di Paola Paleari
di Paola Paleari *L'annotazione di cui al comma 4 dell'articolo 162 c.c. è l'unica forma di pubblicità idonea ad assicurare l'opponibilità della convenzione matrimoniale ai terzi, mentre la trascrizione di cui all'articolo 2647 c.c. ha funzione di mera pubblicità notizia, inidonea ad assicurare detta inopponibilità.La fattispecie. La moglie proponeva avanti al Tribunale competente opposizione di terzo all'esecuzione forzata intrapresa sugli immobili del marito, in quanto comproprietaria dei beni esecutati. Il Tribunale dichiarava l'inammissibilità del ricorso, attesa la carenza di interesse ad agire dell'opponente, per non essere più comproprietaria del primo dei due beni pignorati, e per carenza di prova dell'avvenuta annotazione della convenzione di separazione a margine dell'atto di matrimonio, in merito al secondo bene esecutato, che avrebbe garantito l'opponibilità a terzi. Avverso tale sentenza l'opponente proponeva ricorso in Cassazione, la quale rigettava l'impugnazione, confermando la pronuncia del Tribunale e l'inammissibilità dell'opposizione per mancanza di qualsiasi interesse in capo all'opponente in merito al primo bene esecutato, del quale la moglie non era più proprietaria già da prima dell'inizio dell'esecuzione forzata, e per mancanza della prova dell'avvenuta trascrizione della convenzione di separazione a margine dell'atto di matrimonio, in merito al secondo bene immobile pignorato.Per l'opponibilità a terzi delle convenzioni matrimoniali serve l'annotazione. Il dettato normativo dell'articolo 162 c.c. sancisce espressamente al comma 4 il tipo pubblicità richiesto per le convenzioni matrimoniali e l'efficacia giuridica connessa alla loro trascrizione nel registro dello stato civile. Pertanto, condizione di opponibilità a terzi delle convenzioni matrimoniali è l'annotazione del relativo atto a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'articolo sopra citato mentre la trascrizione effettuata ai sensi dell'articolo 2647 c.c., a seguito dell'abrogazione dell'ultimo comma, il quale prevedeva che il vincolo dotale e quello derivante dalla comunione, nonché la costituzione del patrimonio familiare, non potevano essere opposti a terzi finchè non venissero trascritti, ha oggi una funzione di mera pubblicità notizia e, come tale, non opponibile a terzi.Esclusi i conflitti tra trascrizioni. In tal modo, il legislatore ha eliminato ad origine ogni possibilità di conflitto tra le trascrizioni eseguite ex articolo 162 c.c., comma 4, e quelle eseguite ai sensi della disciplina generale in tema di trascrizione, ex articolo 2647 c.c. con la conseguenza che le sole trascrizioni ai sensi dell'articolo 162 c.c. hanno un valore di pubblicità dichiarativa e la mancanza di questa, in favore della sola trascrizione sui registri immobiliari, non rende la convenzione matrimoniale opponibile ai terzi che, come nel caso di specie, possono agire in esecuzione sul bene immobiliare, indipendentemente dall'accordo di separazione assunto tra i coniugi.* Avvocato del Foro di Monza
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 aprile - 23 maggio 2011, numero 11319Presidente Trifone - Relatore FiladoroSvolgimento del processoCon sentenza 17 settembre 2008 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto decidendo sulla opposizione di terzo proposta da L.M.S. alla esecuzione intrapresa da R.C. nei confronti di F.B. sui beni immobili di cui ai punti 4 e 5 dell'atto di pignoramento in quanto comproprietaria delle rispettive quote dei 13/32 del primo e di 1/2 del secondo dichiarava la inammissibilità del ricorso relativamente al punto 4 dell'atto di pignoramento, attesa la carenza di interesse ad agire nei confronti di tutte le parti e la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della opponente nei confronti di C.R. in relazione al bene di cui al punto 5.Ha rilevato il Tribunale, quanto al primo bene sub 4 che la L.M. non era più comproprietaria dello stesso da oltre tredici anni e comunque già all'epoca del deposito del ricorso introduttivo . Donde la carenza di un suo interesse ad agire.Quanto al bene di cui al punto 5 dell'atto di pignoramento, la avvenuta rinuncia alla esecuzione effettuata dalla originaria creditrice pignorante R.C. determinava esclusivamente una sopravvenuta carenza di interesse ad agire nei confronti della stessa e non anche del creditore intervenuto Banco di Sicilia .La opposizione - relativamente a questo ultimo bene - doveva essere rigettata, non essendo stata fornita alcuna prova -da parte della opponente - della avvenuta annotazione della convenzione di separazione a margine dell'atto di matrimonio.La documentazione prodotta dalla L.M. alla udienza del 19 marzo 2008 e dunque ben oltre la scadenza dei termini di cui all'articolo 184 c.c. non poteva essere utilizzata, in quanto tardiva. Dall'estratto di matrimonio così prodotto, secondo la attuale ricorrente, sarebbe risultata a margine la avvenuta annotazione della predetta convenzione. Avverso tale decisione S L.M. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da sei motivi. Resiste la C. con controricorso.Motivi della decisioneCon il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 100 c.p.comma motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria. La ricorrente aveva comunque interesse ad agire nel giudizio di opposizione scaturito dalla procedura esecutiva, anche in presenza di rinuncia agli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 629 c.p.c., da parte di uno solo dei creditori procedenti.Infatti, la procedura immobiliare - nonostante la rinuncia della C. - proseguiva dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. su impulso di Banco di Sicilia, creditore intervenuto con titolo.Il bene sub 5 era di proprietà della L.M. in ragione di metà indivisa.Il bene sub 4 apparteneva in ragione di 13/32 alla stessa L.M. al momento del pignoramento 1991 .Pertanto lo stesso non poteva essere sottoposto a pignoramento in tali limiti. Lo stesso era passato nel patrimonio del marito, B., solo nel 1995, cioè ben dopo il pignoramento. Invece, per effetto dell'errore iniziale, la quota di 13/32 era tuttora ricompresa nei beni pignorati ed al termine della procedura era destinata ad essere espropriata anche essa.Il motivo é privo di fondamento.Il Tribunale ha correttamente rilevato che la avvenuta rinuncia alla esecuzione effettuata dalla originaria creditrice pignorante determinava esclusivamente una sopravvenuta carenza di interesse ad agire nei confronti della stessa C. salva l'applicazione del principi della soccombenza virtuale in materia di spese di lite .Infondato é anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la L.M. deduce, sotto diverso profilo, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 100 c.p.comma in relazione all'articolo 360 nnumero 3 e 5 c.p.c., nonché la contraddittorietà di motivazione.Un suo interesse ad agire - ad avviso della ricorrente - continuerebbe a sussistere anche in ordine al bene di cui al punto 4 del pignoramento, del quale, tuttavia, ella non era più proprietaria da alcuni anni.Il tribunale ha spiegato che la L.M. era priva di ogni interesse ad agire contro tutte le parti in relazione al bene si cui al punto 4 del pignoramento, considerato che lo stesso era stato venduto al marito debitore esecutato diversi anni prima del pignoramento.Donde la inammissibilità della opposizione e la mancanza di qualsiasi interesse in capo alla L.M.Con il terzo motivo di deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 629 c.p.comma 306 c.p.c., nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria.La rinuncia della C. non poteva considerarsi efficace in quanto non accettata dalla L.M.La accettazione del debitore esecutato, ad avviso della ricorrente, sarebbe necessaria secondo le disposizioni di legge richiamate.Il quarto motivo di ricorso prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 629 c.p.comma 306 e 84 c.p.comma nonché motivazione in parte omessa, insufficiente e contraddittoria.La rinuncia del procuratore della C. doveva considerarsi inesistente o nulla perché proposta da difensore privo della procura speciale richiesta dall'articolo 306 c.p.c.Il terzo e quarto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono in parte inammissibili, in parte infondati.La censura di carenza di procura speciale é inammissibile, in quanto proposta per la prima volta dinanzi a questa Corte Cass. 12843 del 1998 da chi - come la L.M. - non era comunque legittimato a proporla.Inoltre, la rinuncia agli atti esecutivi, non richiede accettazione da parte del debitore esecutato e del terzo opponente salvo quanto già precisato in ordine alle spese del giudizio Cass. 1985 del 1990, 3736 del 1981 .Il quinto motivo di ricorso riguarda la violazione e falsa applicazione degli articoli 162 c.p.c., 2697 e 2700 c.c., 115, 116, 184 bis, 210 e 213 c.p.comma nonché motivazione insufficiente e contraddittoria.La sentenza, ad avviso della ricorrente, sarebbe errata anche per avere ritenuto in opponibile a terzi la convenzione di separazione dei beni del 9 aprile 1985.Si tratta infatti di atto pubblico e la sua produzione si era resa necessaria solo a seguito della ordinanza 6 febbraio 2008 con la quale il giudice della esecuzione aveva negato la sospensione della esecuzione. Sicché la produzione del documento integrale non poteva essere ritenuta tardiva. Del resto, la C. non aveva formulato alcuna eccezione o difesa fondata sulla pretesa mancata annotazione del regime di separazione dei beni a margine dell'atto di matrimonio.Il giudice, pertanto, aveva finito per invertire l'onere della prova, ritenendo tardiva la produzione documentale della opponente.La annotazione comunque esisteva ed essa era pienamente valida ed efficace, il giudice avrebbe potuto chiede la esibizione del documento ufficiale ai sensi dell'articolo 210 c.p.comma o 213 c.p.c Da ultimo, rileva la ricorrente, un invito a produrre tale documento avrebbe potuto rimettere in termini la opponente, ai sensi dell'articolo 184 bis c.p.c Anche questa censura é priva di ogni fondamento.Il Tribunale, con accertamento insindacabile in questa sede, ha accertato che mancava l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale di separazione dei beni all'epoca del disposto pignoramento.Lo stesso giudice, dopo aver rilevato la tardività della documentazione prodotta dal quale peraltro non era dato comprendere in quale data fosse stata disposta la annotazione sull'atto di matrimonio ha concluso che la opposizione doveva essere rigettata, attesa la mancata prova ad opera della opponente dell'avvenuta trascrizione della convenzione di separazione a margine dell'atto di matrimonio. Come noto, ha ricordato il Tribunale, l'articolo 162 c.comma condiziona l'opponibilità ai terzi delle suddette convenzioni alla annotazione del relativo atto a margine dell'atto di matrimonio, laddove la trascrizione del vincolo stesso per gli immobili, per effetto della abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 2647 c.c., é degradata a mera pubblicità - notizia, inidonea ad assicurare detta inopponibilità Cass. 19 novembre 1999 numero 12864 .Il rigetto dei motivi che precedono determina l'assorbimento dell'ultimo motivo, con il quale si censura la violazione dell'articolo 91 c.p.c., sotto il profilo che le spese del giudizio avrebbero dovuto essere poste a carico della controparte.Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.700,00 millesettecento/00 di cui Euro 1.500,00 millecinquecento/00 per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.