Ampliate le indennità «una tantum» per i collaboratori a progetto

Con la circolare numero 38 del 14 marzo 2013, l’INPS ha specificato quali sono i criteri di riconoscimento di indennità istituiti per i collaboratori coordinati e continuativi a progetto e quali siano le categorie beneficiarie, come previsto dall’articolo 2, commi dal 51 al 56, della legge numero 92/2012.

L’INPS, con la circolare numero 38 del 14 marzo 2013, ha dettato la disciplina della indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto. L’indennità ai co.co.pro Il diritto a tale indennità è stato riconosciuto, a partire dal 1° gennaio 2013, dalla riforma del lavoro, che all’articolo 2, commi dal 51 al 56, regolamenta l’indennità per i co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS e «che soddisfino in via congiunta una serie di requisiti». Per il triennio 2013-2015 sono previsti in via transitoria particolari requisiti e finanziamenti integrativi. Beneficiari. I beneficiari della prestazione sono i collaboratori che hanno stipulato il contratto a progetto previsto dall’articolo 1, comma 1, d.lgs. numero 276/2003, e che siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS. L’aliquota di riferimento è pari al 27% per l’anno 2013, con l’ulteriore aliquota contributiva dello 0,50%, aumentata dello 0,22% per la tutela della maternità. Esclusi. Sono esclusi dal beneficio i titolari di redditi di lavoro autonomo, gli iscritti alla Gestione separata ma senza contratto a progetto, come gli assegnisti o i dottorandi di ricerca o coloro che svolgono una collaborazione coordinata e continuativa in maniera occasionale. Sono altresì esclusi i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali, che siano già titolari di pensione o che siano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Requisiti e condizioni. Per poter usufruire dell’indennità è necessario che i soggetti soddisfino in maniera congiunta 5 requisiti - un accreditamento di almeno una mensilità presso la Gestione separata. Questo è l’unico requisito richiesto per l’anno di riferimento in cui viene presentata la domanda di indennità, i successivi quattro concernono l’anno precedente tale richiesta - aver operato in regime di monocommittenza, anche con più rapporti di lavoro, ma sempre con lo stesso datore - avere conseguito un reddito lordo imponibile inferiore a 20mila euro, in qualità di collaboratore coordinato e continuativo, vista la finalità di tutela dei lavoratori economicamente dipendenti da un solo committente - aver avuto un periodo di disoccupazione di almeno 2 mesi. L’INPS precisa che «solo ed esclusivamente nella domanda relativa all’anno di riferimento 2013, il richiedente deve dichiarare l’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell’anno 2012», la domanda può quindi ora essere fatta «in costanza del rapporto di lavoro» - un accreditamento presso la Gestione separata di almeno 4 mensilità, considerandosi utili ai fini erogativi, i contributi effettivi. L’INPS precisa che «i contributi figurativi dell’indennità di maternità, per il periodo di astensione obbligatoria, relativamente al rapporto di collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo». Per il triennio 2013-2015 il numero di mensilità richieste è diminuito di una unità, da 4 a 3. Domanda. La domanda di prestazione deve essere presentata dal collaboratore entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. C’è una proroga al 31 gennaio nel caso in cui l’accreditamento della mensilità avvenga a dicembre. Il nuovo modello sarà presto disponibile sul sito dell’INPS. Misura della prestazione. L’importo «è pari al 5% del minimale annuo di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, legge numero 233/1990, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione». Per il triennio che ha da venire l’importo dell’indennità è elevato dal 5% al 7%. Domande con termine lavoro entro il 2012. Per i lavoratori che abbiano maturato il diritto all’indennità prima del 31 dicembre 2012 si applica la vecchia normativa, per cui potranno presentare la domanda nei trenta giorni successivi, termine ordinatorio e non perentorio, dalla decorrenza dei due mesi di assenza di contratto di lavoro. Risorse. In riferimento alle indennità dal 1° gennaio 2009 la prestazione è finanziata con 200mln di euro, integrati di 60mln per ogni anno del triennio 2013-2015.

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