Il d.l. numero 78/2010, articolo 22, comma 1, statuisce che le modifiche apportate al d.P.R. numero 600/1973, articolo 38, producono effetti «per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto», ossia per l'accertamento del reddito relativo a periodi d'imposta successivi al 2009. La nuova norma del citato articolo 38, come novellata dalla l. numero 122/2010, non può essere applicata retroattivamente.
Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 3885/16, depositata il 26 febbraio. Vicenda. L’ ufficio ha rettificato, ex articolo 38 d.P.R. numero 600/1973, ai fini IRPEF il reddito dichiarato da un contribuente per l’anno 2007.Il giudice del gravame, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha riformato la decisione di primo grado che aveva annullato l’atto impositivo in quanto emesso in assenza del preventivo contraddittorio. Il giudice di appello ha ritenuto che la nuova norma del citato articolo 38, come novellata dalla l. numero 122/2010, non poteva essere applicata retroattivamente. Nel merito, ha rilevato che la documentazione allegata al ricorso era inidonea a superare la presunzione di cui al comma 4 dell’articolo 38 d.P.R. numero 600/1973. Pronuncia. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, rigettando il ricorso in Cassazione del contribuente, hanno ribadito che non esiste nell’ordinamento tributario nazionale una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale un argomento asseverante a contrario risiede, proprio, nel dato normativo dell’articolo 22, comma 1, d.l. numero 78/2010, convertito nella l. numero 122/2010 che ha introdotto l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale in tema di accertamento sintetico «con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto». E nel nostro caso, con disposizione di diritto transitorio, il d.l. numero 78/2010, articolo 22, comma 1, statuisce che le modifiche apportate al d.P.R. numero 600/1973, articolo 38, producono effetti «per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto», ossia per l'accertamento del reddito relativo a periodi d'imposta successivi al 2009. Riflessioni. Il nuovo redditometro di cui al d.m. 24 dicembre 2012 deve ritenersi applicabile solo per l'accertamento del reddito relativo a periodi di imposta successivi al 2009. Né, stante il chiaro disposto di cui all'articolo 22, comma 1, d.l. numero 78/2010, può diversamente argomentarsi sul rilievo della natura procedimentale delle norme regolamentari e della necessità di applicare la disciplina più favorevole al contribuente Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 06-11-2015, numero 22746 . Secondo diverso orientamento prima di emettere un accertamento sintetico, basato sul cosiddetto redditometro, l’ufficio deve chiamare il contribuente. La mancata instaurazione del contraddittorio, anche se si tratta del vecchio redditometro applicabile fino ai redditi del 2008, comporta la nullità dell’atto emesso dall’ufficio. E’, in ogni caso, dirimente e, quindi, assorbente di ogni altra questione, la mancanza del contraddittorio, la cui norma, introdotta con l’articolo 22 del d.l. numero 78/2010, ha reso obbligatorio il preventivo contraddittorio per la determinazione sintetica del reddito. Ed è irrilevante che l’accertamento sia relativo a redditi per anni d’imposta precedenti, perché, comunque, si tratta di accertamento relativo al 2008, notificato nel 2013, che cade entro il tempo di vigenza della nuova norma C.T.R. Milano - Sentenza 15 gennaio 2016, numero 144 La C.T.P. Torino, Sent., 8.1.2013, numero 3/4/13, ha accolto l'eccezione del ricorrente circa la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo nel contesto di un accertamento sul vecchio redditometro. Secondo i giudici torinesi, «la successiva entrata in vigore del d.l. numero 78/2010, il cui articolo 22 ha modificato l'articolo 38 del d.P.R. numero 600/1973 con effetti dal periodo di imposta 2009 in poi, ha posto il problema della retroattività o meno dell'obbligatorietà del preventivo contraddittorio». Il Collegio torinese ha affermato l'illegittimità di un accertamento sintetico nel contesto del quale, alla stregua degli studi di settore, l'Agenzia delle Entrate non ha instaurato un preventivo contraddittorio con il contribuente ed «applicando retroattivamente il comma 7 dell'articolo 38 d.P.R. numero 600/1973 così come modificato dall' articolo 22 del d.l. numero 78/2010», con ciò codificando l'introduzione di un obbligo di contraddittorio preventivo, anche negli accertamenti esperibili con il previgente sistema, quale dovere giuridico.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, sentenza 3 – 26 febbraio 2016, numero 3885 Presidente Iacobellis – Relatore Crucitti Considerato in fatto Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M.C. dell’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato, ex articolo 38 d.p.r. numero 600 del 1973, ai fini IRPEF il reddito dichiarato per l’anno 2007, la Commissione tributaria regionale della Campania, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformava la decisione di primo grado che aveva annullato l’atto impositivo in quanto emesso in assenza del preventivo contraddittorio. Il Giudice di appello riteneva che la nuova norma del citato articolo 38, come novellata dalla legge numero 122/2010, non potesse essere applicata retroattivamente. Nel merito, rilevava che la documentazione allegata al ricorso fosse inidonea a superare la presunzione di cui al comma 4 dell’articolo 38 d.p.r. numero 600/1973. Avverso la sentenza ricorre il contribuente affidandosi a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione. A seguito di deposito di relazione ex articolo 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Il