Le condotte di colui che, vantando un’influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, riconducibili prima della riforma del 2019 al reato di millantato credito, devono essere sussunte nella fattispecie di cui all’articolo 346-bis c.p. traffico di influenze illecite atteso il rapporto di continuità tra norma generale e quella speciale.
La diversità del bene protetto della fattispecie penale descritta dall’articolo 640 c.p. e quella indicata dall’articolo 346- bis c.p., consente il concorso formale fra le due norme. Così la Sesta Sezione Penale della Suprema Corte sentenza numero 1869/21, depositata il 18 gennaio si esprime in relazione alla vexata quaestio circa la sussistenza o meno di continuità normativa tra il reato di millantato credito e quello di traffico di illecite influenze, che ha, quale corollario, la possibilità di individuare concorso fra le fattispecie ex articolo 346- bis e articolo 640. L’articolo 346 c.p.- il vecchio millantato credito – la norma, abrogata, recitava «chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato , è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 516 euro a 3.098 euro, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato , o di doverlo remunerare ». La condotta incriminata era dunque quella di chi, millantando credito, riceveva danaro od altra utilità, “promettendo” di intervenire presso pubblico ufficiale, pubblico impiegato o soggetto esercente pubblico servizio o dichiarando la necessità di dover “comprare” il favore pagando taluno dei soggetti indicati. Il bene protetto dalla norma incriminatrice, dopo qualche dibattitto, era stato individuato nel prestigio della pubblica amministrazione , posto in pericolo dall’attività dl millantatore e non già nel patrimonio del solvens che, del reato non era offeso ma danneggiato. Il Legislatore del 2019 è intervenuto nella vicenda ed ha abrogato l’articolo 346 c.p . introducendo l’ articolo 346- bis che recita «chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319- ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322- bis , sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322- bis , indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322- bis , ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322- bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio . Se i fatti sono di particolare tenuità , la pena è diminuita». La condotta che la nuova disposizione normativa indica quale integrante la fattispecie farsi dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale – omissis -, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri pare, essere identica a quella descritta nell’abrogato articolo 346, posto che l’agente richiede prezzo della propria mediazione o della remunerazione, asserita, di uno dei soggetti indicati nell’articolo 322- bis c.p. affinché questi compia l’atto richiesto. I commi II, III e IV della disposizione, paiono indubitabilmente indiare come il bene protetto dalla disposizione incriminatrice sia indubitabilmente costituito dalla tutela della pubblica amministrazione e del suo prestigio, tanto dal considerare correo anche il solvens e dall’introdurre aggravanti rispetto alle attività della P.A. percepibili all’esterno in modo più evidente ed impattante. Le due norme dunque si pongono, a parere della Suprema Corte, parere che per quanto conti è condiviso anche dal commentatore, in totale continuità normativa non verificandosi ipotesi di abrogatio criminis integrale ma, di una condotta il cui contenuto permane penalmente rilevante. E la truffa? L’articolo 640 c.p., per struttura simile alla norma oggetto di commento, tutela altro e differente bene rispetto al prestigio ed al buon andamento della pubblica amministrazione, ponendosi quale obiettivo quello di tutelare il patrimonio del “truffato”. Ne residua che qualora l’attività posta in essere dall’agente sia diretta all’induzione in errore del soggetto passivo, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno , ad esempio attraverso la predisposizione di atti falsi finalizzati a sostenere la millanteria, i due delitti possonotranquillamente concorrere .
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 7 ottobre 2020 – 18 gennaio 2021, numero 1869 Presidente Petruzzellis – Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, a seguito di gravame interposto dall’imputato G.C. avverso la sentenza emessa il 20.3.2018 dal G.U.P. del locale Tribunale, in riforma della decisione ha assolto il predetto dai reati di cui ai capi 1 articolo 319-quater c.p. e 2 articolo 319-quater c.p. perché i fatti non sussistono ed, esclusa l’aggravante contestata al capo 3 articolo 110, 615 cpv. ter c.p. , ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso perché l’azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela per l’effetto ha rideterminato la pena inflitta al G. in ordine al reato di cui al capo 4 articolo 346 c.p. perché millantando credito presso il funzionario UNEP di Palermo M.S. , si faceva promettere da C.G. denaro o altra utilità col pretesto di doverlo remunerare. Commesso in omissis , del quale è stato ritenuto responsabile. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzo del difensore, deduce 2.1. Erronea applicazione della legge penale in ordine al reato di cui al capo 4 in relazione al quale la Corte avrebbe dovuto riqualificare il fatto ai sensi dell’articolo 346-bis c.p., ed applicare tale più favorevole previsione introdotta dalla L. numero 190 del 2012, stante la continuità normativa esistente tra le due fattispecie di reato. 2.2. Erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di cui al capo 4 con conseguente illegalità della pena. La Corte ha erroneamente applicato l’articolo 346 c.p. in luogo della più mite ipotesi di cui all’articolo 346-bis c.p. come modificata dalla L. numero 3 del 2019, entrata in vigore anteriormente alla emissione della sentenza che si impugna, che - come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità Sez. 6 numero 17980 del 14/3/2019 - ha inglobato le condotte punite dall’articolo 346 c.p. dando luogo ad una successione di leggi penali nel tempo rientrante nell’articolo 2 c.p., comma 4, ed avendo diritto l’imputato ad essere giudicato in base al trattamento più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte ha erroneamente dichiarato la responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’articolo 346 c.p., segnatamente secondo l’ipotesi di cui al comma 2, e commisurato la pena detentiva e pecuniaria in quanto alla data della emissione della sentenza la predetta ipotesi risultava - ai sensi della L. numero 3 del 2019, articolo 1 - ricompresa nella ipotesi di cui all’articolo 346-bis c.p. da considerarsi più favorevole in relazione alla diversa e meno grave forbice edittale prevista rispetto alla ipotesi, abrogata dalla stessa legge, dell’articolo 346 c.p 3. Questa Corte ha già affermato che le condotte di colui che, vantando un’influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, riconducibili, prima della L. numero 190 del 2012, al reato di millantato credito, devono essere sussunte dopo l’entrata in vigore di detta legge, ai sensi dell’articolo 2 c.p., comma 4, nella fattispecie di cui all’articolo 346-bis c.p., che punisce il fatto con pena più mite, atteso il rapporto di continuità tra norma generale e quella speciale Sez. 6, numero 51688 del 28/11/2014, Milanese, Rv. 267622 , spiegandosi in motivazione che il millantare credito veniva inizialmente interpretato come vanteria di un’influenza inesistente, idonea a ingannare il c.d. compratore di fumo, il quale, credendo alle parole del millantatore, dà il denaro destinato a compensare la presunta mediazione successivamente, considerato che il reato di cui all’articolo 346 c.p. è stato concepito per tutelare il prestigio della pubblica amministrazione piuttosto che il patrimonio del solvens, si è focalizzata l’attenzione sulla condotta dell’agente, che si fa dare il denaro rappresentando i pubblici impiegati come persone venali, inclini ai favoritismi, cosicché si è consolidato l’indirizzo ermeneutico secondo cui, per integrare la millanteria, non è necessaria una condotta ingannatoria o raggirante, perché ciò che rileva è la vanteria dell’influenza sul pubblico ufficiale, che, da sola, a prescindere dai rapporti effettivamente intrattenuti, offende l’immagine della pubblica amministrazione v. ex plurimis, Cass., Sez. 6, 4.3.2003 numero 16255, Pirosu, rv 224872 idem, 17.3.2010 numero 13479, D’Alessio, rv 246734 . All’indomani della novella introdotta dalla L. 9 gennaio 2019 è stato affermato che sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dalla L. 9 gennaio 2019, numero 3, articolo 1, comma 1, lett. s , e quello di traffico di influenze di cui al novellato articolo 346-bis c.p., atteso che in quest’ultima fattispecie risultano attualmente ricomprese le condotte di chi, vantando un’influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità quale prezzo della propria mediazione Sez. 6 numero 17980 del 14/03/2019, Nigro, Rv. 275730 . Ritiene il Collegio che le ragioni dei richiamati orientamenti di legittimità consentono di affermare la sussistenza della continuità normativa tra l’ipotesi prevista dall’articolo 346 c.p.p., comma 2, ed il rinovellato articolo 346-bis c.p. giustificando la abrogatio sine abolitione dichiaratamente perseguita dal legislatore della novella del 2019. Con la seconda decisione citata, in particolare, si è spiegato che il legislatore ha .riscritto la formulazione del delitto di traffico di influenze illecite previsto dall’articolo 346-bis c.p. e vi ha inglobato la condotta già sanzionata sotto forma di millantato credito nella disposizione precedente. In particolare . l’articolo 346-bis, comma 1 punisce la condotta di chi sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri . In altri termini, la nuova ipotesi di traffico di influenze illecite punisce anche la condotta del soggetto che si sia fatto dare o promettere da un privato vantaggi personali - di natura economica o meno -, rappresentandogli la possibilità di intercedere a suo vantaggio presso un pubblico funzionario, a prescindere dall’esistenza o meno