La donazione indiretta consiste nell’elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico descritto nell’articolo 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l’effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l’arricchimento animo donandi del destinatario della liberalità medesima.
Liberalità diretta e liberalità indiretta. Con la pronuncia numero 21449/15, depositata il 21 ottobre, la Corte si pronuncia su un’interessante questione riguardante la donazione indiretta, vale a dire – oltre alla sua natura giuridica - il suo rapporto con la figura del negozio indiretto. La vicenda portata all’attenzione della Corte riguardava una complessa vicenda successoria, in cui il de cuius , oltre ad aver disposto del proprio patrimonio mediante testamento, aveva attribuito dei valori mobiliari in favore di alcuni parenti mediante trasferimento del denaro su alcuni conti correnti il cui saldo sarebbe stato disponibile solo dopo il decesso, salvo poi modificare detta attribuzione trasferendo immediatamente e prima della morte gli importi e i titoli confluiti precedentemente nel conto corrente ai beneficiari. Apertasi la successione, l’erede agiva in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità dell’atto dispositivo compiuto da ultimo dal de cuius , asseritamente qualificabile quale donazione diretta priva tra l’altro del requisito di forma previsto dalla legge. Tanto in primo grado quanto in appello, i giudici di merito rigettavano la domanda, qualificando l’operazione negoziale quale donazione indiretta. Proprio su tale aspetto, per quanto qui interessa, veniva interposto ricorso per Cassazione, rigettato dalla Corte con la pronuncia in esame. Donazione indiretta e fine perseguito dal disponente. La Corte, nel respingere il gravame coglie l’occasione per affrontare il tema della natura giuridica del negozio indiretto e del suo rapporto con la donazione indiretta. Secondo i ricorrenti, i giudici di merito avrebbero erroneamente qualificato l’operazione negoziale in termini di donazione indiretta, con conseguente rigetto della domanda di nullità dell’atto dispositivo, atteso che tale figura negoziale richiederebbe necessariamente un rapporto diretto tra donante e donatario mentre nella fattispecie in esame vi sarebbe un mero rapporto indiretto tra detti soggetto, dovendosi ulteriormente considerare che lo scopo liberale tipico del negozio donativo non possa attuarsi per il tramite di un negozio astratto come nel caso in esame, ove ricorreva una delegazione di pagamento. La Corte rigetta il motivo di gravame prendendo preliminarmente le mosse dalla nozione di donazione indiretta la quale, secondo la Corte, si caratterizza per il fine perseguito e non già per lo strumento negoziale adottato a tale scopo, che dunque può essere costituito da qualunque negozio o da più negozi collegati. A tal fine la pronuncia in esame ricorda come in alcuni precedenti di legittimità hanno qualificato come donazione indiretta il collegamento tra preliminare e definitivo di vendita in cui il primo stipulato da un genitore, che ebbe a corrispondere il prezzo, e il secondo dal figlio che procedette all’acquisto in nome proprio Cass. numero 5333/04 ancora, la donazione diretta è stata ravvisata nella cointestazione di un libretto al portatore in cui erano state depositate le sostanze originariamente appartenenti soltanto ad uno dei cointestatari Cass. numero 26983/08 . Per tal ragione, la Corte esclude che il rapporto diretto tra donante e donatario sia elemento indefettibile della donazione indiretta, come pure la rilevanza preclusiva di un negozio astratto, atteso che a tale ultimo riguardo la dottrina da tempo ha sostenuto che le modificazioni soggettive dal lato passivo delle obbligazioni concorrono a costituire uno dei presupposti, oltre all’ animus donandi , della donazione indiretta. Negozio indiretto e donazione indiretta. La Corte coglie infine l’occasione per prendere posizione sull’assimilazione della donazione diretta alla figura del negozio diretto. Ritiene al riguardo la Corte che la censura offerta dai ricorrenti con riguardo alla qualificazione dell’operazione negoziale in concreto posta in essere in termini di donazione indiretta o di donazione diretta prenda le mosse dalla dottrina che sussume la donazione indiretta nel genus del negozio indiretto, di modo che dando per accertato che quest’ultimo sia caratterizzato dal perseguimento di una finalità ulteriore rispetto a quella propria del negozio utilizzato, la donazione indiretta non rientrerebbe in esso, atteso che lo scopo