L’efficacia e, quindi, la buona riuscita della mediazione stragiudiziale sono garantite anche attraverso il rispetto del principio cardine della riservatezza. Il legislatore ha inserito tale principio sia per favorire l’uso della mediazione sia per consentire alle parti di parlare liberamente, agevolando in tal modo l’operato del mediatore nella ricerca, preferibilmente, di un accordo soddisfacente per le stesse.
Due sono le forme della riservatezza previste dal decreto numero 28/2010 la riservatezza cd. esterna e la riservatezza cd. interna. Nessuna notizia o informazione devono essere rese note ai terzi, neppure in un processo. La prima forma di riservatezza è prevista dagli articolo 9, comma 1, e 10, comma 1. Il primo articolo obbliga al riserbo «chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo». Quindi, i destinatari della norma sono tutti coloro che intervennero nella mediazione siano essi parti, assistenti delle parti, mediatore, co-mediatori, tirocinanti e funzionari dell’organismo. Il secondo articolo, invece, prevede che siano le parti, in caso di giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, a mantenere il riserbo sulle dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione. Inoltre il giudice non può consentire né la prova testimoniale né il giuramento decisorio. Le parti sono più disponibili a negoziare se le proprie informazioni non saranno comunicate ai terzi né avranno rilevanza a fini di prova in successivo giudizio. Negli incontri separati è fondamentale il riserbo del mediatore. La riservatezza interna è disciplinata dall’articolo 9, comma 2. Il mediatore, si prescrive, è tenuto, nel caso di sessioni separate, a non rivelare all’altra parte non presente le dichiarazioni e le informazioni acquisite. E’ necessario ottenere, il più possibile, elementi informativi confidenziali per individuare i reali interessi delle parti e le origini del conflitto, così da indirizzare le parti verso una conciliazione soddisfacente. La riservatezza non è un principio inderogabile. Poiché tali norme sono state introdotte a tutela delle parti, non sembra potersi escludere la possibilità di una deroga proveniente dalle stesse, singolarmente e/o di comune accordo. Infatti, nel caso delle sessioni separate, la parte può autorizzare il mediatore a comunicare all’altra il contenuto delle dichiarazioni e delle informazioni o consentirne l’uso in un successivo processo se la mediazione non è andata a buon fine. Infine è possibile che le parti di comune accordo, ad esempio note imprese commerciali, possano permettere la divulgazione erga omnes dell’esistenza del procedimento e dell’accordo, per un fatto d’immagine o per pubblicità. Inoltre, dalla lettura di alcuni regolamenti procedurali di organismi di mediazione si possono rilevare altri casi in cui è ammissibile la non applicazione del principio della riservatezza. La previsione non opera in presenza di un diverso obbligo di legge da valutare caso per caso, in caso di il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona oppure se esiste, per il mediatore, il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo.