In un precedente lavoro avevamo evidenziato come, nell’ambito della modifica operata al comma 3, articolo 14 d.p.r. numero 115/2002, si è introdotto un ulteriore ed autonomo contributo unificato che sorge al momento dell’intervento di terzo nel giudizio, contributo unificato svincolato dalla eventuale modifica del valore che l’intervento produce nella domanda principale.
In un precedente lavoro avevamo evidenziato come, nell’ambito della modifica operata al comma 3, articolo 14 d.p.r. numero 115/2002, si è introdotto un ulteriore ed autonomo contributo unificato che sorge al momento dell’intervento di terzo nel giudizio, contributo unificato svincolato dalla eventuale modifica del valore che l’intervento produce nella domanda principale. Alle prime difficoltà interpretative il Ministero della Giustizia aveva dato risposte parziali e non esaustive, riguardanti solo uno degli aspetti della problematica evidenziata. L’intervento interpretativo, anche se con una chiara “forzatura interpretativa” della norma in relazione al quantum da pagare stabilito nell’importo fisso, aveva riguardato le problematiche sorte in materia di intervento nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari. stabilendosi, accogliendo le tesi dei tanti, compreso di chi scrive, che «il creditore che interviene in una procedura esecutiva sia tenuto al versamento del contributo unificato solo quando proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati». Divergenze interpretative permanevano, tra i vari uffici giudiziari, invece principalmente sull’esatta portata della norma nell’ambito dell’intervento nel processo di cognizione sulla, falsa a mio parere, problematica scaturente dalla reale ed effettiva portata della dizione della norma che subordina l’obbligo del pagamento del nuovo contributo unificato al caso di intervento “autonomo”. Quando un intervento in giudizio si può definire autonomo ai fini della riscossione del nuovo “balzello”? Il codice di rito in materia di intervento non contempla specificatamente l’istituto del c.d. intervento autonomo. L’unica distinzione rinvenibile è quella, tra l’altro sopra richiamata, relativa all’intervento volontario art 105 codice di procedura civile , su istanza di parte articolo 106 c.p.c. e per ordine del giudice articolo 107 c.p.c. . Le ulteriori distinzioni sono frutto dell’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale dell’istituto. Ricordiamo che ,riguardo, all’intervento volontario, l’articolo 105 codice di procedura civile prevede 3 differenti ipotesi alle quali corrispondono, secondo dottrina e giurisprudenza, le tre figure tipiche dell’intervento volontario principale, adesivo autonomo o litisconsortile e adesivo dipendente. Le figure dell’intervento principale e adesivo autonomo sono contemplate dal 1° comma dell’articolo 105 codice di procedura civile mentre l’ipotesi del’intervento adesivo dipendente è prevista dal 2° comma dello stesso articolo Per un maggior approfondimento dell’istituto Manuale di diritto processuale civile A. Lugo – Giuffrè editore . Gli utenti avvocati hanno sempre sostenuto che il nuovo pagamento vada effettuato nelle sole ipotesi di intervento principale o adesivo autonomo ipotesi contemplate dal primo comma dell’articolo 105 c.p.c. mentre nulla sarebbe dovuto nella ipotesi di c.d. intervento adesivo dipendente secondo comma articolo 105 c.p.c. . Si era sottolineato come, ai fini della riscossione del contributo unificato, la dichiarazione di valore resa dalla parte non fosse vincolante per l’ufficio. Infatti il funzionario addetto all’Ufficio “ verifica l’esistenza della dichiarazione della parte ” Tale verifica , ai sensi della circolare DAG -Direzione Giustizia Civile Ufficio I senza numero del 10 marzo 2008, non si limita alla sola esistenza della dichiarazione e alla corrispondenza del contributo versato allo scaglione di riferimento, ma « si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica numero r. operata dalla legge numero 311/04 dell’articolo 15, d.p.r. numero 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all’effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato». Controllo quindi sul valore ma non sulla qualificazione giuridica della domanda e nella fattispecie in esame, dell’intervento. Qualificazione giuridica che esula, e giustamente, dalle competenze del funzionario addetto all’ufficio. Si era quindi in attesa di direttive ministeriali che risolvessero i dubbi interpretativi. Direttiva ministeriale, se pur con i soliti e notevoli ritardi, che oggi risolve i prospettati problemi interpretativi. Secondo l’ indirizzo ministeriale «il tenore letterale della norma ndr comma 3 articolo 14, d.p.r. numero 115/2002 deve fare ritenere che solo l’intervento autonomo, cosi come disciplinato dall’articolo 105, comma 1, c.p.c. faccia sorgere l’obbligo al versamento del contributo unificato. Poiché colui che interviene solo ad adiuvandum non fa valere una sua autonoma posizione di vantaggio attribuitagli dall’ordinamento, limitandosi a supportarla tesi già sostenuta dall’una o dall’altra parte tanto che il codice di rito non gli consente nemmeno di proporre autonoma impugnazione avverso la sentenza che abbia deciso la controversia – deve ritenersi che non ricorrano i presupposti per la debenza di un importo a titolo di contributo unificato» Nessun problema interpretativo permane riguardo l’intervento su istanza di parte ex articolo 106 c.p.c. il nuovo contributo o l’integrazione, a seconda se a richiederlo è la parte che introduce il giudizio o le altre parti, verrà corrisposto, ex articolo 14 d.p.r. numero 115/02, dalla parte che chiede l’intervento in giudizio. Né problematiche si rinvengono relativamente all’intervento su ordine del giudice ex articolo 107 c.p.c In tale ipotesi nessun ulteriore pagamento è dovuto per il semplice motivo che l’articolo 14, d.p.r. numero 115/02 nella sua nuova formulazione non ne contempla il pagamento nel caso specifico.