Se la protrazione dell’utilizzo abitativo delle opere abusive da parte degli indagati è idonea ad aggravare le conseguenze lesive del reato permanente contestato, l’esecuzione del sequestro preventivo richiede lo sgombero dell’immobile abusivo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 46620, depositata il 12 novembre 2014. Il fatto. Con decreto il gip del Tribunale di Imperia, su richiesta del P.M., disponeva sequestro preventivo di un pluralità di immobili ad uso abitativo e delle relative aree di sedime in relazione a indagini nei confronti di una serie di soggetti per il reato di lottizzazione abusiva perché, nella loro qualità di proprietari originari dei lotti oggetto degli interventi edilizi ovvero di successivi acquirenti degli stessi, titolari diretti o per voltura delle concessioni edilizie o dei permessi di costruire rilasciati dal comune in relazione ad interventi lottizzatori, mediante l’inizio di costruzioni di civili abitazioni comportanti la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, nonché mediante la predisposizione di atti di vendita e di frazionamento dei terreni in lotti, denunciavano la destinazione a scopo edificatorio. In esecuzione di tale sequestro preventivo, il P.M. disponeva la trascrizione presso il Pubblico Registro Immobiliare del provvedimento cautelare in ordine ai singoli lotti, lo sgombero degli immobili e delle relative aree di sedime e la nomina di un custode dei beni sequestrati. Vari interessati proponevano, rispetto all’ordine di sgombero, incidente di esecuzione al gip, il quale emetteva ordinanze con cui revocava tale ordine, affidando la custodia degli immobili sequestrati agli indagati stessi. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia ha presentato ricorso contro tali ordinanze osservando che, con la revoca dello sgombero e la sola trascrizione del sequestro, non si eviterebbe l’aggravarsi delle conseguenze lesive del reato permanente contestato. Cessazione permanenza del reato. Interviene il Collegio affermando, come chiarito in giurisprudenza, che la permanenza del reato di lottizzazione abusiva cessa con il completamento dell’attività edificatoria eseguita sui singoli lotti oppure con il completamento delle opere di urbanizzazione. Nel caso in esame, emerge dalle relazioni della Polizia Municipale che la maggior parte dei fabbricati illegittimi non è stata ultimata e che in tutte le zone interessate sono presenti ma necessitanti di completamento le opere di urbanizzazione primaria. Lottizzazione abusiva mista. Nel caso in esame, continua la Corte, si contesta una lottizzazione abusiva c.d. mista, in cui l’attività illecita consiste sia nella forma integrante la lottizzazione materiale inizio di opere edilizie comportanti illegittima trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni interessati sia nella forma integrante la lottizzazione negoziale predisposizione di atti di vendita, asservimento e frazionamento . Se, dunque, nella lottizzazione abusiva la permanenza del reato viene meno con il completamento dell’attività edificatoria o con il verificarsi di elementi esterni come il sequestro preventivo , per identificare le conseguenze pregiudizievoli che possono protrarsi a reato consumato, si deve tener in conto che la sostanza del reato si configura con la compromissione delle scelte di pianificazione dell’assetto urbanistico riservate alla pubblica amministrazione. Aggravamento delle conseguenze lesive del reato. Nel caso in esame emerge chiaramente che la protrazione dell’utilizzo abitativo delle opere abusive da parte degli indagati può essere idonea ad aggravare le conseguenze lesive del reato permanente contestato. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso e annullando le ordinanze impugnate, rileva che sarà compito del Tribunale di Imperia verificare le singole posizioni, al fine di accertare se l’esecuzione del sequestro preventivo richieda effettivamente lo sgombero dell’immobile abusivo oppure se tale esecuzione in concreto possa circoscriversi alla trascrizione del provvedimento.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 settembre – 12 novembre 2014, numero 46620 Presidente Fiale – Relatore Graziosi Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 20 maggio 2013 - successivamente integrato con decreto del 5 giugno 2013 - il gip del Tribunale di Imperia, su richiesta del PM, ha disposto sequestro preventivo di una pluralità di immobili ad uso abitativo e delle relative aree di sedime in relazione a indagini nei confronti di A.A., A.B. omissis . per il reato di lottizzazione abusiva di cui agli articoli 30 e 44, comma 1, lettera c , d.p.r. 380/2001 perché, nella loro qualità di proprietari originari dei lotti oggetto degli interventi edilizi ovvero di successivi acquirenti degli stessi, titolari diretti o per voltura delle concessioni edilizie o dei permessi di costruire rilasciati dal Comune di Dolcedo Imperia in relazione ad interventi lottizzatori nel territorio comunale in località denominate Santa Brigida, Colle Lupi, Ca dei Pirei, Colombera, Ripalta tutte in zona E3 Agricole Produttive delle Norme dei Programma di Fabbricazione , mediante l'inizio di costruzioni di civili abitazioni comportanti la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni del P.T.C.P. Regione Liguria e delle norme di attuazione del P.d.F., nonché mediante la predisposizione di atti di vendita e di frazionamento dei terreni in lotti, denunciavano la destinazione a scopo edificatorio. In esecuzione dei suddetto sequestro preventivo il PM, con decreto del 28 maggio 2013, disponeva la trascrizione presso il Pubblico Registro Immobiliare del provvedimento cautelare in ordine ai singoli lotti, lo sgombero degli immobili e delle relative aree di sedime entro 60 giorni e la nomina di un custode dei beni sequestrati. Avendo vari interessati rispetto all'ordine di sgombero proposto incidente di esecuzione al gip, quest'ultimo ex articolo 665 c.p.p. emetteva ordinanze in data 20 luglio, 1 agosto, 14 agosto e 21 agosto 2013 con cui revocava l'ordine di sgombero, affidando la custodia degli immobili sequestrati agli indagati stessi. 