Ai fini dell'applicabilità della legge sull'assicurazione obbligatoria, la strada aperta all'accesso pubblico degli utenti, quali la classica pompa di benzina , è equiparata alle strade di uso pubblico.
L'automobilista che subisca un sinistro stradale all'interno di un'area per la distribuzione di carburante ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile del sinistro, esattamente come se l'incidente fosse avvenuto su strada.Le classiche pompe di benzina o aree di servizio destinate alla distribuzione di carburante al pubblico degli utenti, sebbene di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato di persone e quindi equiparate ai sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico.Il caso. Una macchina operatrice, procedendo in retromarcia all'interno dell'area di una stazione di servizio, urta un veicolo. La proprietaria si rivolge al giudice di pace chiedendo il risarcimento dei danni nei confronti sia del proprietario e conducente dell'auto sia della società assicuratrice. Il giudice di pace rigetta impropriamente la domanda facendo leva, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, su una netta distinzione fra obbligo generico di dare la precedenza stabilito dal codice della strada a favore di chi circoli sulla strada e quello di strada equiparata a quella pubblica.Strade aperte al pubblico come le strade pubbliche. La Corte Suprema, con la sentenza numero 5111, equipara, ai fini dell'applicabilità della legge sull'assicurazione obbligatoria, la strada aperta all'accesso pubblico degli utenti, quali la classica pompa di benzina , alle strade di uso pubblico.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 31 gennaio - 3 marzo 2011, numero 5111Presidente Trifone - Relatore AmatucciRilevato in fattoche M S. ricorre per cassazione - affidandosi ad un unico motivo col quale denuncia violazione e falsa applicazione dei principi informatori della materia dell'assicurazione obbligatoria di cui alla legge numero 990 del 1969 - avverso la sentenza numero 510.05 del giudice di pace di L'Aquila che, decidendo secondo equità, ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento proposta dalla S. nei confronti della Gas Service Abruzzo s.r.l. e di P.M. quali proprietaria e conducente della macchina operatrice con targa che, procedendo in retromarcia, aveva urtato il veicolo dell'attrice e l'ha rigettata nei confronti dell'assicuratrice Axa Assicurazioni s.p.a. sul rilievo che il fatto era avvenuto su area privata che resiste con controricorso la Axa Assicurazioni.Ritenuto in dirittoche non è controverso tra le parti che l'area dove è avvenuto il fatto fosse utilizzata per la distribuzione di carburanti che il danneggiato da un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ai sensi del combinato disposto degli articolo 1 e 18 legge numero 990 del 1969, per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, per tali ultime dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato di persone cfr., ex multis, Cass., nnumero 4603/2000, 20911/2005, 17279/2009 , come certamente è per le aree destinate alla distribuzione di carburante al pubblico degli utenti che quello appena esposto è un principio informatore della materia dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore, sicché ne è denunciabile la violazione con ricorso per cassazione anche avverso le sentenze emesse dal giudice di pace secondo equità che da tale principio - che va anche in quest'occasione ribadito - il giudice di pace s'è discostato laddove ha sostenuto il contrario, in particolare enunciando i principi affermati da Cass., nnumero 1561/1998 e 7682/2000 che la prima delle due sentenze citate dal giudice di pace non è difforme dall'orientamento sopra indicato come chiaramente risulta dalla lettura della motivazione , mentre la seconda cui adde, ex coeteris, Cass., nnumero 258/08 e 8058/90 è impropriamente richiamata, in quanto attinente alla precedenza che compete a chi circoli su strada rispetto a chi vi si immetta provenendo da luogo non soggetto a pubblico passaggio e debba per questo dare la precedenza a chi circoli sulla strada ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del previgente codice della strada, la cui formulazione è identica a quella dell'articolo 145, comma 5, del nuovo codice della strada di cui al d. lgs.vo numero 383 del 1992 che i concetti di a luogo non soggetto a pubblico passaggio ai fini della regolazione dell'obbligo di dare la precedenza stabilito dal codice della strada a favore di chi circoli sulla strada e quello di b area equiparata a strada pubblica ai fini dell'applicabilità della legge sull'assicurazione obbligatoria, non sono necessariamente coincidenti in relazione agli scopi perseguiti dai due diversi plessi normativi, essendo il primo volto a porre le regole della circolazione ed il secondo a garantire il risarcimento al danneggiato che la sentenza va dunque cassata con rinvio allo stesso giudice di pace, che deciderà nel rispetto dell'enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.P.Q.M.La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di L'Aquila.