di arricchire l’altro contraente si collocherebbe all’esterno del contratto e non costituirebbe pertanto la causa del negozio. Ritiene invece la Corte di aderire al differente orientamento secondo cui il negozio indiretto si caratterizzerebbe da un collegamento negoziale in cui si individua un negozio mezzo e un negozio fine, dove il negozio indiretto costituisce il risultato tra i due negozi. In tal senso, prosegue la Corte, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la donazione indiretta consiste nella elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico di donazione di cui all’articolo 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l’effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l’arricchimento animo donandi del destinatario della liberalità medesima Cass. numero 4680/88 . Al riguardo non si può tuttavia non ricordare come la dottrina abbia da tempo chiarito che la nozione di negozio indiretto vada distinta rispetto a quella di donazione indiretta, inteso quale atto diverso dalla donazione che porta ad un risultato di liberalità. Sul punto sembra quindi dirimente e senz’altro da condividere il rilievo per cui la donazione indiretta non implica il perseguimento di un fine anomalo rispetto al negozio giuridico utilizzato, in quanto l’effetto giuridico favorevole può essere connaturato all’atto, come ad esempio avviene nella remissione del debito.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 8 luglio – 21 ottobre 2015, numero 21449 Presidente Mazzacane – Relatore Bianchini Svolgimento del processo P.M.E. fu nominato erede universale, con testamento ricevuto in forma pubblica il 14 dicembre 1993, dal padre adottivo P.M.D. , poi deceduto il l'eredità fu accettata puramente e semplicemente avuto sentore dell'esistenza di altri cespiti, oltre quelli ammontanti a 2 milioni e mezzo di Euro stante la diversificata attività imprenditoriale del genitore iniziò delle ricerche in merito contattando un istituto di credito svizzero Società di Banca svizzera, ora UBS nel 2002 venne a conoscenza che il defunto, con disposizione del 13 settembre 1983, aveva aperto quattro conti correnti presso la filiale del cantone di dell'allora Banca SBS, intestati rispettivamente ad P.E. ed A. , nipoti di una sorella del de cujus a D.M.M. , figlio di altra sorella del medesimo S.D.C.E. Q.D.C.M. . Relativamente ad ognuno di detti conti, era stata allegata una dichiarazione con la quale si manifestava la volontà che le somme ed i valori mobiliari depositati fossero resi disponibili in favore di ognuno degli intestatari solo alla presentazione di documentazione dell'avvenuto decesso dello stesso P.M.D. contestualmente era stata rilasciata a professionisti una procura per la gestione dei suddetti conti, con la quale tra l'altro si accettava la giurisdizione svizzera. Nel giugno e nell' P.M.D. venne colpito da due attacchi ischemia il dello stesso anno sottoscrisse degli ordini di trasferimento diretti alla UBS con i quali manifestava la volontà di trasferire immediatamente ai beneficiari indicati nei conti costituiti con disposizioni del nonché ad altri parenti -, gli importi ed i titoli in precedenza conferiti in detti conti, previa costituzione di quattro nuovi conti cifrati e previa deduzione di tre milioni di franchi svizzeri che furono poi destinati a B.C. e M. . Sulla base di tali premesse di fatto P.M.E. esercitò azione di petizione ereditaria o in subordine, di rivendica, con conseguente condanna dei titolari dei conti, a restituire i saldi dei conti alla data del 24 settembre 1993 sino al saldo in via subordinata chiese che fosse dichiarata la nullità degli atti di trasferimento dei saldi attivi dei conti da ultimo costituiti, con analoga richiesta di condanna in via di ulteriore subordine esercitò l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, così che gli fosse attribuita la metà del patrimonio del defunto nei confronti dell'UBS chiese che fosse accertata e dichiarata la illegittimità degli atti di costituzione dei conti per carenza di forma scritta, con condanna alla restituzione come sopra e che fosse condannata al risarcimento dei danni nella misura di 10 milioni di Euro sia per aver a lungo occultato l'esistenza dei tre testamenti del quarto, in favore della Q.D.C.M. , pur verosimilmente esistente, non sarebbe mai stata reperita traccia , rifiutandosi di fornire ad esso erede le informazioni relative ai conti del defunto sia per violazione delle regole del mandato. A seguito della scoperta che i beneficiari del lascito di tre milioni di franchi svizzeri