Torna di attualità l’annosa questione che si riteneva risolta dopo la sentenza del TAR Lazio numero 1938/2008 e l’ordinanza 15 luglio 2008, numero 3695 del Consiglio di Stato e la sentenza numero 224/2012 del Tar del Lazio.
Rapidamente i fatti. In applicazione del regolamento comunitario numero 2223/1996 il presente regolamento ha per oggetto l’istituzione del sistema europeo dei conti 1995, in appresso denominato SEC 95 prevedendo una metodologia relativa alle norme, alle definizioni, alle nomenclature ed alle regole contabili comuni, al fine di consentire l’elaborazione di conti e di tabelle su basi comparabili per le esigenze della Comunità e dei risultati secondo le modalità di cui all’articolo 3 il presente regolamento si applica, tenuto conto degli articolo 7 e 8, a tutti gli atti comunitari nei quali si fa riferimento al SEC o alle sue definizioni il presente regolamento non obbliga alcun Stato membro ad elaborare per le proprie esigenze i conti in base al SEC 95 l’ISTAT ha formato l’elenco degli Enti pubblici inserendo nel settore degli Enti di previdenza anche le Casse private dei professionisti. Con la sentenza numero 1938/08 il TAR del Lazio, accogliendo il ricorso dell’Adepp e degli Enti di previdenza privata, aveva annullato detto inserimento. Su ricorso dell’ISTAT e del Ministero del Lavoro e dell’Economia, con ordinanza 15 luglio 2008, numero 3695, il Consiglio di Stato sospese l’efficacia della sentenza affermando testualmente che «la sospensione della sentenza appellata appare, altresì, consigliata dall’esigenza di assicurare la corretta attività dell’ISTAT in conformità con gli attuali indirizzi comunitari», ma precisando «che alla sospensione dell’efficacia della sentenza non si ricollegano gravi ed irreparabili pregiudizi in capo alle appellate non apparendo il semplice inserimento in un elenco statistico, di per sé, produttivo di effetti sostanziali». Ora è accaduto che, da ultimo, la tecnica del rinvio all’elenco ISTAT è stata adottata dal DL 31 maggio 2010, numero 78 recante «misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» che ha previsto una vasta serie di misure di controllo e contenimento della spese pubblica, applicabili alle «Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31.12.2009, numero 196». Nell’elenco ISTAT sono state nuovamente ricomprese le Casse private di previdenza ma, per dirla con il Consiglio di Stato, il semplice inserimento in un elenco statistico non è di per sé produttivo degli effetti sostanziali voluti. Com’è noto le Casse private dei professionisti sono Enti previdenziali ed assistenziali delle sole categorie professionali di riferimento. Esse sono state privatizzate in forza del D.lgs. numero 509/1994 in seguito al quale hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell’articolo 12 c.c., trasformandosi talune in Fondazioni, altre in Associazioni. Le Casse private dei professionisti sono dunque soggetti totalmente privati che svolgono l’intera loro attività in regime privatistico pur svolgendo una funzione pubblica. Le Casse private dei professionisti pertanto non sono enti pubblici non sono organi indiretti di enti pubblici non adottano atti amministrativi rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario godono di vera e propria autonomia imprenditoriale godono di autonomia normativa, gestionale, organizzativa e contabile. Va ricordato altresì che agli Enti previdenziali dei professionisti non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti e che le contribuzioni obbligatorie in loro favore non sono ausilii pubblici di carattere finanziario sicché le vicende che li riguardano «non si riflettono sul bilancio finanziario dello Stato o di altri soggetti pubblici» cfr Corte dei Conti, Sezione controllo Enti, 02.02.1995, numero 5894 . Trattamento e posizione giuridica degli Enti previdenziali privati sono completamente diversi da quelli degli Enti previdenziali pubblici. Ed, infatti, al contrario degli Enti pubblici che, com’è noto possono contare sulla solidarietà generale azionata dalla fiscalità, per far fronte alle proprie situazioni di eventuali difficoltà possono contare esclusivamente sulle proprie forze, cioè, sulla capacità della categoria rappresentata di sostenere le generazioni presenti e quelle future. È pertanto giuridicamente errato qualificare tali Casse come soggetti pubblici per assoggettarle alle misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica attraverso la tecnica del semplice rinvio all’elenco ISTAT. In definitiva le Casse private dei