Infatti, la loro divulgazione in un articolo «orientato» potrebbe influenzarne l’esito a scapito della presunzione d’innocenza, dell’equo processo e della tutela della privacy dell’imputato. Lo Stato è, perciò, obbligato ad adottare misure dissuasive e restrizioni alla libertà di stampa per tutelare questi diritti fondamentali, indipendentemente se il diritto interno preveda azioni civili a tutela della privacy e se l’imputato se ne sia avvalso o meno, per garantire il buon andamento della giustizia.
È quanto deciso dalla Grand Chamber nel caso Bedat comma Svizzera ricomma 56295/08 , con pronuncia depositata il 29 marzo 2016 ribaltato il verdetto di primo grado A.B. comma Svizzera dell’1 luglio 2014. C’è un contrasto, quindi, con la prassi costante per cui l’uso di registrazioni segrete Pinto Coehlo comma Portogallo numero 2 del 22 marzo 2016 diffusa in un reportage un’udienza penale registrata abusivamente Haldimann ed altri comma Svizzera e/o di documenti segretati Stoll comma Svizzera [GC] del 2007 è lecito ex articolo 10 CEDU perché la sanzione avrebbe un iniquo effetto deterrente sul diritto di cronaca. Il caso. Scrisse un pezzo in cui si raccontava «l’incidente dal punto di vista del guidatore pazzo» aveva ucciso 3 persone e ne aveva ferite 8, piombando ad alta velocità sulla folla che attraversava un ponte a Losanna , riportando interrogatori resi alla pg, al giudice istruttore, le mail che l’imputato aveva spedito a questo ultimo, le testimonianze della moglie e del medico che attestavano il suo disturbo mentale. Tutte queste informazioni, però, erano secretate in quanto contenute nel fascicolo del processo, fotocopiato e perso in centro commerciale da una pcomma Un terzo lo aveva trovato e consegnato alla redazione. Il pm, visto che l’imputato non aveva agito a tutela della sua privacy , agì d’ufficio, anche se la procura aveva dato sommarie informazioni sull’andamento del processo. Quadro normativo internazionale. La Raccomandazione 13/03 del Consiglio dei Ministri del COE ed i suoi allegati dettano le linee guida «sulla fornitura d’informazioni attraverso i media sui processi penali» i giornalisti hanno il diritto ed il dovere professionale d’informare su questioni di pubblico interesse nel pieno rispetto e nell’equo bilanciamento dei diritti alla presunzione d’innocenza, all’equo processo ed alla privacy soprattutto quella dell’imputato, del sospettato, delle vittime, specie se minori etc. ex articolo 6 e 8 CEDU. La stampa rende così «visibile la funzione dissuasiva del diritto penale e garantisce il controllo del pubblico sul funzionamento del sistema della giustizia penale». Da un’analisi della legislazione di 30 Stati tra cui l’Italia dei 47 del COE emerge come tutti puniscano la violazione del segreto istruttorio, ma non in maniera uniforme per 7 la sanzione va inflitta solo alle persone coinvolte nel giudizio penale, per gli altri a chiunque divulghi tali notizie riservate. Inoltre per alcuni è punita solo con una sanzione amministrativa. In ogni caso le restrizioni alla libertà di stampa, intesa come diritto ad informare ed ad essere informati, possono essere imposte solo per gravi motivi di sicurezza ed ordine pubblico e per fini legittimi codificati dalla legge. È indubbio che la tutela di questi diritti fondamentali rientri in queste ipotesi. Segreto vs diritto all’informazione. Se da un lato è inconcepibile che i media , le riviste specializzate ed il pubblico non possano informare ed essere informati sulle prove prodotte in un giudizio, dall’altro è bene ricordare che l’equo processo, come detto sopra, si basa sull’imparzialità del giudice, sulla presunzione dell’innocenza e sulla tutela della riservatezza delle parti potrebbero venire meno a causa degli orientamenti espressi dalla stampa. Quest’ultima garanzia, dato che riguarda l’immagine e la reputazione di una persona, è più severa se si tratta di processi penali, come nel nostro caso. La GC ribadisce che le autorità interne, pur nella loro discrezionalità, conoscono la prassi e la società sì da meglio valutare l’impatto del pezzo censurato sul pubblico, la sua capacità d’influenzarlo e di ledere gli articolo 6 e 8 CEDU come imposto dal concetto di giornalismo responsabile, che, nel modo in cui è stato esplicato nella GC Pentikainen comma Finlandia e Morice comma Francia , «abbraccia anche la condotta del giornalista seppure non decisiva, è rilevante nel determinare se abbia agito responsabilmente o meno nel violare la legge». Si deve tenere conto di vari fattori quali il contenuto dell’articolo, le modalità con cui si è procurato le informazioni, l’impatto sulla collettività e il contributo al pubblico dibattito il cronista è un professionista che può valutare quando il suo operato lede detti diritti e, pur agendo in buona fede ed avendo ottenuto le fonti in modo lecito, non è esente da colpe per tali deroghe. Nella fattispecie la vicenda aveva avuto vasta eco e la scelta di divulgare dati sensibili medici e corrispondenza , del lessico e di titoli ambigui ed offensivi nascondeva il vero intento del giornalista non voleva perorare l’innocenza, ma mettere in cattiva luce l’imputato per influenzare la giuria ed il giudice e per «soddisfare una malsana curiosità» del pubblico Perna comma Italia [GC] del 2003 ed Ormanni comma Italia del 17 luglio 2007 . Le Corti interne hanno perciò agito correttamente e la pena inflitta non era troppo severa non era, quindi, un deterrente alle critiche della stampa e non ledeva la sua funzione di «cane da guardia», garantita in una società democratica. Di diverso avviso sono stati due giudici dissenzienti che hanno visto in questa decisione un’indebita ingerenza ed un’eccessiva estensione dell’ambito dell’articolo 8. A loro avviso, come suffragato dalla prassi degli USA, occorrerebbe modulare il grado di segretezza di queste informazioni, non punendo quelle di grado lieve. I rischi di influenzare la giuria sono, poi, esclusi dalle direttive fornite dal giudice ai giurati di non fare ricerche online e di non leggere articoli Dallas comma Regno Unito . Non si può e non si deve comprimere «il ruolo dei media quali servi del sistema giudiziario» nel senso sopra esplicato.
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