Il diritto penale batte in ritirata: l'interposizione commerciale, seppur parassitaria e destrutturata, non costituisce un fatto delittuoso

di Francesco, G. Capitani

di Francesco, G. CapitaniUn imputato ricorreva avverso il provvedimento di sequestro preventivo emanato da un giudice del riesame nei confronti dei beni di un'azienda di intermediazione commerciale, la quale, seppur priva di una struttura materiale e impiegatizia radicate sul territorio, gestiva in forma quasi monopolistica un lucroso settore di mercato, in un contesto ambientale a forte densità criminale. La pronuncia della Cassazione numero 2449 depositata il 12 luglio 2011 precisava, accogliendo il gravame L'interposizione commerciale, civilisticamente riferibile ad un contratto di mediazione ovvero anche a negoziazione atipica, sorretta però da una causa civile , non appare idonea ad integrare, sol perché qualificata parassitaria, condotta riconducibile al reato in esame, sia perché oggettivamente esclusa dalla tipizzazione delittuosa, sia perché nello specifico consumata senza che il Tribunale ne chiarisse i profili violenti ovvero minacciosi .Il civilmente lecito, per ciò solo, non può costituire reato. La sanzione penale interviene laddove le modalità attuative di un fatto di reato siano tali da colpire beni patrimoniali, personali o comunque meritevoli di tutela. Il diritto dei contratti e delle obbligazioni è il luogo di sistemazione di più interessi economici, socialmente ritenuti apprezzabili perché già tipizzati dal legislatore oppure in grado di superare la soglia di meritevolezza della funzione economica-sociale che li sottintende. Nell'un caso l'interesse economico viene tutelato nella sua integrità e consistenza, nel secondo caso viene garantito in concorrenza con altri qualificati interessi economici, esulando - salve rare eccezioni - da giudizi di convenienza o di sostenibilità. Tuttavia la liceità - in senso civilistico - di un rapporto contrattuale o commerciale costituisce giudizio di sovente demandato alla sua esecuzione, piuttosto che alla astratta riconducibilità ad un tipo contrattuale - si pensi alla figura del contratto in frode alla legge, formalmente corretta ma sostanzialmente deviata rispetto alla propria funzione tipica -. La Cassazione in commento, invece, sull'altare di una presunta coerenza ordinamentale, specifica l' oggettiva esclusione di siffatta qualificata condotta di intermediazione commerciale dal penalmente rilevante - di fatto escludendo a priori l'astratta configurabilità del reato -. Nega che il civilmente tipizzato possa collocarsi nell'area del penalmente sanzionabile e di seguito realizza nell'operazione di qualificazione civilistica - conducente alla mediazione commerciale sui generis - il fallimento di ogni ipotesi di censurabilità penale della condotta ai sensi dell'articolo 513 bis c.p.L'intervento minimalista della tutela penale nei mercati concorrenziali. Così erosa la figura delittuosa in commento, questa pronuncia precisa che non ogni violenza o minaccia integra il fatto di reato ex articolo 513 bis c.p. la coartazione agli altrui affari deve chiaramente risultare da modalità idonee a sviare il confronto nei mercati e a colpire l'autodeterminazione degli operatori economici, sicchè il semplice fatto collusivo esterno alla persona offesa non supera quel livello di individuabilità della condotta delittuosa ai sensi della presente norma, né tantomeno generiche ipotesi di raggiro valicherebbero la medesima soglia di rilevanza penale. Residuerebbero quelle fattispecie di reato che genericamente tutelano, blandamente sanzionandole, le libertà di iniziativa economica nel settore dell'industria e del commercio ma che tuttavia non si prospettano - né sotto il profilo introspettivo e volitivo dell'agente, né sotto quello teleologico della norma - quali armi a tutela delle, così definibili, vittime sacrificali del qui descritto moto riduzionista della giurisprudenza il mercato e la concorrenza.La così residuale area di intervento della sanzione penale. Prevale quindi l'idea di un diritto penale che non sanziona quanto fa parte delle dinamiche concorrenziali, siccome tipizzato in cornici contrattuali civilisticamente lecite o siccome assorbito nell'alea del rischio nelle negoziazioni. La sentenza in commento, con analisi più realista del re, aderisce ad un'idea della tipizzazione contrattuale rigorosamente formalista, ignorando la natura fattuale del diritto dei contratti, ossia che la meritevolezza di tutela è misurabile sul campo, stavolta sostanzialista, dell'esecuzione del rapporto. Più chiaramente non ogni intermediazione commerciale è esente da colpa. Una intermediazione commerciale, svolta in totale assenza di una struttura imprenditoriale dedicata eppur operante in regime di quasi monopolio, soffre di una evidente anomalia nei mercati aperti. E per ciò esclude quella perentorietà con cui la sentenza in commento ha ritenuto di far aderire questa idea formalista della liceità civile al per ciò solo esente da censura penale.