contribuente ha depositato memoria. Ritenuto in diritto Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 38, commi 4 e 6 del d.p.r. 600/73 nella versione antecedente alla riforma operata dal d.l. numero 78/2010 . Violazione dei principi costituzionali del giusto procedimento articolo 97 , di uguaglianza articolo 3 , difesa articolo 24 e capacità contributiva articolo 53 .Violazione del principio di cooperatone tra amministrazione finanziaria e contribuente articolo 12, comma 7, della legge numero 212/2000 laddove, con la sentenza impugnata, il Giudice di appello si era limitato a risolvere la questione circa l’applicabilità o meno della disciplina vigente agli accertamenti antecedenti all’anno 2009, senza dare adeguata contezza circa la necessità o meno dell’invocato contraddittorio. Con il secondo motivo - rubricato violazione e falsa applicazione dell’articolo 38 del d.p.r. 600/73, comma 7, come sostituito dall’articolo 22 d.l. numero 78/2010. Violazione del principio costituzionale di difesa articolo 24 . Violazione del principio di cooperazione tra amministrazione finanziaria e contribuente articolo 12, comma 7, della legge numero 212 - il ricorrente deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la Commissione regionale nel non applicare retroattivamente il nuovo disposto normativo. Le censure, esaminate congiuntamente siccome connesse, sono infondate. Nella materia controversia sono intervenute di recente le Sezioni Unite di questa Corte sentenza numero 24823/2015 le quali, nell’affermare che, allo stato attuale della legislazione non sussiste, nell’ordinamento tributario nazionale una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale hanno individuato, tra gli altri, un argomento asseverante a contrario, proprio, nel dato normativo dell’articolo 22, comma 1, d.l. numero 78/2010, convertito nella legge 122/2010 che ha introdotto l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale in tema di accertamento sintetico con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto . In ordine poi all’applicabilità retroattiva della novella è sufficiente richiamare l’orientamento di questa Corte, nella specifica materia, secondo cui la questione su quale sia la norma applicabile è questione di diritto intertemporale che, appunto, va a identificare, nella successione fra più norme, quella da dover applicare ma il diritto intertemporale necessariamente recede a fronte di esplicita previsione di diritto transitorio, che esso stesso identifica la norma applicabile. E nel nostro caso, con disposizione di diritto transitorio, il D.L. numero 78 del 2010, articolo 22, comma 1, statuisce che le modifiche apportate al D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 38, producono effetti per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto , ossia per l'accertamento del reddito relativo a periodi d'imposta successivi al 2009 cfr. Cass numero 21041/2014 ribadita da Cass. numero 22746/2015 . Né le argomentazioni svolte dal ricorrente in memoria introducono elementi idonei a rivisitare tali principi. Con il terzo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 38, comma 6, del d.p.r. numero 600/73 laddove la C.T.R., pur a fronte della documentazione prodotta giustificatrice delle spese sostenute , si era limitata ad affermare che la stessa era inidonea a provare la fonte non reddituale della capacità di spesa dimostrata dal contribuente sulla base del rilievo che il contribuente, che ha dichiarato redditi pari a zero per le annualità 2005, 2006 e 2007 non dimostra capacità reddituale-patrimoniale per far fronte ai finanziamenti contratti. 5. La censura è fondata. Il D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 38, disciplina, fra l'altro, il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo vigente ratione temporis cioè tra la L. numero 413 del 1991, e il D.L. numero 78 del 2010, convertito in L. numero 122 del 2010 , prevede, da un lato comma 4 , la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi dall'altro comma 5 , contempla le spese per incrementi patrimoniali , cioè quelle - di solito elevate - sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Resta salva, in ogni caso, ai sensi del sesto comma dell'articolo 38 cit., la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori Cass. numero 5365 del 2014 , o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore Cass. nnumero 20588 del 2005, 9539 del 2013 . Con recente pronuncia poi, questa Corte Cass. numero 8995/2014 richiamata dalla successiva Cass. numero 25104/2014 ha così chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico ex articolo 38 DPR 600/1973 A norma dell'articolo 38, comma sesto d.p.r. numero 600 del 1973, l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione . La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte , e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere . In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova risultante da idonea documentazione della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi di tipo quantitativo e temporale la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate al fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati . La sentenza impugnata, nella valutazione degli elementi giustificativi addotti dal contribuente, si è discostata dai superiori principi. Ne, consegue, in accoglimento del solo terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice di merito, il quale provvederà al riesame, adeguandosi al superiore principio, oltre che a regolare le spese di lite. P.Q.M. In accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia, anche per il regolamento delle spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.