La domanda più frequente che gli iscritti si pongono è questa «Cosa si intende per continuità dell’esercizio professionale?». La risposta è sul sito www.cassaforense.it andando a cliccare sui criteri di continuità professionale e prestazioni previdenziali.
Ecco la risposta. La dimostrazione della continuità dell'esercizio professionale viene intesa come la capacità del professionista di raggiungere, per ciascun anno di iscrizione alla Cassa, almeno uno dei due parametri reddituali reddito professionale IRPEF netto € 10.300,00 o volume di affari IVA € 15.300,00 , stabiliti dal Comitato dei Delegati, a dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività professionale forense, con possibilità di media nel triennio. Criteri agevolati sono previsti nei primi anni di iscrizione all'albo e precisamente a nei primi 3 anni di iscrizione alla Cassa, coincidenti con il triennio iniziale di iscrizione all'Albo, è sufficiente un volume di affari IVA, di qualunque importo, per ciascun anno successivo al primo b nei 5 anni successivi al triennio iniziale di iscrizione all'albo e dopo il compimento del 60esimo anno di età è sufficiente raggiungere almeno la metà di uno dei limiti di reddito IRPEF netto o di volume di affari IVA, annualmente stabiliti. La situazione normativa. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza 4 agosto 2005, numero 13289 ha ben riassunto la situazione di Cassa Forense che qui ripropongo. Per l'articolo 22, l. 20 settembre 1980, numero 576, l'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenze Forense è obbligatoria per tutti gli avvocati che esercitano la libera professione con carattere di continuità «ai sensi dell'articolo 2, l. 22 luglio 1975, numero 319». La norma così richiamata stabiliva che «il comitato dei delegati della Cassa, sentito il Consiglio Nazionale Forense, determinerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, numero 6, sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, numero 289, esercitino la libera professione forense con carattere di continuità». Il citato articolo 22, l. numero 576/1980, ha successivamente disposto che «il Comitato dei delegati provvede ogni cinque anni nel 2012 mi pare che scadranno i 5 anni e si dovrà provvedere , e per la prima volta nel secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio della libera professione». Ai fini dell'accertamento dell'esercizio continuativo della professione si pone la questione dell'interpretazione dell'articolo 3, l. 22 luglio 1975 numero 319, nel testo modificato dall'articolo 22, l. numero 576/1980, secondo cui «la Giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata». Il testo originario della norma stabiliva invece che «la Giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri adottati dal comitato dei delegati, provvede immediatamente, sentiti gli ordini competenti, alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio della professione nell'ultimo decennio, e, successivamente, a revisioni quinquennali, sospendendo dall'iscrizione, per il periodo corrispondente di anni, coloro che non provino di aver svolto la libera professione con carattere di continuità». Sul tema si sono registrati diversi orientamenti giurisprudenziali, a partire dalla decisione numero 12667 del 15 dicembre 1997 di questa Corte. La citata sentenza numero 12667/1997 ha enunciato il principio secondo cui il requisito della effettiva iscrizione di cui all'articolo 2, l. numero 576/1980 postula la continuità dell'esercizio della professione forense quale elemento costitutivo del diritto a pensione la Cassa ha il potere-dovere di esercitare un costante controllo sull'effettività dell'iscrizione durante l'intero periodo dell'anzianità contributiva ed assicurativa peraltro, ove tale potere non sia mai stato esercitato, mediante lo strumento della revisione, fino d'epoca del pensionamento, o se la Cassa, pur avendo esercitato tale potere, non abbia contestato la sussistenza del requisito, oppure l'interessato abbia dimostrato l'infondatezza della contestazione, è ragionevole presumere - secondo la pronuncia richiamata - che all'atto della richiesta di pensione il requisito della continuità sussista. Cass. 8 agosto 1998 numero 7803, con riguardo ad una fattispecie in cui l'iscritto non aveva dimostrato la continuità per alcuni anni dell'esercizio della professione in relazione ai criteri fissati dai comitati dei delegati della Cassa ai sensi del citato articolo 2 della legge numero 319/1975, ha ritenuto infondato l'assunto secondo cui l'accettazione da parte della Cassa dei contributi versati dall'assicurato non poteva valere a dimostrare la regolarità del rapporto assicurativo con conseguente diritto alla prestazione si tratta infatti, secondo la decisione citata, di diritti di cui la Cassa non può disporre. D'altro canto, la legge non pone alcun obbligo alla Cassa di effettuare tempestivi rilievi avverso le dichiarazioni e i versamenti annuali che non siano conformi alla legge, posto che l'articolo 3 della legge del 1975, nel testo modificato