La parte vittoriosa deve riproporre, nell’eventuale appello, la domanda subordinata assorbita onde evitare decadenze.
In tema di impugnazione, la parte integralmente vittoriosa in primo grado, qualora abbia, in detto fase processuale, proposto oltre alla domanda principale integralmente accolta anche una domanda subordinata assorbita dall’accoglimento della domanda principale è tenuta, in caso di appello, della controparte, a riproporre la relativa questione al Giudice dell’impugnazione. Chiarezza e precisione. Tale riproposizione, peraltro, può ritenersi ai sensi dell’articolo 346 c.p.c., solo se la relativa domanda sia proposta con chiarezza e precisione sufficienti a renderla inequivocabilmente intellegibile per la controparte e il giudicante. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità essendo conferito alla Cassazione il solo potere di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal Giudice di merito nella fattispecie il Giudice di gravame pur considerando contraddittoria una testimonianza non aveva ritenuto opportuno riconvocare la teste . Omessa riproposizione in appello della domanda subordinata. Cosa accade se la parte vittoriosa omette di proporre in fase d’appello la domanda subordinata in quanto integralmente assorbita dall’accoglimento di quella principale? La Corte di legittimità non ha alcun dubbio in proposito al Giudice di gravame è precluso l’esame della stessa stante l’acquiescenza sul punto. La parte ha l’onere, nel giudizio di gravame, di riproporre tutte le domande già formulate avanti al Tribunale di prima istanza anche se assorbite le quali, in conformità a quanto previsto dall’articolo 346 codice di rito, devono essere ribadite in modo intellegibile e chiaro sia per la controparte, onde evitare la compromissione dei diritto alla difesa, sia per il Giudicante, al fine di evitare eventuali vizi di omessa corrispondenza fra il chiesto e il giudicato. Nella seconda parte della decisione il Supremo Collegio ribadisce, ancora una volta, che il ricorrente non può chiedere al Giudice di legittimità di valutare nuovamente le risultanze dell’istruttoria al fine di non violare il sistema del doppio grado di giudizio. Tale principio si applica anche nella particolare fattispecie in cui il Giudice di gravame, ritenendo una testimonianza contradittoria, invece che convocare il teste avanti a sé per chiarire le circostanze di fatto ha rigettato la domanda formulata dall’attore. Scelta che non lede i principi generali del nostro ordinamento in quanto spetta all’attore, ai sensi dell’articolo 2697 primo comma codice civile, dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda e, nel difetto, la domanda dovrà essere rigettata. Una testimonianza contraddittoria, di certo, non è sufficiente a soddisfare il gravoso onere probatorio.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 marzo – 18 aprile 2012, numero 6064 Presidente Petti – Relatore D’Amico Svolgimento del processo F R. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Alatri A L. chiedendo il risarcimento dei danni che asseriva di aver subito in seguito all'aggressione di un cane lupo proveniente dalla proprietà dello stesso L. . Il convenuto si costituiva sostenendo la propria estraneità alla vicenda per cui è causa e presentava domanda riconvenzionale per lite temeraria. Il Giudice di Pace rigettava la domanda attrice e la domanda riconvenzionale. La sentenza veniva impugnata da F R. il quale riteneva non correttamente applicato il criterio di imputazione della responsabilità dell'articolo 2052 c.c Il Tribunale respingeva l'appello proposto difettando la prova del nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso. Propone ricorso per cassazione F R. con quattro motivi e presenta memoria. Resiste con controricorso A L. . Motivi della decisione Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli articolo 333, 343 e 345 c.p.c. in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c. illogicità, erronea rappresentazione dei fatti e dei presupposti processuali e contraddittorietà della sentenza gravata articolo 360, numero 5, c.p.c. , laddove il giudice d'appello ritiene che non fosse necessaria la proposizione di appello incidentale, pur avendo, il primo giudice, ritenuta e sussistente e veritiera la rappresentazione attorea dei fatti per come giudizialmente accertata e laddove il Tribunale omette di considerare che, in primo grado, l'aspetto dell'esistenza di nesso di causalità non risultava in alcun modo contestato dal convenuto nella sua comparsa di costituzione”. Secondo parte ricorrente la Corte d'Appello ha errato laddove non ha ritenuto necessario un appello incidentale da parte dell'appellato, in ordine all'insussistenza del nesso eziologico tra condotta dell'animale e lesioni lamentate. Dall'altro lato lo stesso ricorrente lamenta che il problema del nesso causale non è stato introdotto con la comparsa di costituzione di primo