Scappa dai ‘domiciliari’ e cade subito nelle mani delle forze dell’ordine: legittima la riduzione della pena

Irrilevante il richiamo alla presunta mancata spontaneità del gesto compiuto dall’uomo. Ciò che conta, norma alla mano, è la riconsegna alle forze dell’ordine, con risparmio di tempo e di energie per ricerche e arresto della persona evasa.

Fuga dai ‘domiciliari’, seguita da un immediato ripensamento. L’uomo si consegna subito alle forze dell’ordine. Legittima la riduzione della pena Cass., sentenza numero 41951/2015, Sezione Seconda Penale, depositata oggi . Domiciliari. Pomo della discordia è la valutazione del comportamento dell’uomo. Quest’ultimo ha sì violato la misura degli «arresti domiciliari», ma si è prontamente «consegnato alle forze dell’ordine». Per i giudici di merito, però, tale azione non è stata «conseguenza di un moto spontaneo». E ciò legittima la mancata applicazione dell’«attenuante speciale», che comporta una diminuzione della «pena» quando «l’evaso si costituisce in carcere prima della condanna». Riconsegna. Pronta, in Cassazione, l’obiezione del legale dell’uomo la «mancata spontaneità nel riconsegnarsi» alle forze dell’ordine non è requisito necessario per il riconoscimento dell’«attenuante». E tale sottolineatura è corretta, riconoscono i giudici del ‘Palazzaccio’ la norma del Codice Penale «non richiede uno stato psicologico particolare che accompagni la riconsegna». Difatti, la «attenuante» è applicabile «anche nell’ipotesi di evasione dagli arresti domiciliari, a condizione che chi si è allontanato dal luogo degli arresti si costituisca in carcere, ovvero si consegni ad un’autorità che abbia l’obbligo» di portarlo in carcere. E, viene aggiunto, non vi è alcuna incompatibilità con le «attenuante generiche» già riconosciute all’uomo. Tutto ciò rende plausibile la «diminuzione della pena», concludono i giudici fornendo una ‘linea guida’ per la Corte d’Appello che dovrà riprendere in esame la vicenda. Decisiva l’eliminazione, con la condotta dell’uomo, delle «conseguenze negative del reato, rappresentate dal dispendio di tempo e di energie da parte della polizia giudiziaria per effettuare le ricerche e pervenire all’arresto» dell’evaso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 16 luglio - 20 ottobre 2015, numero 41951 Presidente Gentile – Relatore Taddei Motivi della decisione 1. L'avvocato P.C., difensore di fiducia di O.F. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, pronunciandosi su rinvio della Corte Suprema in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale dell'articolo 385 cod.penumero ,ha confermato il mancato riconoscimento dell'attenuante , ritenendo che il comportamento collaborativo tenuto dall'imputato con le Forze dell'ordine, alle quali si era consegnato, dopo essersi allontanato dal luogo di detenzione domiciliare, non sia stato conseguenza di un moto spontaneo e, comunque, che era già stato valutato i fini del riconoscimento delle attenuanti generiche. 1.1 Lamenta il ricorrente violazione di legge e motivazione apparente e contraddittoria essendo stata l'attenuante negata sul presupposto della mancata spontaneità nel riconsegnarsi da parte di O., pur non essendo tale presupposto richiesto dalla norma e sull'evidente contraddizione insita nella motivazione del provvedimento impugnato nel punto in cui afferma che le attenuanti generiche sono state concesse sul presupposto della riconsegna e successivamente in ragione della brevità della violazione . 2.11 ricorso è fondato. 2.1 Dato per acquisito il principio di diritto che vuole applicabile l'attenuante speciale in questione anche nell'ipotesi di evasione dagli arresti domiciliaci a condizione che chi si è allontanato dal luogo degli arresti si costituisca in carcere ovvero di consegni ad un'Autorità che abbia l'obbligo di provvedere alla traduzione in carcere del reo - quale espressione di ammissione dell'infrazione e di volontà di elidere le conseguenze del reato Sentenza numero 28112 del 2012 Rv. 253123 , va evidenziato che la norma in esame non richiede uno stato psicologico particolare che accompagni la riconsegna. La motivazione del provvedimento qui in esame, inoltre, manifesta, una contraddizione che vizia tutta la motivazione relativa alla decisione di non riconoscere l'attenuante speciale. 2.2 Estato, infatti, motivato il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale in parola, con la circostanza che all'imputato erano già state riconosciute le attenuanti generiche in ragione del comportamento collaborativo e che pertanto l'elemento soggettivo del riconsegnarsi , già valutato a quel fine, non poteva servire anche a riconoscere l'attenuante in parola. In altra parte della sentenza, tuttavia, si attribuisce il riconoscimento delle generiche al dato, oggettivo, della modesta entità della violazione in ragione della breve durata dell'evasione, con conseguente insanabile contraddittorietà della motivazione che comporta l'annullamento della sentenza sul punto. 2.3 Secondo la uniforme giurisprudenza di questa Corte ciò che caratterizza l'attenuante di cui all'articolo 385, comma 4, cod. penumero è il ravvedimento post delictum, che rende l'attenuante applicabile all'imputato evaso dagli arresti domiciliari nelle sole ipotesi in cui questi, prima della condanna, si adoperi spontaneamente ed efficacemente - costituendosi in carcere o tenendo una condotta assimilabile, quale la consegna spontanea ad un'Autorità che abbia l'obbligo di tradurvelo - per eliminare le conseguenze negative del reato, rappresentate dal dispendio di tempo e di energie da parte della polizia giudiziaria per effettuare le ricerche e pervenire al suo arresto Ordinanza numero 4186 del 2002 Rv. 223319 . 2.4 Nessuna incompatibilità sussiste, poi, tra la predetta attenuante e le generiche, essendo, tuttavia, regola generale che la motivazione delle due attenuanti non converga sulla stessa causa, pena l'inammissibile duplicazione del medesimo elemento di giudizio. 2.5 Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'appello che nel formulare il nuovo giudizio si atterrà ai principi su menzionati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l'attenuante dell'articolo 385 cod.penumero , comma 4 , con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo eiudizio sul punto.