dalla legge del 1980, prevede non un obbligo, ma solo una facoltà di procedere alla revisione degli iscritti, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non può discendere alcun effetto. Una diversa impostazione è seguita da Cass. 20 settembre 1999 numero 10164, secondo cui il potere - dovere attribuito nell'articolo 22 legge 20 settembre 1980 numero 576 alla Giunta esecutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori di verificare periodicamente la sussistenza del requisito dell'esercizio da parte degli iscritti alla libera professione con carattere di continuità è limitato, come periodo di riferimento, al quinquennio precedente la verifica stessa e non può invece essere esercitato in ogni tempo. Consegue che soltanto i contributi che cadono nel quinquennio precedente la data della revisione facoltativa od obbligatoria possono essere resi inefficaci per mancanza del requisito della continuità dell'esercizio professionale. Cass. 6 marzo 2002 numero 3211 ha affermato che la effettiva iscrizione per almeno trenta anni alla Cassa nazionale di previdenza forense, richiesta dall'articolo 2 della legge 20 settembre 1980 numero 576, deve intendersi come iscrizione corrispondente ad una reale situazione di protratto esercizio dell'attività professionale, a prescindere dalla percezione di un reddito professionale minimo ovvero da altri analoghi requisiti fissati dal comitato dei delegati della detta Cassa ai sensi dell'articolo 2, l. 22 luglio 1975 numero 319, che sono influenti solo ai fini della obbligatorietà dell'iscrizione ne consegue che resta irrilevante, ai fini del diritto alla pensione, l'accertamento - successivo alla maturazione dell'anzianità utile per tale diritto - della insussistenza dei requisiti reddituali o assimilati, sempre che l'interessato abbia regolarmente versato i contributi dovuti ed abbia esattamente adempiuto all'obbligo, previsto dagli articolo 17 e 23 della stessa legge numero 576/1980, di comunicare l'ammontare dei propri redditi professionali. Nel quadro normativo sopra delineato, il presupposto per l'attribuzione della pensione di vecchiaia, rappresentato dal periodo minimo di «effettiva iscrizione e contribuzione» è integrato dall'esercizio continuativo della professione forense, che a sua volta comporta l'iscrizione obbligatoria alla Cassa articolo 22, l. numero 576/1980 cit. . La mancanza di questo elemento incide sulla effettività dell'iscrizione e quindi sulla correlativa contribuzione, rendendo inutile ai fini del conseguimento della prestazione il versamento dei contributi, che comporta solo il diritto al rimborso delle somme versate articolo 22, ult. comma, l. numero 576/1986 cfr. Cass. 3 dicembre 1988 numero 6571, Cass. numero 3211/2002 cit. La continuità professionale rappresenta un elemento della fattispecie costitutiva del diritto alla pensione. La cui prova, secondo i principi generali, spetta a chi affermi il diritto alla prestazione. La disciplina in esame detta peraltro specifiche regole in materia, posto che mentre prima dell'entrata in vigore della legge del 1975, in assenza di prescrizioni normative, i criteri per la verifica dell'esercizio continuativo della professione erano stabiliti solo da una prassi della Giunta esecutiva della Cassa, la legge ricordata ha espressamente affidato la determinazione di tali criteri a periodici provvedimenti del Comitato dei delegati. In base a tale normativa, le prime delibere del Comitato hanno richiesto per la prova dell'elemento in questione l'attestazione di un reddito IRPEF o di un volume di affari di una determinata entità, o alternativamente la certificazione di un certo numero di procedimenti curati dal professionista con il 1983 è stata richiesta esclusivamente l'attestazione di un reddito IRPEF e di un volume d'affari IVA, mentre per il 1983 e per il 1984 e stata prevista, in caso di livelli inferiori di reddito o di affari, la possibilità di una prova integrativa mediante la certificazione di affari giudiziali. Dal 1985 questa possibilità integrativa è stata eliminata. D'altro canto, il sistema della legge numero 576/1980 pone a carico dell'interessato, con la disposizione dell'articolo 17, l'obbligo di comunicare annualmente alla Cassa l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo di affari dichiarato ai fini dell'IVA nel caso di maturazione del diritto a pensione prima della scadenza della dichiarazione dei redditi è necessaria una dichiarazione integrativa. Lo stesso testo normativo prevede anche all'articolo 23, per la fase di prima applicazione della legge, l'obbligo di una specifica comunicazione dell'ammontare dei redditi e del volume di affari per gli anni a partire dal 1975. Conseguentemente, l'accertamento della continuità dell'esercizio professionale che rappresenta un requisito legale per il diritto alla prestazione risulta affidato ad una verifica da compiere sulla base di parametri stabiliti da determinazioni del comitato dei delegati della Cassa - alla quale la legge riconosce a tal fine, come osservato da Cass. 