di una relazione con quest’ultimo. Ciò a condizione - fatta oggetto di un’espressa clausola di riserva fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articolo 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis - che l’agente non eserciti effettivamente un’influenza sul pubblico ufficiale o sul soggetto equiparato e non vi sia mercimonio della pubblica funzione, dandosi, altrimenti, luogo a taluna delle ipotesi di corruzione previste da detti articoli. La norma equipara, dunque, sul piano penale la mera vanteria di una relazione o di credito con un pubblico funzionario soltanto asserita ed in effetti insussistente dunque la relazione solo millantata alla rappresentazione di una relazione realmente esistente con il pubblico ufficiale da piegare a vantaggio del privato Delineato l’ambito della recente riforma in materia, evidente si appalesa la continuità normativa fra il previgente articolo 346 ed il rinovellato articolo 346-bis c.p. Ed invero, salvo che per la previsione della punibilità del soggetto che intenda trarre vantaggi da tale influenza ai sensi del nuovo 346-bis c.p., comma 2 non prevista nella pregressa ipotesi di millantato credito, nell’ambito della quale questi assumeva anzi la veste di danneggiato dal reato e la non perfetta coincidenza fra le figure verso le quali la millanteria poteva essere espletata atteso che l’abrogato articolo 346 aveva riguardo al credito millantato presso il pubblico ufficiale e l’ impiegato che presti un pubblico servizio , mentre nell’attuale fattispecie rileva la rappresentata possibilità di condizionare il pubblico ufficiale e 1 incaricato di un pubblico servizio , a prescindere dal fatto che sia un impiegato , la norma di cui all’articolo 346-bis di recente riformulata sanziona le medesime condotte già contemplate dall’articolo 346 abrogato. In particolare, la fattispecie incriminatrice di traffico d’influenze come riscritta punisce la condotta di chi sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un funzionario pubblico indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro od altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri . Detta condotta certamente ingloba la precedente contemplata dall’articolo 346 c.p., là dove sanzionava la condotta di chi millantando credito presso un funzionario pubblico con la differenza quanto all’impiegato di cui si è già detto riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione comma 1 ovvero col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare comma 2 . Sostanzialmente sovrapponibili sono, invero, tanto la condotta strumentale stante l’equipollenza semantica fra le espressioni sfruttando o vantando relazioni . asserite e quella millantando credito , quanto la condotta principale di ricezione o di promessa, per sé o per altri, di denaro o altra utilità . Cosicché, osserva questo Collegio, la alternativa condotta di dazione o promessa di denaro o altra utilità per remunerare il pubblico ufficiale prevista nella formulazione rinovellata dell’articolo 346-bis c.p. ricomprende quella precedente di dazione o promessa di denaro o altra utilità con il pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale o di doverlo remunerare, non rilevando la esistenza o meno delle relazioni tra l’intermediario ed il pubblico ufficiale. 4. Questo Collegio non condivide l’opposto orientamento che ha escluso continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’articolo 346 c.p., comma 2, abrogato dalla L. 9 gennaio 2019, numero 3, articolo 1, comma 1, lett. s , e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato articolo 346-bis c.p., in quanto in quest’ultima fattispecie non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità, col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo comunque remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all’articolo 640 c.p., comma 1, Sez. 6 numero 5221 del 18/09/2019 Ud. dep. 2020 ,Impeduglia, Rv. 278451 . Invero, tale orientamento ha la propria chiave ermeneutica v. par. 3.1. della sentenza nella individuazione della ipotesi di cui all’articolo 346 c.p., comma 2, quale autonoma fattispecie penale ricalcata sullo schema della truffa la cui condotta a differenza di quella ricompresa nella fattispecie di cui al comma 1, non può che realizzarsi attraverso artifici e raggiri propri della truffa, contegno fraudolento ben evidente là dove la norma fa espresso e significativo riferimento al pretesto , termine che evoca la rappresentazione di una falsa causa posta a base della richiesta decettiva idonea ad indurre in errore la vittima che si determina alla prestazione patrimoniale in quanto ciò che assume rilevanza nella complessiva dinamica dell’operazione che si conclude con il depauperamento patrimoniale della vittima, non è tanto l’ipotetico futuro rapporto, che si deve ritenere inesistente, tra il millantatore ed il pubblico funzionario, quanto l’eminente tutela patrimoniale accordata dalla norma al truffato . La prospettiva ermeneutica, tuttavia, non considera che l’articolo 346 c.p., secondo entrambe le ipotesi previste dai due commi, prevedeva un delitto del privato contro la pubblica amministrazione il cui retto e imparziale funzionamento costituisce l’oggetto della tutela Sez. U numero 12822 del 21/01/2010, Marcarino leso, nella ipotesi di cui al comma 2, dal fatto che il pubblico ufficiale è prospettato dall’agente come persona corrotta o corruttibile Sez. 6 numero 22248 del 20/2/2006, Ippaso ed altri, Rv 234719 vedi anche Sez. 6, Milanese, cit. . Inoltre, essa è smentita dal prevalente orientamento secondo il quale l’ipotesi di cui all’articolo 346 c.p., comma 2 - contenente la previsione di un titolo autonomo di reato rispetto alla fattispecie descritta nel comma 1 medesima disposizione - si differenzia dal delitto di truffa, per la diversità della condotta, non essendo necessaria nè la millanteria nè una generica mediazione, nonché dell’oggetto della tutela penale, che nella truffa è il patrimonio e nel millantato credito è esclusivamente il prestigio della pubblica amministrazione, con la conseguenza che unica parte offesa è quest’ultima e non colui che abbia versato somme al millantatore, che è semplice soggetto danneggiato Sez. 6, numero 17642 del 19/02/2003, Di Maio ed altro, Rv. 227138 , cosicché il reato di millantato credito può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dell’oggetto della tutela penale, rispettivamente consistente nel prestigio della P.A. e nella protezione del patrimonio Sez. 6, numero 9470 del 05/11/2009 dep. 2010 , Sighinolfi, Rv. 246399 . Tale orientamento è stato più recentemente ribadito affermando che i reati di millantato credito e di truffa possono concorrere - stante la diversità dell’oggetto della tutela penale, consistente, per il primo delitto, nel prestigio della P.A. e, per il secondo, nel patrimonio - qualora allo specifico raggiro considerato nella fattispecie di millantato credito, costituito dal ricorso a vanterie di ingerenze o pressioni presso pubblici ufficiali, si accompagni un’ulteriore attività ingannatoria diretta all’induzione in errore del soggetto passivo, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno Sez. 6, numero 9960 del 28/12/2016 dep. 2017 , Grasso, Rv. 269755 , identificabile, nel caso richiamato, nella predisposizione di atti falsi a sostegno della propria millanteria. Cosicché non è decisivo al fine di escludere la continuità normativa di cui si discute - alla quale, peraltro, ha fatto espresso riferimento il legislatore nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge palesando la intenzione di una abrogatio sine abolitione - il rilievo, ritenuto preponderante dalla decisione dalla quale si dissente, della non esatta corrispondenza tra la condotta in precedenza prevista dalla norma abrogata e quella attualmente inglobata nell’articolo 346-bis c.p., comma 1 per la mancata riproposizione del termine pretesto contenuto nella precedente ipotesi di reato o altro di natura equipollente che, sempre secondo la stessa decisione, avrebbe fondato il carattere autonomo della fattispecie. Osserva questo Collegio che l’assenza del termine in questione - già secondo la formulazione dell’articolo 346-bis c.p. introdotto nel 2012 - appare ancor più funzionale all’inclusione nell’illecito delle evocate dazioni in favore dei pubblici ufficiali o pubblici impiegati, prescindendosi dall’aderenza al reale di tali relazioni per la equiparazione - introdotta con la novella del 2019 - dello sfruttamento delle relazioni esistenti al vanto di quelle asserite. 5. Affermata la continuità normativa tra le due fattispecie succedutesi nel tempo, la pena irrogata al ricorrente risulta illegale nella parte in cui ha applicato la non più prevista pena pecuniaria e illegittima nella parte relativa alla pena detentiva calcolata nell’ambito di una previgente diversa e più grave cornice edittale. Da un lato, la fattispecie di cui all’articolo 346-bis c.p. attualmente vigente è punita con la sola pena detentiva mentre il previgente millantato credito era sanzionato congiuntamente con le pene detentiva e pecuniaria dall’altro lato, l’attuale incriminazione prevede la pena massima di quattro anni e sei mesi di reclusione, mentre il massimo edittale della pena detentiva del previgente articolo 346 era fissato in cinque anni. Va ribadito il diritto dell’imputato, desumibile dall’articolo 2 c.p., comma 4, ad essere giudicato in base al trattamento più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo, comporta per il giudice della cognizione il dovere di applicare la lex mitior anche nel caso in cui la pena inflitta con la legge previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta, in quanto la finalità rieducativa della pena ed il rispetto dei principi di uguaglianza e di proporzionalità impongono di rivalutare la misura della sanzione, precedentemente individuata, sulla base dei parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravità Sez. U numero 46663 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265110 . La sentenza - ferma restando la declaratoria di responsabilità passata in giudicato - deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.