di Davide Galasso
di Davide Galasso *Sì alla legittimazione delle associazioni ambientaliste a costituirsi parti civili nel processo penale per reati ambientali d.lgs. numero 152/06 . Lo ha stabilito la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 25039/2011, depositata il 22 giugno.Il caso. La pronuncia nasce dal gravame avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Venezia ha condannato gli imputati in ordine al reato di deposito di terre da scavo da qualificarsi come rifiuti articolo 256, comma 1, lett. a , d.lgs. numero 152/06 , statuendo altresì l'obbligo di risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili WWF Italia e Legambiente Volontariato Veneto.Nello specifico, la difesa degli imputati lamentava la carenza di legittimazione delle associazioni costituitesi, sottolineando come - a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. numero 152/06 - la titolarità del diritto al risarcimento del danno ambientale spetterebbe unicamente allo Stato, e non anche agli enti territoriali minori.Nelle parole del ricorrente, residuerebbe unicamente - in favore delle associazioni ambientaliste - la possibilità di intervenire nel giudizio per danno ambientale, in virtù dei poteri riservati alla persona offesa, salva la facoltà di ricorrere al giudice amministrativo per l'annullamento di atti illegittimi che fossero eventualmente ritenuti tali.L'interesse leso dal reato deve essere un interesse proprio degli enti o delle associazioni. In ordine alla possibilità per gli enti esponenziali di interessi lesi dal reato articolo 91 c.p.p. di costituirsi parte civile, la Suprema Corte ha stabilito che gli enti e le associazioni possono costituirsi parte civile nel processo penale, qualora abbiano subito un danno riferibile ad un interesse proprio. Occorre cioè che l'interesse leso dal reato coincida con un diritto soggettivo del sodalizio. Tale assunto trova fondamento sia nell'immedesimazione fra l'ente esponenziale e l'interesse diffuso perseguito, sia nell'incorporazione fra i soci e l'associazione è necessario in altri termini che, per l'affectio societatis verso l'interesse tutelato dall'ente, e per il danno a questo arrecato, l'associazione subisca un'offesa e come ritenuto nel caso di specie un danno non patrimoniale da reato Cass. penumero , sez. VI, numero 59/1990 .Perciò se l'associazione è anche la persona offesa, allora può costituirsi parte civile. La Corte di legittimità non si discosta dal consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato. In particolare, la S.C. conferma che le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parti civili nei processi penali per reati ambientali iure proprio, e che a ciò non osta il disposto che riserva allo Stato la possibilità di costituirsi parte civile in materia di danno ambientale, con abrogazione delle norme in materia di potere surrogatorio degli enti territoriali da parte delle associazioni ambientaliste articolo 311, comma 2, d.lgs. numero 152/06 .Tale norma non impedisce infatti l'applicabilità delle regole generali in materia di risarcimento del danno da reato e di costituzione di parte civile ne consegue che, nell'ipotesi di reato commesso direttamente in danno dell'associazione ambientalista, quest'ultima assume qualità di persona offesa e può anche costituirsi parte civile, nel rispetto dei presupposti di cui al citato articolo 91 c.p.p. primo fra tutti, la preesistenza, rispetto al fatto-reato, della rappresentatività dell'interesse diffuso alla tutela ambientale .* Avvocato
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 25 maggio - 22 giugno 2011, numero 25039Presidente Petti - Relatore LombardiPer scaricare il testo della sentenza in formato pdf clicca qui