professionisti in base alla loro natura giuridica di Enti privati non concorrono alla determinazione della spesa pubblica e pertanto non possono essere assoggettate alle misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. La questione che in passato forse si presentava critica oggi non lo è più, proprio alla luce della legge numero 196/2009. L’articolo 1, l. numero 196/2009 dispone anche, al comma 3, che «la ricognizione delle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall’ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio» e precisa, infine, al comma 4 che «le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell’unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 320, secondo comma della Costituzione». Da queste previsioni si evince che il Legislatore ha chiarito che le norme in commento hanno a che fare proprio con la spesa pubblica, tanto che esse sono erette addirittura a principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica che l’ISTAT era chiamato solo alla ricognizione delle Pubbliche amministrazioni e che perciò non poteva esercitare alcun potere discrezionale dovendo attenersi strettamente ai limiti ed ai criteri stabiliti dalla legge. Siamo quindi di fronte alla reiterazione di una irragionevole inclusione delle Casse previdenziali private all’interno della tipologia degli Enti pubblici di previdenza ed assistenza. La legge numero 196/2009, infatti, era chiara nella propria finalità che era quella di responsabilizzare tutte le amministrazioni che alimentano la spesa pubblica ed a vincolarle agli obiettivi di riduzione e razionalizzazione della spesa. Ho notizia che avverso l’ultimo provvedimento che ha reinserito le Casse private di previdenza tra gli Enti pubblici è stato proposto un nuovo ricorso al TAR Lazio. Ritengo che già alla luce dell’ordinanza 15 luglio 2008, numero 3695 del Consiglio di Stato il semplice inserimento in un elenco statistico non sia di per sé produttivo di effetti sostanziali. Sulla base di questo pronunciamento ritengo che le Casse private di previdenza non siano tenute a dare applicazione alle misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica di cui al DL 31 maggio 2010, numero 78 convertito nella legge numero 122/2010. Con sentenza 224/2012 del 10 gennaio 2012 il TAR del Lazio nella Camera di Consiglio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’articolo 60 C.P.A. Il TAR del Lazio ha quindi annullato, nei limiti dell’interesse impugnato, l’elenco ISTAT 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2011, numero 228. Per il TAR del Lazio le Casse private di previdenza non sono soggette a controllo pubblico in quanto lo Stato non è in grado di «influenzarne la gestione, indipendentemente dalla supervisione generale esercitata su tutte le unità analoghe». Ed è di palese evidenza che la vigilanza sulla loro attività, che il legislatore nazionale affida a determinati organi statali, è nozione del tutto diversa dal controllo richiesto dal normatore comunitario. C’è un passaggio nella motivazione che suscita qualche perplessità quando si afferma che «l’autonomia finanziaria nelle Casse private di previdenza, le fonti dalle quali discendono le loro entrate id est i contributi ad esse obbligatoriamente versati dagli iscritti ai fondi di previdenza sostitutivi di quello generale I.V.S. non sarebbe configurabile una spesa che la finanza pubblica potrebbe in futuro essere costretta a sopportare per assicurare il pareggio di bilancio delle Casse private di previdenza atteso che a questo fine esse sono già state fornite dal legislatore di strumenti propri per provvedere in via autonoma». È sfuggito però al TAR del Lazio che in base all’articolo 2, d.lgs. 30 giugno 1994, numero 509, in caso di disavanzo economico finanziario, si provveda alla nomina di un commissario straordinario il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione ma che in caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario viene nominato un commissario liquidatore con la conseguenza che tutti gli iscritti ritornerebbero nella previdenza generale con la conseguenza che una spesa per la finanza pubblica potrebbe esserci ed è per questo che con la legge 201/2011 sub articolo 24, comma 24, il Governo ha dettato regole più stringenti saldo previdenziale attivo per 50 anni per garantire la sostenibilità economico – finanziaria di lungo periodo. L’ultima decisione del Consiglio di Stato. Ora è accaduto che il Consiglio di Stato con ordinanza numero 1218, depositata il 26 marzo 2012, «considerato