Un vicino di casa gli chiude l'accesso all'appartamento, sul quale però c'è una servitù di passaggio accertato l'acquisto per usucapione.
Ai fini dell'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio che consente l'accesso al proprio appartamento rileva anche il possesso dei precedenti proprietari. È il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 19100 del 19 settembre. Il caso. I proprietari di un immobile convenivano in giudizio il conduttore di un appartamento attiguo, responsabile per aver chiuso la porta che consentiva l'unico accesso al loro immobile, sul quale essi esercitavano il diritto di passaggio. Il Tribunale rigettava la loro richiesta di ripristino dei locali, ritenendo estinta per non uso la servitù di passaggio. I soccombenti proponevano appello e il gravame veniva accolto. La questione arrivava, infine, in Cassazione. Accertato l'uso del passaggio. I giudici di merito hanno ritenuto accertato che l'immobile di proprietà degli attori era originariamente munito di un solo ingresso, attraverso l'androne e il locale di proprietà dei convenuti, e che tale varco era stato murato. La Corte territoriale, infine, ritiene che il passaggio era stato utilizzato fino alla sua chiusura, così annullando la decisione di primo grado con la quale si era dichiarata l'estinzione della servitù di passaggio per non uso. I proprietari del bene hanno usucapito la servitù? Ciò che viene contestata è la validità del possesso ad usucapionem secondo i ricorrenti, infatti, gli attori originari avrebbero potuto esercitare il possesso soltanto dalla data in cui erano diventati proprietari dell'immobile de quo, mentre prima erano soltanto conduttori di tale bene. Con la conseguenza che alla data di proposizione della domanda il tempo necessario ad usucapire non era decorso. Ai fini dell'usucapione conta anche il possesso dei precedenti proprietari. La censura viene rigettata dalla S.C., la quale osserva che il possesso della servitù di passaggio era già stato esercitato dai danti causa degli attuali proprietari quella servitù, infatti, risulta esistente fin da epoca antecedente all'entrata in vigore dell'attuale codice civile . Essendo pacifico che i conduttori, al momento dell'acquisto dell'immobile, hanno potuto unire il possesso dei loro danti causa al loro, il diritto di passaggio risulta pertanto acquisito per usucapione, in virtù del possesso ultraventennale.