel quale le stesse erano inserite e fornendo comunque della stessa una interpretazione che priva la norma interpretata di ogni effetto e significato . 4.- Il primo e il secondo motivo di ricorso devono ritenersi inammissibili. Va rilevato, infatti, che il regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco, emanato ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. numero 509 del 1994 ed approvato con d.m. 24 settembre 1998, provenendo da una persona giuridica di diritto privato articolo 1 d.lgs. cit. , non può essere considerato come un regolamento ai sensi dell'articolo 1, numero 2 delle preleggi e, quindi, come norma di diritto invocabile dal ricorrente per cassazione ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. si è infatti in presenza di un organismo espressamente definito come persona giuridica di diritto privato dall'articolo 1, comma 2, d.lgs. numero 504/94, senza che tale natura privatistica sia contraddetta dall'obbligo di iscrizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 1 e dalla prevista necessità che gli atti statutari e regolamentari, a mente del successivo articolo 3, comma 2, siano approvati dal Ministero vigilante cfr. Cass. numero 16381/2012, Cass. numero 11792/2005, nonché, con riferimento agli statuti e regolamenti degli enti pubblici, Cass. numero 10581/1998, Cass. numero 5038/1998, Cass. numero 21/1986, Cass. numero 3311/1985, secondo cui le disposizioni dei regolamenti interni e degli statuti degli enti pubblici non hanno valore di norme giuridiche, esaurendo la loro operatività ed efficacia nell'ambito dell'attività interna degli enti medesimi, con la conseguenza che, in relazione all'interpretazione delle suddette disposizioni, la sentenza di merito non è censurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione . Ne consegue che la ricorrente ha inammissibilmente formulato i primi due motivi di ricorso sotto il profilo della violazione dell'articolo 12 disp. prel. cod. civ., nonché degli articolo 21 e 22 del Regolamento Enasarco, approvato con d.m. 24 settembre 1998, sul paradigma del vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto. È patimenti inammissibile la denuncia, attinente pur sempre alla pretesa violazione dei criteri ermeneutici stabiliti dall'articolo 12 disp. prel. cod. civ., che viene riproposta nel primo motivo come vizio di omessa motivazione. 5.- Il terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione degli articolo 1324, 1362, 1363 e 1367 c.c., è fondato. Secondo principi costantemente affermati da questa Corte cfr. ex plurimis Cass. numero 460/2011, Cass. numero 14864/2009, Cass. numero 2399/2009, Cass. numero 1387/2009 , nell'interpretazione degli atti unilaterali, quali sono anche i regolamenti interni formati da un ente previdenziale, i criteri ermeneutici principali sono quelli del senso letterale delle parole e dell'interpretazione complessiva delle clausole le une per mezzo delle altre, non potendo aversi riguardo alla comune intenzione delle parti, di cui all'articolo 1362, primo comma, c.c., che non esiste. È stato altresì precisato che nell'ambito dei criteri interpretativi risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, conseguendone che, ove quest'ultimo canone risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente conclusa il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va poi verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al rispettivo coordinamento a norma dell'articolo 1363 c.c. e con riguardo a tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale cfr. ex plurimis Cass. numero 18180/2007, Cass. numero 26690/2006, Cass. numero 15949/2004 . Nel caso di specie, la Corte territoriale, pur richiamando il tenore letterale delle norme regolamentari che disciplinano la concessione della pensione di inabilità anche in relazione alle norme che ne prevedono la revoca , si è discostata dai principi sopra indicati con l'affermazione che l'articolo 21 del Regolamento secondo cui Si considera inabile l'agente che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa , al di là di quello che sembrerebbe indicare il tenore letterale della disposizione Il tenore letterale della disposizione, indubbiamente, sembrerebbe indicare trattarsi di incapacità assoluta generica , avrebbe riguardo al concetto di capacità lavorativa specifica e stabilirebbe, dunque, un collegamento diretto con l'espletamento dell'attività lavorativa di agente di commercio ciò che sarebbe confermato anche dal disposto del secondo comma dell'articolo 21, secondo cui gli agenti che abbiano subito l'inabilità permanente e assoluta di cui al comma precedente, comportante lo scioglimento di tutti i contratti di agenzia, e che abbiano almeno cinque anni di anzianità contributiva di cui uno nell'ultimo quinquennio, acquisiscono il diritto a una pensione annua di inabilità . , laddove il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva e l'ulteriore elemento richiesto, dello scioglimento di tutti i contratti facenti capo all'agente, dimostrerebbero proprio l'esigenza di un collegamento causale tra lo stato di invalidità e l'impossibilità di espletare l'attività lavorativa specifica dell'agente di commercio. Ulteriore conferma di tale interpretazione, secondo la Corte territoriale, si rinverrebbe nella disposizione di cui all'articolo 25 del Regolamento, secondo cui la ripresa dell'attività lavorativa da parte dell'agente comporta la revoca della pensione e la ricostruzione della posizione previdenziale presso l'Enasarco, dovendo considerarsi, al riguardo, che l'attività lavorativa idonea a produrre tali conseguenze non può che essere quella di agente e rappresentante di commercio, in quanto essi sono tutti obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza della Fondazione . 6.- Così decidendo, la Corte territoriale ha tuttavia del tutto svalutato, pur richiamandolo, il tenore letterale della disposizione di cui all'articolo 21 del Regolamento Enasarco, ed in particolare l'espressione adoperata nella suddetta disposizione, secondo cui si considera inabile l'agente che, a causa di difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa , e dunque un'attività lavorativa quale che sia , e non solo quella che si esplica nell'attività di agente di commercio. Né ha considerato che al concetto di capacità lavorativa specifica fa specifico riferimento altra disposizione del Regolamento, l'articolo 22, che, ai fini della pensione di invalidità, richiede una riduzione in misura pari almeno a due terzi della capacità lavorativa nella attività di agente effettivamente esercitata , così che non è possibile confondere due prestazioni che sono dirette a tutelare due situazioni completamente diverse da un lato, quella dell'agente che si trovi, a causa di difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa dall'altro, quella dell'agente che abbia subito una riduzione della propria capacità lavorativa come agente, pur continuando ad essere in grado di svolgere altre attività, o la stessa attività di agente, sia pure in più ridotta misura. Anche il raffronto con le altre clausole del Regolamento non conduce ai risultati cui è pervenuta la Corte territoriale. Il secondo comma dell'articolo 21 - secondo cui gli agenti che abbiano subito l'inabilità permanente e assoluta di cui al comma precedente, comportante lo scioglimento di tutti i contratti di agenzia, e che abbiano almeno cinque anni di anzianità contributiva di cui uno nell'ultimo quinquennio, acquisiscono il diritto a una pensione annua di inabilità . - si limita, infatti, soltanto a stabilire il requisito contributivo al quale è condizionata la concessione del beneficio ed a precisare che, a questi fini, lo stato di inabilità deve essere tale da comportare lo scioglimento di tutti i contratti di agenzia . Allo stesso modo, l'articolo 25 non fa altro che precisare che la ripresa dell'attività lavorativa da parte dell'agente comporta la revoca della pensione di inabilità e la ricostituzione della posizione previdenziale, fatto salvo il diritto dell'interessato ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità permanente parziale confermando, quindi, la diversità tra le due prestazioni e tra i presupposti che sono alla base dell'una e dell'altra . 7.- Né può sottacersi che l'espressione utilizzata dall'articolo 21 per definire lo stato di inabilità che da diritto al relativo trattamento pensionistico ricalca pedissequamente la formula adoperata dal legislatore nell'articolo 2 della legge numero 222 del 1984 per la pensione ordinaria di inabilità per la quale è pure richiesta l' assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa , sia pure intesa quale attività che sia confacente alle attitudini dell'assicurato, non dequalificante e idonea ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa ex articolo 36 Cost. cfr. Cass. numero 1026/2001 e che tale rilievo assume carattere dirimente, considerato che il fondo di previdenza degli agenti e dei rappresentanti di commercio, gestito dall'Enasarco, ha carattere integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria e che a questa, dunque, va fatto riferimento quando si tratta di definire concetti che trovano identica definizione sia nell'una che nell'altra assicurazione. 8.- In definitiva, il motivo in esame va accolto, dovendo ritenersi che, con la decisione impugnata, la Corte territoriale abbia attribuito all'espressione contenuta nell'articolo 21 del Regolamento Enasarco qualsiasi attività lavorativa un significato diverso da quello fatto palese dal senso letterale delle parole, e confermato anche dal coordinamento delle varie clausole del Regolamento tra loro, con violazione degli articolo 1362 e 1363 c.c La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto come risulta dalla motivazione della detta sentenza, il P. , pur non potendo più svolgere l'attività di agente di commercio, non si trova, infatti, nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa , la causa va decisa nel merito articolo 384, secondo comma, c.p.c. con la pronuncia di rigetto della domanda proposta contro la Fondazione Enasarco. 9.- Il difforme esito dei giudizi di merito e la ritenuta inammissibilità delle censure svolte con il primi due motivi di impugnazione inducono a compensare per giusti motivi le spese dell'intero processo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di M P. compensa tra le parti le spese dell'intero processo.