erano B.M. e C. , il P.M. iniziò un giudizio nei loro confronti proponendo analoghe domande. Si costituirono i D.F. ed i P. chiedendo il rigetto delle domande e non opponendosi all’eventualmente ammessa azione di riduzione, a condizione che essa fosse preceduta dalle necessarie riunioni ed imputazioni l'UBS eccepì il difetto di giurisdizione. Si costituì nel separato giudizio B.M. evidenziando il decesso il B.C. nel merito sostenne che entrambi sarebbero divenuti proprietari delle somme loro attribuite nel 1993, sia per la legge svizzera sia per quella italiana, a' sensi dell'articolo 1153 cod. civ. ed eccependo la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme trasferite nel 1983 contestò altresì la proponibilità della domanda di riduzione per non aver l'attore previamente accettato l'eredità con beneficio d'inventario. Rinunciata la domanda nei confronti del defunto B. e riuniti i procedimenti, in sede di comparizione personale vennero sentiti l'attore e le sorelle D. disattese le richieste istruttorie tra le quali diversi ordini di esibizione verso la UBS l'adito Tribunale di Alessandria, con sentenza numero 374/2006 per quello che ancora interessa in questa sede- dichiarò il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale del Cantone di Vaud in merito alla condanna della UBS di restituzione di somme depositate sui conti accertò invece la giurisdizione nazionale in ordine alle domande risarcitorie contro l'istituto di credito dichiarò la irrilevanza delle censure di nullità avverso gli atti del 1983 in quanto superati quanto ad incidenza degli effetti sul patrimonio del defunto dai successivi atri di disposizione del settembre del 1993, non appartenendo più al de cuius gli importi risultanti dai saldi di quei conti, al momento dell'apertura della successione 1998 quanto alla dedotta nullità per difetto di forma o di causa delle donazioni se così fossero state qualificate il giudice di primo grado ritenne trattarsi di donazioni indirette e quindi valide sotto entrambi gli aspetti dichiarò l'improponibilità delle azioni di riduzione per mancata accettazione beneficiata. Furono proposti appello principale da parte del P.M. ed incidentale dalla UBS e dalle parti P. e D. le altre parti compresi gli eredi di B.M. , nelle more deceduto, che erano stati evocati nel giudizio di appello non si costituirono. La Corte di Appello di Torino, con sentenza numero 829/2009, pubblicata P8 giugno 2009, rigettò le impugnazioni, ad eccezione di quelle relative alla pregressa compensazione delle spese, liquidandole a carico del soccombente appellante. La Corte territoriale pervenne a tali conclusioni concordando innanzi tutto con l'osservazione, contenuta nella sentenza del Tribunale, a mente della quale i profili di nullità o inefficacia sollevati dall'attore in relazione ai rapporti instaurati nel 1983 tra il de cuius e la banca sarebbero stati irrilevanti in quanto detti atti di disposizione mortis causa non sarebbero stati idonei ad incidere sulla consistenza del patrimonio da qualificarsi come ereditario, dacché le attribuzioni patrimoniali in favore dei pronipoti dei nipoti e dei cugini del defunto, derivavano dai successivi atti inter vivos posti in essere dieci anni dopo, volti al trasferimento dei valori mobiliari su diversi conti correnti cifrati dei quali il defunto non sarebbe stato titolare riguardo a tale ultima statuizione, giudicò la Corte del merito la irrilevanza dimostrativa dei vari capitoli di prova orale e delle altre richieste istruttorie già disattese dal giudice di primo grado e riproposte con l'appello del P.M. - ritenne poi il giudice dell'impugnazione che gli atti di trasferimento effettuati in esecuzione delle disposizioni del 14 settembre 1993, sarebbero stati correttamente qualificati come valide donazioni indirette, dovendosi ritenere infondata la tesi dell'appellante a mente della quale il carattere presuntivo dello spirito di liberalità che il Tribunale aveva tratto dalla parentela tra il donante ed i donatari che comunque, nonostante la contestazione del P.M. , sarebbe stata documentalmente provata e dalla identità tra questi ultimi ed i beneficiari delle precedenti disposizioni del 1983, non sarebbe stata sufficiente ad una affermazione della natura negoziale liberale anche tenuto conto che la pretesa persistenza della volontà di beneficiare i parenti, emergente dagli atti del 1983 e da quelli del 1993, sarebbe stata in realtà insussistente, attesa la cesura tra la volizione precedente e quella successiva determinata dalla grave malattia che tra il giugno