La dichiarazione, anche unilaterale, con cui ci si obbliga a trasferire la quota del 50% di un immobile acquistato con atto pubblico è idonea a fondare la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza numero 3969, depositata il 18 febbraio 2013. Il caso. Un appartamento acquistato in due, in pari misura, e intestato solo a lei per godere interamente dei benefici fiscali della cosiddetta prima casa. In pratica, l’appartamento era solo formalmente intestato alla donna che, con una scrittura unilaterale, qualificabile come controdichiarazione, si obbligava a trasferire la quota del 50% acquistata con l’atto pubblico all’uomo. Tale scrittura, secondo i giudici di secondo grado, era sufficiente ed idonea ai fini di cui all’ articolo 2932 c.c. esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto . La donna ricorre pertanto per la cassazione della sentenza. Il nodo non è la validità o meno della scrittura. La Cassazione sottolinea che la Corte territoriale non si è pronunciata in ordine alla validità o meno della scrittura in questione, anche sotto l’eventuale profilo della simulazione, avendo espressamente affermato che l’appellante aveva «del tutto abbandonato ogni contestazione in ordine all’invalidità da scrittura privata». In definitiva, la Corte si è limitata a valutare l’obbligazione assunta dalla ricorrente con la scrittura in questione, con la quale la stessa riconosceva che l’acquisto dell’immobile era stato effettuato utilizzando somme per un importo pari all’esatta metà messe a disposizione dall’intimato. La dichiarazione era idonea a fondare la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto. La S.C. precisa quindi che la Corte di appello si è correttamente limitata ad affermare che la dichiarazione della donna era del tutto idonea, anche se unilaterale, a fondare la domanda ex articolo 2932 c.c. proposta dall’uomo, di conseguenza non esiste alcuna contraddizione nella decisione.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 9 novembre 2012 – 18 febbraio 2013, numero 3969 Presidente Felicetti – Relatore Parziale Svolgimento del processo 1.- C B. conveniva in giudizio nell'ottobre 1995 la signora P N. , chiedendo - per quanto ancora interessa in questa sede - che fosse emessa sentenza ex articolo 2932 codice civile con riguardo alla porzione, pari alla metà, dell'appartamento in OMISSIS . Rilevava che con scrittura a sua firma la convenuta aveva riconosciuto che egli aveva corrisposto al momento dell'acquisto dell'appartamento la metà del prezzo di vendita, delle imposte e delle spese e si era “obbligata a trasferirgli] con idoneo atto notarile . diritti pari ad una metà del quartiere anzidetto dietro semplice richiesta .”. L'attore chiedeva che, una volta trascritta la quota in questione, si procedesse alla divisione. 2. Il Tribunale con sentenza non definitiva numero 3058 dell'ottobre 1998 dichiarava trasferita al B. la proprietà del 50% dell'immobile, disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento della comunione. 3. Effettuata riserva d'appello sulla sentenza non definitiva, interveniva la sentenza definitiva numero 541 del 2003 che dichiarava cessata la materia del contendere quanto allo scioglimento della comunione. 4. Il 7 maggio 2004 la signora N. proponeva appello avverso la sentenza non definitiva, lamentando che erroneamente il Tribunale aveva accolto la domanda ex articolo 2932 codice civile, in assenza di un obbligo a contrarre e in presenta di un contratto preliminare dal contenuto equivoco e comunque poco chiaro sentenza impugnata, pagina 4 . 5. La Corte d'appello rigettava l'impugnazione osservando - sempre per quanto interessa in questa sede - che la signora N. aveva del tutto abbandonato ogni contestazione in ordine all'invalidità da scrittura privata , limitandosi a sostenere che il Tribunale non poteva emettere una sentenza che avesse luogo del contratto non concluso perché la dichiarazione non conteneva un obbligo a vendere il 50% della, proprietà dell'appartamento e comunque non evidenziava chiaramente quale atto notarile le parti avrebbero dovuto stipulare . La Corte osservava, altresì, che la signora N. non aveva sottoposto ad alcuna censura le affermazioni del primo giudice, il quale aveva accertato che la N. e il B. avevano acquistato in pari misura l'appartamento di via OMISSIS , il quale era intestato esclusivamente alla prima al solo fine di godere interamente dei benefici fiscali della cosiddetta prima casa . L'appartamento, quindi, era già di proprietà di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, ed era soltanto formalmente intestato alla sola N. . Con la scrittura unilaterale in questione, qualificabile come controdichiarazione, la signora N. si obbligava a trasferire la quota del 50% acquistata con l'atto pubblico al signor B. . Tale scrittura era sufficiente ed idonea ai fini di cui all'articolo 2932 codice civile. 