grado e configura pertanto una domanda nuova. Il motivo è infondato. In tema di impugnazioni, la parte integralmente vittoriosa in primo grado, qualora abbia in detto grado proposto, oltre alla domanda principale integralmente accolta, anche una domanda subordinata assorbita dall'accoglimento della domanda principale, è tenuta, in caso di appello della controparte, a riprodurre la relativa questione al giudice dell'impugnazione tale riproposizione, peraltro, può ritenersi rituale ai sensi dell'articolo 346 c.p.c., solo se la relativa domanda sia proposta con chiarezza e precisione sufficienti a renderla inequivocamente intellegibile per la controparte ed il giudicante Cass., 14 dicembre 2005, numero 27570 Cass., 19 luglio 2005, numero 15223 . Nel caso in esame l'impugnata sentenza ha correttamente rilevato che la parte integralmente vittoriosa nel merito non aveva l'onere di proporre appello incidentale avendo il giudice di prime cure ritenuto assorbita la questione del nesso di causalità, reputando pregiudiziale quella della legittimazione. Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione articolo 116 e 257 c.p.c., nonché 2697 c.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 cpc Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all'articolo 360 numero 5 c.p.c.”. Secondo parte ricorrente il Tribunale avrebbe dovuto riconvocare la teste oculare C R. ex articolo 257 c.p.c. ed assumere personalmente le dichiarazioni necessarie, al fine di ricostruire correttamente il fatto e chiarire la effettiva dinamica dell'aggressione. Contesta ancora parte ricorrente che il medesimo giudice non ha tenuto in considerazione le dichiarazioni degli altri testi ed in particolare la dichiarazione del L. , il quale non avrebbe mai contestato l'avvenuta verificazione del fatto. Secondo il ricorrente il L. si è limitato a contestare solo l'aspetto della carenza della sua legittimazione passiva, non disconoscendo l'accaduto e non contestando l'attribuzione dell'aggressione a quel cane. In conclusione, secondo R. , il Tribunale ha errato nella valutazione delle prove, in presenza di fatti pacifici e incontestati. Con il terzo motivo si denuncia “Violazione e inapplicazione degli articolo 2727 e 2729 c.c. e omessa, insufficiente, contraddittoria - e, comunque, illogica - motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione, rispettivamente, all'articolo 360 cpc nnumero 3 e 5.”. Secondo parte ricorrente la natura probabilistica dell'accertamento avrebbe dovuto richiedere l'individuazione che viceversa è mancata, del grado di conoscenza circa l'esistenza del nesso causale che la presunzione ha fornito. Il Tribunale non ha tenuto conto che la presunzione di causalità si fonda su circostanze di fatto corrette e rilevanti non ha tenuto conto delle deposizioni dei testimoni dalle quali emergono circostanze di fatto che conducono a concludere per l'esistenza del nesso causale tra l'aggressione di quel cane e le lesioni subite, incorrendo in tal modo nel vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia e, di conseguenza, di illogicità della sentenza gravata. Con il quarto motivo si denuncia “Violazione e inapplicazione degli articolo 359 e 257 ult. Co. cpc e omessa, insufficiente, contraddittoria - e, comunque, illogica motivazione su punto decisivo della controversia altro profilo in relazione, rispettivamente, all'articolo 360 cpc nnumero 3 e 5”. Secondo parte ricorrente il Tribunale, fondando la propria decisione sulla dichiarazione resa da C R. e rilevando che detta dichiarazione è contraddittoria e non chiarificatrice delle circostanze, per come avvenute, avrebbe dovuto disporre il riesame della teste così da assumere personalmente quei chiarimenti che si ritenevano utili ai fini del decidere e dirimere le contraddittorietà emerse nella prima audizione. I motivi 2, 3 e 4, che per via della loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può infatti rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente l'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione Cass., 6 aprile 2011, numero 7921 . Nel caso in esame 1 il L. non era presente sul luogo del sinistro e pertanto nulla poteva dire sulle circostanze dello stesso 2 i veterinari hanno parlato del cane morsicatore facendo riferimento al cane indicato dal danneggiato 3 dalla testimonianza di C R. emerge che la stessa non ha assistito al morso essa ha però riferito che sulla scena vi erano altri cani. Emerge dalle esposte circostanze che il danneggiato non ha provato i fatti sui quali si fonda la sua domanda e non ha dimostrato in particolare quale cane lo abbia aggredito rimanendo così non provato il nesso di causalità tra la condotta del cane del L. e l'evento lesivo denunciato. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere in conclusione rigettato mentre la peculiarità della fattispecie induce a ritenere che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.