e l'agosto 1993 aveva colpito il M. in contrario a detta tesi la Corte distrettuale mise in rilievo, da un lato, che non era stata proposta domanda di annullamento per incapacità naturale e, dall'altro, che l'esistenza del preteso deteriorato stato mentale sarebbe stata smentita dal dinamismo negoziale del defunto, manifestatosi tra l'autunno e l'inverno dello stesso anno infondata poi, secondo il giudice dell'impugnazione, sarebbe stata anche la tesi secondo la quale gli atti del 1993 si sarebbero dovuti qualificare come invalide donazioni dirette mancando, di quelle indirette, la caratteristica di un rapporto diretto tra donante e donatario per vizi di forma in contrario osservò la Corte territoriale che la disposizione rivolta alla UBS di accendere conti dei quali i parenti del P.M. sarebbero stati beneficiari, andava qualificata come tipico atto di donazione indiretta o atipica assorbita dalla rinvenuta causa di attribuzione inter vivos della disposizione del 1993 sarebbe stata la pretesa nullità delle manifestazioni di ultima volontà del 1983 sulla base dell'assunto che avrebbero configurato un illecito patto successorio o un negozio in frode alla legge escluse altresì la Corte torinese che potesse rinvenirsi una responsabilità risarcitoria della UBS in particolare, quanto alla mancata consegna dei testamenti osservò che tale obbligo sarebbe stato sussistente solo se la successione si fosse aperta in Svizzera e solo se essi non fossero stati superati da disposizioni successive la presenza poi di conti cifrati in favore dei parenti del de cujus era stata taciuta perché interessanti posizioni giuridiche di terzi, diversi dal correntista ribadì la giurisdizione del giudice italiano sulle domande restitutorie ma ritenne la medesima questione riproposta dalla UBS superata dalla revoca delle disposizioni di ultima volontà istituzione di erede dell'appellante nel testamento del 1993 dichiarò l'improponibilità dell'azione di riduzione per mancata accettazione con il beneficio dell'inventario da parte dell'appellante e la infondatezza della tesi secondo la quale la buona fede in cui l'erede avrebbe versato circa la presenza di altri lasciti al momento dell'apertura della successione lo avrebbe esonerato da detta accettazione beneficiata. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il P.M. , facendo valere sei motivi di impugnazione seguiti dal deposito di memoria la s.a. UBS ha proposto controricorso con ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria ex articolo 378 cpc i P. / D. hanno svolto controricorso, anch'essi depositando memoria difensiva il P.M. ha svolto controricorso al ricorso incidentale. Motivi della decisione I Con il primo motivo vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli articolo 809 e 737 cod. civ. nonché la presenza di una motivazione erronea, contraddittoria e/o insufficiente, censurandosi la qualificazione di donazione indiretta che la Corte torinese aveva formulato in merito alle disposizioni del settembre 1993, con le quali si erano costituiti quattro singoli conti cifrati in favore dei P. / D. assume in proposito il ricorrente che presupposto indefettibile per la ricorrenza di tale figura negoziale sarebbe la presenza di un rapporto diretto tra donante e donatario mentre nella fattispecie vi sarebbe al più un rapporto indiretto tra essi, attuato per il tramite di diverso soggetto la banca UBS sotto forma di delegazione di pagamento nega in particolare il ricorrente che lo scopo liberale tipico del genus donazione si possa attuale per il tramite di un negozio astratto, quale si pone la delegazione di pagamento, in ragione appunto del non rinvenibile collegamento con un'attività negoziale attributiva da parte del preteso donante riproduce altresì nel corpo dell'argomentazione anche la critica che già era stata espressa nell'ambito di apposito motivo di appello al riscontro dello spirito di liberalità nella creazione dei nuovi conti in favore dei P. /D. , che la Corte aveva ritenuto di ricavare dal rapporto di parentela riproducendo tra l'altro anche il dubbio sull'esistenza di esso, come già in appello ritiene altresì di trovare conferma di tale argomentazione nella interpretazione di legittimità che esclude che possa rinvenirsi una donazione indiretta nella emissione in favore di taluno di un assegno bancario. I.a Il motivo presenta profili di inammissibilità. I.a.1 Per quanto concerne la contemporanea esistenza di censure involgenti vizi di violazione di legge e difetti di motivazione, non si ravvisano motivi di inammissibilità, in quanto la lettura del motivo è incentrata essenzialmente sulle violazioni di legge evitando dunque la commistio argomentativa che è posta a sostegno delle pronunce di inammissibilità motivi di inammissibilità sarebbero invece riscontrabili nella formulazione del quesito di diritto di necessaria articolazione, stante la applicazione, ratione temporis , del disposto dell'articolo 366 bis cpc- dal momento che esso, esteso per tre facciate del ricorso, è semplicemente il riassunto delle argomentazioni in precedenza esposte se poi, aderendo ad un'ottica sostanzialista dell'analisi del ricorso per cassazione, diretta a ricercare il senso complessivo della critica al capo di decisione, si reputi che il quesito in questione sia enucleabile nelle ultime righe del fol 45 e nelle prime due del foglio successivo, in cui in sostanza si chiede alla Corte di confermare la interpretazione della figura della donazione indiretta in modo da escluderne la ricorrenza in caso di negozi astratti e non intervenuti tra il preteso donante ed i beneficiati, allora il motivo, pur salvandosi dalla inammissibilità, si dimostrerebbe infondato. I.a.2 Invero la donazione indiretta si caratterizza per il fine perseguito e non già per lo strumento negoziale adottato a tal scopo, che dunque può essere costituito da qualunque negozio o da più negozi collegati Cass. Sez. II numero 5333/2004 ha rinvenuto siffatta figura nel collegamento tra contratto preliminare e definitivo di vendita in cui il primo stipulato da un genitore che ebbe a corrispondere il prezzo e il secondo dal figlio, che procedette all'acquisto in nome proprio Cass. sez. II numero 26983/2008 ritenne sussistente detto istituto nella cointestazione di un libretto al portatore, in cui erano state depositate le sostanze originariamente appartenenti soltanto ad uno dei cointestatari dunque la mancanza di rapporto diretto tra donante e donatario non assumerebbe alcun rilievo preclusivo -non senza peraltro omettere di rilevare che la presenza di un conto cifrato presupponeva per sua stessa natura la collaborazione dei beneficiari a che il suo utilizzo fosse frutto di un accordo collaborativo da parte dei medesimi con il conferente- come pure non è rilevante che il mezzo attributivo della liberalità sia un negozio astratto di tal che la dottrina ha da tempo sostenuto che anche le modificazioni soggettive dal lato passivo delle obbligazioni concorrono a costituire uno dei presupposti l'altro è l' animus donandi della figura in esame ad esempio, nella delegazione non c'è un rapporto di provvista e, tuttavia, il delegato esegue l'ordine del delegante adempiendo la sua obbligazione verso il delegatario ovvero quando tra l'espromesso e l'espromittente non vi sia alcuna obbligazione e tuttavia l'espromittente adempia la prestazione dell'espromesso all'espromissario rinunciando all'azione di regresso . I.a.3 A ben vedere l'argomentazione sostenuta dal ricorrente prende le mosse da quella dottrina che sussume la donazione indiretta nel genus del negozio indiretto, così che, dato per accertato secondo la originaria formulazione che trova origine nella dottrina tedesca che quest'ultimo sia caratterizzato dal perseguimento di una finalità ulteriore rispetto a quella propria del negozio utilizzato, la donazione indiretta non rientrerebbe, quale species nell'indicato genus , atteso che lo scopo di arricchire l'altro contraente si collocherebbe all'esterno del contratto e non costituirebbe pertanto, la causa del negozio. I.a.4 La tesi però che ha trovato maggiore consenso in dottrina e che in questa sede la Corte condivide è quella del collegamento negoziale in cui si individua un negozio mezzo ad esempio adempimento del terzo e un negozio fine donazione . Il negozio indiretto, dunque, è il risultato del collegamento tra i due negozi. In questi termini si è espressa anche la giurisprudenza della Cassazione ritenendo che la donazione indiretta consiste nell'elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico descritto nell'articolo 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l'arricchimento animo donandi del destinatario della liberalità medesima v Cass. 4680/1988 . I.b Inammissibili sono peraltro i profili del vizio di motivazione del tutto negletti nell'esposizione argomentativa del mezzo in esame e la contestazione puramente formale della inconcludenza degli indici sintomatici della presenza di un animus donandi nella disposizione data dal de cujus di costituire un conto sul quale poi far rifluire i vari valori mobiliari depositati nei conti precedenti. I.b.1 A