6. La ricorrente impugna tale sentenza, articolando quattro motivi. Resiste con controricorso l'intimato. Le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1. I motivi del ricorso. 1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione alla domanda di accertamento della simulazione per interposizione fittizia di persona del contratto di compravendita del 28 novembre 1990 . La Corte territoriale era incorsa in tale violazione ponendo come premessa della sua decisione l'avvenuta interposizione in sede di stipulazione del contratto al 28 novembre 1990 . sia pure limitatamente alla quota del 50% si trattava di domanda che l'attore non aveva mai proposto. 2. Col secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli arti. 1414, 1415, 1470, 1350 numero 1 e 2 cod.civ. . La ricorrente rileva che la Corte d'appello ha affermato che la scrittura azionata in giudizio dal B. costituisse una controdichiarazione che equivale ad affermare che il contratto di compravendita stipulato il 28 novembre 1990 tra D M. e la N. fu simulato con riferimento alla indicazione dei compratori, uno dei quali fu occultato con la conseguenza che le parti in realtà erano tre e non due, che conseguentemente avrebbe dovuto esistere altro contratto stipulato con il concorso della venditrice M. al quale il B. aveva partecipato quale acquirente dissimulato con interposizione fittizia. Tale ricostruzione, che avrebbe avuto l'effetto di rendere il B. comproprietario fin dall'atto pubblico, era errata perché avrebbe richiesto che alla dissimulazione avesse partecipato anche la venditrice, ciò che non è avvenuto, né era stato accertato in primo grado. 3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1346 e 1418 codice civile, nonché dell'articolo 1421 codice civile per la mancata rilevazione della nullità per mancanza di oggetto dell'obbligazione della ricorrente di stipulare un contratto per il trasferimento della quota dell'immobile. La Corte territoriale aveva effettuato due affermazioni tra loro contrastanti la prima relativa all'avvenuto acquisto della comproprietà fin dall'atto pubblico per effetto dell'interposizione e la seconda relativa all'obbligo di trasferire una comproprietà già acquisita, con la conseguente nullità di quest'ultimo contratto per essere inesistente l'oggetto dell'obbligo. 4. Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta la ulteriore violazione dell'articolo 112 c.p.c. e degli articoli 1376, 1470, 2652 numero 3 codice civile . La Corte territoriale, nel rigettare l'appello così confermando la sentenza di primo grado, nella motivazione ha dichiarato di accogliere una domanda, non proposta, di accertamento della simulazione in sede di acquisto da parte della N. con effetti ex tunc. Così operando la sentenza della Corte d'appello aveva riformato la sentenza di primo grado, che invece aveva accolto la domanda soltanto sotto profilo di cui all'articolo 2932 codice civile con effetti ex nunc quanto al trasferimento. 2. Il ricorso è infondato e va respinto. 2.1 - Occorre preliminarmente osservare che, contrariamente a quanto assume la ricorrente, la Corte territoriale non si è pronunciata in ordine alla validità o meno della scrittura in questione, anche sotto l'eventuale profilo della simulazione, avendo anzi espressamente affermato che l'appellante aveva del tutto abbandonato ogni contestazione in ordine all'invalidità da scrittura privata , limitandosi a sostenere che il Tribunale non poteva emettere una sentenza che avesse luogo del contratto non concluso perché la dichiarazione non conteneva un obbligo a vendere il 50% della proprietà dell'appartamento e comunque non evidenziava chiaramente quale atto notarile le parti avrebbero dovuto stipulare . Nello stretto ambito descritto la Corte ha esaminato