3211/2002 cit., una potestà autoregolamentare - e in relazione alle comunicazioni obbligatorie periodiche effettuate dagli interessati, che consentono per ogni anno il controllo da parte della Cassa. Da considerare la c.d. revisione degli iscritti. In questo quadro si inserisce la particolare disciplina della «revisione degli iscritti», affidata all'iniziativa della Giunta esecutiva della Cassa, ma limitata temporalmente quanto al periodo per il quale può essere verificata, sulla scorta dei criteri adottati dal comitato dei delegati, la continuità dell'esercizio professionale. Posto che tale verifica attiene ad un presupposto specifico della iscrizione obbligatoria, definito secondo parametri posti periodicamente dalla normativa interna della Cassa, il limite temporale della revisione stabilisce anche l'ambito entro il quale l'accertamento può essere compiuto, una volta che sia stato assolto l'obbligo di comunicazione dei dati da parte dell'interessato ai sensi degli articolo 17 e 23, l. numero 576/1980 con la conseguenza che il mancato esercizio della facoltà prevista dall'articolo 3, l. numero 319/1975, nel testo modificato dalla stessa legge del 1980, preclude la possibilità di contestare la sussistenza del requisito della continuità dell'esercizio dell'attività professionale per l'iscritto in possesso dei presupposti di età e anzianità contributiva, che abbia adempiuto al suddetto obbligo di comunicazione periodica. La soluzione qui prospettata trova una conferma sul rilievo della inesistenza di limiti temporali all'accertamento di situazioni di incompatibilità correlate allo svolgimento dell'attività professionale, che ai sensi dell'articolo 2, comma 3, legge del 1975 precludono sia l'iscrizione alla Cassa, sia la valutazione dei periodi corrispondenti ai fini della attribuzione di prestazioni previdenziali. Infatti, proprio l'estraneità di questa fattispecie all'ambito della revisione degli iscritti dimostra che questa attiene esclusivamente alla verifica di un presupposto dell'effettività dell'iscrizione, normativamente circoscritta da un limite temporale e correlata ai parametri fissati dalla ricordata normativa interna. In conclusione la Cassazione, con l’autorità delle Sezioni Unite, ha affermato che in relazione alla domanda di pensione di vecchiaia presentata dall’iscritto la sussistenza del requisito della continuità dell’esercizio della professione non può essere contestata dalla Cassa per i periodi anteriori al quinquennio precedente alla suddetta domanda, quando non sia stata esercitata la facoltà di revisione prevista dal vigente testo dell’articolo 3, l. numero 319/1975 e l’interessato abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui agli articolo 17 e 23, l. numero 576/1980. Il trascorrere del tempo. In tutti questi anni la Cassa è cambiata nel senso che ha assistito ad un incremento geometrico del numero degli iscritti e quindi, a mio sommesso avviso, anche il requisito della continuità professionale merita una rivisitazione. La Cassa dei Commercialisti è organizzata un po’ come Cassa Forense e quindi non offre spunti di rilievo. Più interessante invece la disciplina adottata da Inarcassa, la Cassa degli Ingegneri ed Architetti la quale, pur prevedendo il requisito della continuità professionale, lo ha sganciato da qualsivoglia riferimento al reddito o al volume d’affari. Ed infatti l’articolo 7 dello Statuto così recita. Destinata alla tutela previdenziale degli ingegneri ed architetti che svolgono la libera professione e non godono di altra copertura assicurativa, l'iscrizione a Inarcassa non è né facoltativa, né volontaria, bensì costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di specifici requisiti. Questi requisiti sono - Iscrizione all’albo professionale - Non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria - Possesso di partita IVA individuale, ovvero in qualità di componente di associazione o di società di professionisti, costituita nelle forme di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 163/06 società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società cooperative , aventi ad oggetto attività di progettazione, studi di fattibilità, ricerche, consulenze, ecc. i cui soci siano tutti iscritti nei rispettivi albi professionali. L'assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria è una condizione che va verificata esclusivamente in rapporto all'eventuale iscrizione in regime di obbligatorietà - alle seguenti Gestioni previdenziali - INPDAP - INPDAI - INPS/Fondo Lavoratori Dipendenti - INPS/Gestione Esercenti Attività Commercianti - INPS/Gestione Artigiani - INPS/Gestione Coltivatori Diretti, Mezzadri, Coloni - CASSE LIBERO-PROFESSIONALI Cassa Geometri, EPPI, ENPALS, ecc. - ENASARCO Attenzione! L'eventuale iscrizione alla Gestione Separata INPS, istituita con Legge 335/95, è da considerare obbligatoria solo se connessa all'assegnazione da parte delle Università degli Studi di borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca o di assegni di ricerca. Qualora, invece, consegua