2. Avverso tali ordinanze ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia per erronea applicazione degli articoli 321 c.p.p. e 104 disp. att. c.p.p. Osserva il ricorrente che il gip ha revocato lo sgombero per averlo ritenuto non indispensabile al fine di assicurare l'esecuzione dell'eventuale confisca, il rischio di dispersione o deterioramento dei beni essendo sufficientemente stornato mediante la trascrizione del sequestro. Peraltro in tal modo non si eviterebbe l'aggravarsi delle conseguenze lesive del reato permanente contestato. Sono state presentate memorie difensive da parte di soggetti che avevano avviato l'incidente di esecuzione, nelle quali viene richiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 3. II ricorso è fondato. II reato di lottizzazione abusiva cui attengono le indagini e in relazione al quale è stato disposto il sequestro preventivo è stato contestato come reato permanente dal 1996 fino a data odierna . Nell'ordinanza genetica, infatti, il gip ha rilevato che la cautela si rapporta alla confisca ma altresì osservato, in punto di esigenze cautelavi, che la permanenza del reato cessa con il completamento dell'attività edificatoria eseguita sui singoli lotti oppure con il completamento delle opere di urbanizzazione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e a ciò ha connesso il fatto che nel caso in esame, dalle relazioni della Polizia Municipale del Comune di Dolcedo depositate il 25 gennaio 2013, emerge che la maggior parte dei fabbricati illegittimi non è stata ultimata e che in tutte le zone interessate sono presenti ma necessitanti di completamento le opere di urbanizzazione primaria. Effettivamente, nel caso di specie è stata contestata una lottizzazione abusiva c.d. mista, in cui l'attività illecita consiste sia nella forma integrante la lottizzazione materiale - è stata infatti contestato l'inizio di opere edilizie comportanti illegittima trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni interessati - sia nella forma integrante la lottizzazione negoziale - è stata altresì contestata la predisposizione di atti di vendita, asservimento e frazionamento - cfr. tra i più recenti arresti Cass. sez. VI, 28 novembre 2013 numero 48472 Cass. sez. III, 20 aprile 2011 numero 20006 e Cass. sez. III, 14 luglio 2010 numero 35968 . Se, dunque, nella lottizzazione abusiva la permanenza del reato viene meno con il completamento dell'attività edificatoria o cartolare o con il verificarsi di elementi esterni come appunto il sequestro preventivo o l'intervento dell'ente territoriale competente Cass. sez. III, 20 marzo 2012 numero 20671 , non si può non tener in conto, peraltro, ai fini di identificare le conseguenze pregiudizievoli che possono protrarsi a reato consumato, che la sostanza del reato de quo si configura nella comoromissione delle scelte di Pianificazione dell'assetto urbanistico riservate alla pubblica amministrazione cfr. da ultimo Cass. sez. III, 3 dicembre 2013-13 gennaio 2014 numero 965 Cass. sez. VI, 28 novembre 2013 numero 48472 cit. Cass. sez. III, 18 settembre 2013 numero 42361 Cass. sez. III, 16 luglio 2013 numero 37383 , vale a dire un tramutamento dell'assetto del territorio come conformato secondo normativa. La cautela del sequestro preventivo, d'altronde, come esprime inequivocamente la legge, non è orientata soltanto alla confisca articolo 321, secondo comma,c.p.p. , bensì, ai sensi dell'articolo 321, primo comma, c.p.p., anche a evitare l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato che potrebbero derivare dalla libera disponibilità della cosa ad esso pertinente. Nel caso di specie, che fosse configurabile una protrazione delle conseguenze pregiudizievoli sull'assetto del territorio non individuabile esclusivamente sotto il profilo cartolare - e dunque, come nelle ordinanze impugnate è stato ritenuto, fronteggiabile in misura sufficiente dalla trascrizione del sequestro presso il Pubblico Registro Immobiliare - emerge proprio dal provvedimento genetico, che, come già sopra rilevato, dava atto specificamente, a proposito delle esigenze cautelare motivazione, pagina 9 , dell'incidenza sulle opere di urbanizzazione primaria delle costruzioni abusive realizzate come elemento oggettivo della lottizzazione abusiva materiale incidenza che la prosecuzione dell'abitazione delle stesse non poteva certo far venir meno, al contrario conducendola ad aggravarsi. È dunque condivisibile quanto prospettato dal ricorrente, e cioè che la protrazione dell'utilizzo abitativo delle opere abusive da parte degli indagati può essere idonea a cagionare l'aggravamento delle conseguenze lesive del reato permanente contestato. Non si può peraltro non rilevare che occorre una verifica delle singole posizioni, al fine di accertare se l'esecuzione del sequestro preventivo richieda effettivamente lo sgombero dell'immobile abusivo oppure, viste le specifiche caratteristiche di questo in rapporto al contesto urbanistico-territoriale in cui si inserisce, se tale esecuzione in concreto possa circoscriversi alla trascrizione del provvedimento. In conclusione, in accoglimento del ricorso, le ordinanze impugnate devono essere annullate, con rinvio al Tribunale di Imperia. P.Q.M. Annulla le ordinanze impugnate con rinvio al Tribunale di Imperia.