quest'ultimo proposito va aggiunto che, sebbene non sia compiutamente indagabile l'accordo negoziale intercorso tra il disponente e la banca per la sua mancata riproduzione in ricorso lo stesso presenti i caratteri di un collegamento negoziale tra un mandato all'apertura di un conto e separate disposizioni per il transito dei valori mobiliari su detto conto, così realizzandosi vari negozi tipici con causa tipica in collegamento funzionale tra loro e con finalità ulteriori donative in favore del terzo. II Con il secondo motivo viene denunciata la omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo del giudizio, relativo alla domanda di nullità ex articolo 1418 c.c. dell'atto di disposizione del 1993 e dei successivi, ex articolo 360 numero 5 cpc non apparendo alla parte ricorrente appagante scilicet sufficiente l'argomentazione posta a base del rigetto dell'analogo terzo motivo di appello che riproduceva la tesi, disattesa anche dal Tribunale, secondo la quale gli atti di disposizione del 19 settembre 1993, pur se si fossero voluti qualificare come donazioni indirette, sarebbero stati comunque nulli per mancanza di causa o viziati da causa illecita o in frode alla legge-. II.a Il mezzo è inammissibile in quanto diretto a manifestare la non condivisione del risultato interpretativo della Corte distrettuale e non già a far emergere una menda logica del percorso argomentativo dello stesso, sostanziandosi in una riproposizione delle ragioni poste a base del precedente motivo, a mente delle quali la donazione indiretta non potrebbe essere ravvisabile laddove si utilizzasse un negozio con causa astratta secondo tesi una delegazione di pagamento ed in quanto non prende in esame le ragioni del rigetto esposte nella sentenza della Corte torinese a ciò si aggiunga che la insufficienza motivazionale si può rinvenire nella delibazione di fatti e non già nella interpretazione dell'ambito oggettivo dell'applicazione delle norme. Erronea poi è l'equiparazione espressa a fol 47 del ricorso tra causa astratta ed assenza di causa, atteso che il negozio astratto riceve tutela dall'ordinamento in quanto diretto a una specifica funzione che può essere esterna allo schema negoziale e la cui neutralità emerge solo in termini probatori c.d. astrazione processuale . Del tutto priva di spiegazione infine si appalesa la prospettazione di una causa illecita o fraudolenta, da ricondurre alla violazione di patti successori, laddove riferita non già ai lasciti del 1983, bensì ad atti destinati a produrre immediati effetti dispositivi contenuti negli ordini del settembre 1993. Nuova infine appare la prospettazione a fol 48 del ricorso, a mente della quale gli atti dispositivi del P.M. compiuti nel settembre 1993 sarebbero malli in quanto contrari a quanto disposto dall'articolo 1722 numero 4 cod. civ., laddove la UBS avrebbe dato esecuzione agli ordini del mandante dopo il suo decesso, in disparte l'assoluta illogicità della tesi, in considerazione del fatto che il decesso del M. avvenne cinque anni dopo l'esecuzione dell'incarico, concretizzatosi nello spostamento dei valori mobiliari sui neo costituiti conti cifrati. III Con il terzo motivo viene censurata l'omessa e/o insufficiente motivazione in relazione alla domanda di petizione di eredità e di revindica, con riferimento alla situazione creatasi con i lasciti del 1983 e sul presupposto della nullità delle disposizioni del 1993 il mezzo è inammissibile per inidoneità del mezzo a far emergere delle incongruenze od omissioni nel percorso logico seguito dalla Corte territoriale di cui in sostanza non si condividono gli approdi interpretativi e per mancanza del c.d. momento di sintesi in disparte la sua infondatezza, conseguente alla riscontrata liceità degli atti del 1993-. IV Con il quarto motivo viene dedotto il vizio di omessa o insufficiente motivazione in cui la Corte distrettuale sarebbe incorsa nel negare il presupposto della proponibilità dell'azione di riduzione della legittima, per non aver il ricorrente previamente accettato l'eredità con beneficio di inventario si sostiene in proposito che questi sarebbe stato nella impossibilità di effettuare la scelta tra accettare con beneficio o meno e di redigere l'inventario e ciò avrebbe costituito circostanza esonerativa dall'obbligo tale impostazione rende il mezzo inammissibile in quanto non risulta che sia stata evidenziata nell'ambito dell'appello se non per far valere la responsabilità risarcitoria della UBS del pari inammissibile per novità della prospettazione e comunque assolutamente contraria alle