L’omessa notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio comporta una nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del processo, che travolge anche la pronuncia di prime cure.
Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza numero 19868/21, depositata il 19 maggio. Un imputato veniva condannato per insolvenza fraudolenta articolo 641 c.p. sia in primo che in secondo grado. La difesa ha proposto ricorso di legittimità dolendosi, tra gli altri motivi, per l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputato. Egli avrebbe infatti ricevuto solo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. La censura risulta fondata. Dall’esame degli atti processuali, la Corte ha potuto ricostruire la dinamica processuale giungendo ad affermare che, non avendo il ricorrente ricevuto il decreto di citazione a giudizio, la notifica risulta omessa con conseguente nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del processo. Per questi motivi, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e anche quella di primo grado articolo 185, comma 3, c.p.p. con rinvio degli atti al Tribunale di Perugia.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 18 febbraio – 19 maggio 2021, numero 19868 Presidente Cammino – Relatore Monaco Ritenuto in fatto La CORTE d’APPELLO di PERUGIA, con sentenza del 23/9/2019, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PERUGIA in data 24/11/2017 nei confronti di G.L. in relazione al reato di cui all’articolo 641 c.p 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione dell’articolo 179 c.p.p. in relazione all’omessa notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio. Nel primo motivo la difesa rileva che l’imputato avrebbe ricevuto esclusivamente la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del verbale dell’udienza del giorno 18/9/2014 al quale non era allegato, come invece il giudice aveva disposto, il decreto di citazione. 1.2. Nullità della sentenza per violazione di legge in relazione alla ritenuta e applicata recidiva in assenza di specifica contestazione. Nel secondo motivo la difesa rileva che nell’unico atto ricevuto dall’imputato, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, non era contenuta la contestazione della recidiva. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 641 c.p. con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato per travisamento della prova. Nel terzo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe travisato la prova quanto alla provenienza dell’assegno dato in pagamento dal G. . Il titolo, infatti, non sarebbe stato tratto sul conto corrente intestato allo stesso ma su di un conto intestato a terzi. Circostanza questa che escluderebbe la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in quanto il ricorrete non avrebbe potuto sapere che il conto corrente era stato nel frattempo chiuso. 2. In data 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Genumero Dott. Luigi Cuomo, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all’articolo 179 c.p.p. per omessa notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio in quanto all’imputato, in data 23 settembre 2014, sarebbero stati notificati esclusivamente l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, che peraltro non riportava la contestazione della recidiva, e il verbale dell’udienza del giorno 18 settembre 2014. La doglianza è fondata. 1.1. Dagli atti, che questa Corte ha il potere-dovere di esaminare per risolvere la questione processuale dedotta Sez. U, numero 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094 , risulta quanto segue. Il decreto di citazione a giudizio per l’udienza del giorno 31 maggio 2012 è stato notificato all’imputato, dichiarato irreperibile, ai sensi dell’articolo 161, comma 4 c.p.p. presso lo studio del difensore d’ufficio. La prima udienza, dichiarata la contumacia dell’imputato, è stata rinviata al giorno 14 febbraio 2013 per impedimento del magistrato assegnatario del processo. Nella successiva udienza del 25 ottobre 2013 il giudice, rilevata la formale regolarità della notifica, ha dichiarato contumace il ricorrente e, disposto che fosse rinnovata la notifica agli altri imputati, ha rinviato il processo all’udienza del giorno 18 settembre 2014. In data 18 settembre 2014 il giudice, dato atto dell’entrata in vigore della L. numero 67 del 2014, ha dichiarato l’assenza degli altri imputati che nel frattempo avevano ricevuto la notifica a mani e, revocata la dichiarazione di contumacia, ha disposto che il decreto di citazione e il verbale d’udienza fossero notificati al ricorrente a mezzo della Stazione Carabinieri di Rimini, con facoltà di subdelega. In data 23 settembre 2014, come risulta dall’annotazione redatta dai Carabinieri della stazione di Miramare di Rimini, l’imputato ha ricevuto, a mani, la notifica del verbale dell’udienza del giorno 18 settembre 2014 e dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso in data 30 novembre 2011. All’udienza del giorno 25 maggio 2015 il giudice, verificata la notifica, effettuata a mani, ha dichiarato l’assenza e disposto procedersi oltre. All’esito del processo l’imputato è stato condannato per il reato così come contestato nel decreto di citazione e la recidiva è stata ritenuta e applicata. 1.2. Il ricorrente, come evidenziato dalla difesa ed emerso dall’analisi degli atti, non ha ricevuto il decreto di citazione a giudizio e la notifica dello stesso pertanto risulta omessa e determina una nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del processo in senso analogo cfr. Sez. 6, numero 8048 del 31/01/2019, Lamarina, Rv. 275425 . La prima notifica, effettuata solo formalmente all’imputato dichiarato irreperibile ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 4 presso lo studio del difensore d’ufficio, infatti, entrata in vigore la L. numero 67 del 2014, è stata correttamente ritenuta inidonea a determinare la conoscenza del processo e il giudice ha disposto che fosse rinnovata. In data 23 settembre 2014, d’altro canto, come indicato dall’annotazione dei Carabinieri in precedenza citata, l’imputato ha ricevuto esclusivamente la notifica del verbale dell’udienza del giorno 18 settembre 2014 e dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari che nel caso di specie, peraltro, non conteneva la contestazione della recidiva, poi aggiunta nel capo di imputazione e ritenuta in sentenza , atto diverso dal decreto di citazione a giudizio e che a questo non può essere equiparato, nè per il contenuto nè per gli effetti. Ragioni queste per le quali, in assenza di una valida notifica del decreto di citazione a giudizio, come previsto dall’articolo 185 c.p.p., comma 3, si impone l’annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Perugia per l’ulteriore corso. 3. Gli ulteriori motivi sono assorbiti. P.Q.M. Annulla senza rinvio nei confronti di G.L. la sentenza impugnata e quella d primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia per l’ulteriore Corso.