l'impugnazione, ritenendola non meritevole di accoglimento. La ricorrente cerca di valorizzare, per sostenere le proprie censure, l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale pag. 7 “con la scrittura privata de qua, da intendersi come controdichiarazione, la N. ha perciò riconosciuto l'interposizione di persona ed ha esplicitato l'obbligo di trasferire anche formalmente al B. la proprietà del 50% del bene immobile”. Tale affermazione deve essere contestualizzata rispetto alla motivazione, e alla conseguente ratio decidendi, adottata dalla Corte con riguardo alla specifica impugnazione proposta dalla signora N. . Come si è detto, la Corte si è limitata a valutare se la dichiarazione in questione potesse essere posta a fondamento della domanda ex articolo 2932 cod. civ. proposta dal signor B. ed accolta dal Tribunale. E sul punto la motivazione è ampia ed adeguata. La Corte, in definitiva, si è limitata a valutare l'obbligazione assunta dalla stessa signora N. con la scrittura in questione, con la quale appunto la predetta signora riconosceva che l'acquisto dell'immobile era stato effettuato utilizzando somme messe a disposizione dall'odierno intimato, per un equivalente pari alla esatta metà dell'importo pagato per il prezzo, per le imposte e per le spese relative. In questo senso e nell'ambito dell'impugnazione proposta la Corte, quindi, si è limitata a constatare che sulla base della stessa dichiarazione della signora N. risultava che l'intestazione formale dell'appartamento in capo alla predetta non corrispondeva al regolamento di interessi predisposto dalle parti, tanto da richiedere un'apposita dichiarazione definita solo a tali ristretti fini come controdichiarazione nella quale non solo si dava atto della reale situazione quanto all'apporto economico necessario per l'acquisto dell'immobile, ma anche e specificamente dell'impegno della signora N. a trasferire con idoneo atto notarile al signor Claudio B. diritti pari ad una metà del quartiere anzidetto dietro semplice richiesta del medesimo . Sicché, la pronuncia della Corte è stata effettuata esclusivamente nell'ambito del dedotto in sede di impugnazione, senza alcun accertamento con riguardo alla validità del negozio intercorso tra le parti ed eventualmente con i terzi. 2.2 Tanto precisato, i primi due motivi di ricorso che possono essere trattali congiuntamente, in quanto strettamente tra loro connessi appaiono inammissibili, in quanto avanzati sul presupposto di una pronuncia da parte della Corte mai intervenuta, circa l'accertamento di una simulazione anche con riguardo al venditore dell'immobile. Sotto tale profilo, quindi, non sussiste la dedotta violazione dell'articolo 112 c.p.c., oggetto del primo motivo, così come non sussiste la violazione delle norme codicistiche relative alla simulazione, dedotta con il secondo motivo. E appena il caso di ricordare che, in mancanza di un esplicito riferimento nell'ambito della motivazione della Corte territoriale a tali questioni, era onere della ricorrente indicare specificamente dove, quando e con quali argomentazioni tali questioni aveva proposto al giudice dell'impugnazione. 2.3 - Per quanto chiarito al punto 2.1, il terzo motivo di ricorso è infondato, avendo la ricorrente posto a fondamento della sua argomentazione l'affermazione secondo la quale la Corte territoriale avrebbe statuito che l'acquisto da parte del signor B. era avvenuto fin dall'atto pubblico, per effetto della interposizione in tale sede da parte dello stesso B. . La Corte territoriale non ha statuito, né motivato nel senso di indicato, essendosi invece limitata ad affermare che la dichiarazione della signora N. era del tutto idonea, anche se unilaterale, a fondare la domanda ex articolo 2932 codice civile proposta dal signor B. . Non sussiste, quindi, la contraddizione censurata. 2.4 - È, infine, infondato anche il quarto motivo, per le stesse ragioni già esposte al punto precedente ed oggetto di più ampia argomentazione al punto 2.1. La Corte non ha accolto alcuna domanda di simulazione, ma ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva a sua volta accolto la domanda proposta ex articolo 2932 codice civile. 3. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 5.000,00 cinquemila Euro per compensi e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.