che l’appello dell’ISTAT appare assistito da censure fornite di profili di fumus boni iuris e che sussiste, altresì, il danno addotto dall’appellante, in relazione all’esigenza di una corretta attività istituzionale, come già rilevato dal Consiglio di Stato nell’ordinanza di questa Sezione numero 3695 del 16.07.2008 rilevato che, a fronte di tali profili di danno per l’ISTAT, non si configurano gravi e irreparabili pregiudizi in capo agli appellati per effetto della sospensione dell’efficacia della sentenza e dell’esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado, accoglie l’istanza cautelare avanzata dall’ISTAT e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata fissando la trattazione del merito per la pubblica udienza del 30.10.2012». L’accoglimento dell’istanza cautelare che si spinge oltre alla precedente numero 3695/2008, perché considera l’appello ISTAT assistito da censure fornite di profili di fumus boni iuris, lascia presagire l’accoglimento nel merito e non è che il semplice inserimento in un elenco statistico non sia produttivo di effetti sostanziali.
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – sez. VI, ordinanza 23 – 26 marzo 2012, numero 1218 Presidente Volpe - Estensore Vigotti Fatto e diritto sul ricorso numero di registro generale 1439 del 2012, proposto da Istat - Istituto Nazionale di Statistica in persona del legale rappresentante in carica Ministero dell'economia e delle finanze in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12 contro Associazione degli Enti Previdenziali Privati - Adepp, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, Cassa Nazionale del Notariato, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali, Enpab - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Biologi, Enpacl-Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro, Enpav - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari, Eppi-Ente di Previdenza dei Periti Industriali, Fondazione Fasc - Fondo Naz.Prev. Imprese di Spedizione, Corrierei e Ag.Marittime, Inarcassa - Cassa Nazionale Prev. Ass. per Ingegneri, Architetti, Liberi Professionisti, Istituto Nazionale di Prev. dei Giornalisti Italiani Inpg Giovanni Amendola , Onaosi - Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani, Enpap -Ente Naz. Prev. e Assistenza per gli Psicologi, Enpapi - Ente Nazionale di Prev. e Ass. della Professione Infermieristica, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, Enpaf - Ente Nazionale di Previdena e Assistenza dei Farmacisti, Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategorie Epap, Fondazione Enpaia - Ente Naz. Previdenza Addetti e Impiegati in Agricoltura, Fondazione Enpam - Ente di Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Luciani, presso lo stesso elettivamente domiciliati in Roma, via Bocca di Leone, 78 per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA SEZIONE III QUA numero 00224/2012, resa tra le parti, concernente ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INSERITE NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DELLO STATO Visti il ricorso in appello e i relativi allegati Visto l'articolo 98 cod. proc. amm. Visti gli atti di costituzione in giudizio delle associazione e degli enti intimati Viste le memorie difensive Visti tutti gli atti della causa Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2012 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avvocato Luciani e l'avvocato dello Stato Tortora Considerato che l’appello appare assistito da censure fornite di profili di fumus boni iuris e che sussiste, altresì, il danno addotto dall’appellante, in relazione all’esigenza di una corretta attività istituzionale, come già rilevato dal Consiglio di Stato nell’ordinanza di questa sezione numero 3695 del 16 luglio 2008 Rilevato che, a fronte di tali profili di danno per l’Istituto appellante, non si configurano gravi ed irreparabili pregiudizi in capo agli appellati per effetto della sospensione dell’efficacia della sentenza e dell’esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado, data anche la prossima trattazione del merito dell’appello, per la quale fissa l’udienza pubblica del 30 ottobre 2012 P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta accoglie l’istanza cautelare avanzata con l’appello Ricorso numero 1438/2012 e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata. Fissa la trattazione del merito per la pubblica udienza del 30 ottobre 2012. Spese della fase compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.