ad altra attività di lavoro autonomo, detta iscrizione è ininfluente perché destinata a cessare per effetto dell'iscrizione ad Inarcassa. La condizione di possesso di partita IVA si intende soddisfatta in ognuno dei seguenti casi - professionista titolare di partita IVA individuale e/o associativa - professionista socio di società di professionisti s.s., s.numero c., s.a.s., soc. cooperative - i cui soci sono tutti iscritti nei rispettivi albi professionali - aventi ad oggetto attività di progettazione, studi di fattibilità, ricerche, consulenze, ecc. . Nota bene Nel caso di partita IVA individuale, la condizione si intende soddisfatta qualunque sia il relativo codice di attività. Fa eccezione, esclusivamente, la partita IVA attribuita per costruzioni edilizie , il cui possesso può dar luogo all'iscrizione ad Inarcassa soltanto se l'interessato ha dichiarato, agli Uffici del Ministero delle Finanze, di svolgere anche attività professionale. Continuità, reddito e direttive europee. La fissazione poi del solo criterio reddituale agli effetti della prova dell’esercizio continuativo della professione probabilmente rischia di confliggere con le direttive europee nel frattempo emanate in materia e della quali ho già diffusamente argomentato nel precedente articolo relativo ai minimi obbligatori. In esecuzione dell’articolo 42 del Trattato di Roma, il Consiglio d’Europa ha adottato in materia previdenziale tutte le misure necessarie per favorire la libera circolazione dei lavoratori, misure che sono organicamente definite nel regolamento 71/1408. Il regolamento, coerentemente con la predetta funzionalità alla libera circolazione, esclude sia l’armonizzazione delle varie legislazioni previdenziali sia la creazione di un sistema speciale di sicurezza sociale, limitandosi a coordinare i diversi regimi nazionali. Peraltro la rilevanza economico – finanziaria dei sistemi previdenziali specie quelli pensionistici ha determinato la pressione delle Autorità comunitarie sugli Stati membri perché adottino le riforme necessarie ad alleggerire il debito pubblico derivante dagli squilibri dei regimi pensionistici legali. Con il che questo aspetto centrale della previdenza sta diventando di rilevanza comunitaria indiretta, attraverso il vincolo del patto di stabilità. I principi fissati dall’Europa in materia di parità sono stati progressivamente estesi all’area previdenziale con la direttiva 7/1979, completata dalla direttiva 378/1986 e infine dalla direttiva 613/1986. In forza di questo complesso di direttive il principio di parità è stato esteso anche ai regimi previdenziali legali contro i rischi di malattia, invalidità, vecchiaia, infortuni sul lavoro. Potrebbe derivare quindi che l’individuazione di un reddito o di un volume d’affari necessario per far scattare l’obbligatorietà della iscrizione a cassa forense possa in qualche modo violare il principio di parità. In questa ottica e in forza dell’articolo 24, comma 24, l. numero 214/2011, a mio sommesso avviso e senza invasioni di campo, mi sentirei di suggerire i seguenti provvedimenti - opzione al sistema di calcolo contributivo come disciplinato dalla legge numero 335/1995 e successive modifiche a far tempo dal 1.1.2012 l’intervento autorevole di ieri su Italiaoggi del prof. Massimo Angrisani della Sapienza di Roma non lascia spazio a dubbio alcuno - cristallizzazione del debito previdenziale maturato alla data del 31.12.2011 - studio di un programma di ammortamento del debito previdenziale maturato attraverso una contribuzione di solidarietà intergenerazionale gravante proporzionalmente al beneficio ricevuto sia sui pensionati che su tutte le quote di pensione retributive maturate al 31.12.2011 e questo per non gravare sui nuovi iscritti al 1.01.2012 che entrerebbero nel sistema direttamente con il calcolo contributivo della pensione - abolizione dei minimi obbligatori con individuazione di una forchetta di contribuzione che tenga conto della curva reddituale dell’Avvocatura italiana e comunque in grado,sfruttando proprio la flessibilità del sistema contributivo, al termine del percorso lavorativo, di finanziare quantomeno la pensione minima non essendo possibili, per legge 335/1995, integrazioni al trattamento minimo - rivisitazione del contenuto della continuità professionale da individuare nei criteri già adottati da Inarcassa e come sopra specificati con esclusione di ogni riferimento al reddito o volume di affari che oggi invece rileva anche nella liquidazione della pensione contributiva per i casi già previsti dando cosi la possibilità a tutti gli avvocati, provvisti di partita IVA, di iscriversi a cassa forense che diventerebbe l’unico ente previdenziale di riferimento per la intera categoria non potendosi ammettere, agli effetti previdenziali e assistenziali, sulla sola base reddituale, avvocati di serie A, B e magari anche C. Sarebbe un modo per arrivare alla coincidenza tra iscritto ordine e iscritto cassa abbandonando il criterio reddituale.
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