emergenze di causa è la dedotta salvezza dall'esercizio dell'azione di riduzione, determinata dall'applicazione dell’articolo 564 secondo capoverso del primo comma verosimilmente da intendersi secondo periodo, del primo comma del codice civile in quanto esulante dalla fattispecie concreta non avendo il ricorrente mai accettato con il beneficio dell'inventario ma essendone decaduto . V Con il quinto motivo si assume la nullità del procedimento ed omessa o insufficiente motivazione ex articolo 360 numero 4 e 5 cpc violazione ed errata applicazione dell'articolo 2697 cod. civ. in ordine al rigetto delle istanze istruttorie attoree miranti secondo quanto specificato a fol 58 del ricorso a determinare l'esatta consistenza dei conti al momento del trasferimento 14 24 settembre 1993 dei valori mobiliari ad identificare gli effettivi intestatari degli stessi nonché ad individuare il momento in cui essi ne avrebbero avuta la disponibilità. Il motivo è infondato perché la Corte del merito ha effettivamente motivato in merito al rigetto delle istanze per esibizione e per prova per testi e, sotto diverso profilo, se lo scopo accertativo era quello specificato a fol 58 del ricorso, allora esso era del tutto ininfluente alla decisione della controversia in senso favorevole al ricorrente, stante l'accertata legittimità degli atti di disposizione in favore di parenti, operati dal de cujus . VI Con il sesto motivo viene denunciata una omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della causa rappresentato dall'esame delle richieste risarcitorie verso la UBS relative al ritardo con il quale aveva messo a disposizione i documenti bancali relativi alle operazioni poste in essere dal defunto sostiene sul punto il ricorrente che la Corte torinese non avrebbe dato conto della inefficacia delle prospettazioni difensive a controbattere le argomentazioni difensive della Banca e del Tribunale per respingere i vari profili di responsabilità che il ricorrente aveva mosso all'operato della Banca stessa. VI.a La censura è inammissibile per difetto di specificità secondo il canone della c.d. autosufficienza del ricorso in cassazione perché la Corte di Appello, riportandole analiticamente foli 41 42 della impugnata decisione ha richiamato le motivazioni del Tribunale e delle Banca sul punto, facendole proprie, così che sarebbe stato onere del ricorrente l'esporre innanzi tutto le censure che erano state mosse nell'appello ai foll da 17 a 33 del ricorso sono state riportate solo le conclusioni dell'appellante e, quindi, Far emergere le ragioni della insufficienza delle difese della Banca successive dunque alla proposizione dell'appello poste a base anch'esse della decisione del giudice dell'impugnazione. VI.b Peraltro la parte più consistente del motivo in esame anche se non richiamata nel titolo del mezzo riguarda la violazione di plurime norme di legge del codice civile italiano e svizzero attinenti alla giurisdizione, affermata in capo al giudice italiano quanto alle domande risarcitorie e negata quanto a quelle resti tutorie di quali violazioni si tratti emerge dalla enunciazione del principio di diritto del seguente tenore Dica, quindi, la Suprema Corte di Cassazione se i comportamenti temiti da parte di UBS AG nei confronti di P.M.E. costituiscano violazione dell'articolo 91 capov. del Diritto Internazionale Svizzero dell'articolo 46 L. 218/1995 del Codice Civile Svizzero rectius italiano numero d.r. dell'articolo 3 del C.C. Svizzero dell'ari 141 bis C.P. Svizzero e subordinatamente dell'articolo 2043 c.c. Italiano . IV.b.1 Sostiene il ricorrente a che secondo il diritto elvetico il rapporto tra Banca e Cliente nonché i relativi contratti tra essi intercorsi, non decadono con la morte del cliente ma proseguono in capo all'erede b che la Banca è vincolata dalle norme sul mandato e che a mente dell'articolo 91, 1 capoverso del diritto internazionale privato svizzero la successione di una persona con ultimo domicilio all'estero in Italia, nella fattispecie è regolata dalle norme del diritto internazionale privato dello Stato di domicilio e quindi, per l'Italia, dall'articolo 46 della legge 218/1995 così da render applicabili le norme del diritto civile italiano nel caso di persona di nazionalità italiana, domiciliata e quivi defunta ciò determinerebbe sicuramente una responsabilità di UBS per danni nei confronti di esso esponente. IV.b.2 Il suesposto profilo non è ammissibile in quanto non congruo con le conclusioni in merito alla automatica responsabilità non si sa se contrattuale o extracontrattuale della Banca. IV.c Prosegue il P.M. affermando che, se anche si intendesse applicabile il diritto svizzero, l'articolo 556 del codice civile di quel Paese in acronimo ccs statuisce l'obbligo, per chiunque sia in possesso di un testamento per averlo rinvenuto o per esserne il depositario di consegnarlo all'autorità competente svizzera , che lo avrebbe dunque dovuto consegnare alle autorità consolari italiane per poi farlo recapitare all’”autorità competente del luogo di ultima residenza del cliente, anche se esso non sembri valido nella interpretazione dottrinale la norma si applicherebbe anche alle Banche che, al riguardo, non potrebbero opporre il segreto bancario. Stante tale sistema normativo la Banca non avrebbe potuto sostituirsi autonomamente alla autorità giudiziaria nel valutare se le disposizioni di ultima volontà del 1983 fossero state sostituite dal testamento del 1993 dal momento poi che è diritto dell'erede di conoscere dell'entità del relictum al momento dell'apertura della successione al fine di approntare tutte le successive e conseguenti attività di accertamento e conservative nonché per eventualmente accettare l'eredità con beneficio d'inventario , ne sarebbe derivata non solo la illiceità della condotta della Banca ma anche la responsabilità per i danni cagionati all'erede che, all'attualità, non conoscerebbe l'esatto ammontare dell'asse ereditario né l'eventuale lesione della quota di legittima spettante. Conclude il ricorrente con il ricordare che l'identità del beneficiario del trasferimento non sarebbe tutelata in assoluto nei confronti dell'ordinante e dei di lui eredi, così che il solo fatto che sull'ordine di trasferimento non sia indicato il nome del beneficiario ma solo il numero di conto, non sarebbe d'ostacolo per gli eredi ad ottenere le informazioni del caso sul beneficiario medesimo. IV.c.1 Il profilo di censura è infondato perché oltre all'osservazione che la successione, essendosi aperta in Italia, era disciplinata dalla legge dello Stato l'interesse che poteva far sorgere una responsabilità risarcitoria nel caso di ingiustificato rifiuto a fornire le richieste informazioni era quello di una eventuale azione di riduzione ma questa era preclusa dal M. per mancata accettazione con beneficio. d'inventario e quest'onere non soffriva di eccezioni, non senza omettere di considerare che proprio la situazione non chiara che si sarebbe posta all'erede, avrebbe dovuto cautelativamente consigliargli di accettare con riserva entro i termini di cui agli articolo 485 o 487 cod. civ. a seconda che fosse o meno nel possesso dei beni ereditari. IV.d Il profilo attinente all'affermazione della giurisdizione del giudice svizzero per espressa inclusione, nelle disposizioni del 1983, di una clausola c.d. di proroga nel senso di deroga del foro è del tutto inammissibile perché espressamente la Corte ne escluse la applicabilità. V Il ricorso incidentale condizionato della UBS, espressamente indicato come condizionato all'accoglimento del principale, rimane privo di interesse a sostegno e va pertanto dichiarato inammissibile. VI Le spese seguono la soccombenza del ricorrente, anche nei confronti della ricorrente incidentale condizionata UBS stante la prevalenza del rigetto sulla declaratoria di inammissibilità per le ragioni anzidette e vanno liquidate, secondo quanto indicato in dispositivo, in favore di ciascuna delle parti P. / D. da un lato e UBS dall'altro , tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 4, 1 comma, prima parte, del decreto ministeriale numero 150/2014 l'importo base individuato di Euro 64.000 per ciascuna parte, va diminuito, per le parti P. / D. , del 30% per la identità delle posizioni tutelate ex articolo 4, IV comma, del citato d.m. e la risultante, per le medesime parti, aumentata dell'80% per il numero dei soggetti difesi ex articolo 4, II comma del citato d.m. non sussistono i presupposti per l'aumento, sino all'80%, dei valori medi illustrati dalle tabelle allegate al decreto ministeriale numero 150/2014 secondo quanto disciplinato dall'articolo 4, comma 1, seconda parte, del citato testo regolamentare , come invece sostanzialmente richiesto nella nota spese depositata dalla parte UBS. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara la inammissibilità di quello incidentale condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore dei controricorrenti P. / D. , in Euro 80.840,00 di cui 200,00 per esborsi e della UBS s.a. o a.g. , in Euro 64.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre, per entrambe, accessori come per legge.