In caso di cancellazione di una società commerciale di persone si presume il venir meno della capacità e soggettività limitata della società stessa, analogamente a quanto accade con riferimento alle società capitali. Ne consegue che nell’ipotesi in cui perdurino rapporti o azioni in cui la società di persone è parte, la legittimazione a proseguire le azioni stesse, una volta intervenuta la cancellazione dal Registro delle Imprese, si trasferisce in capo al socio illimitatamente responsabile.
Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Con sentenza dell’11 novembre 2003, il Giudice di Pace di Potenza accoglieva l’opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da una società in accomandita semplice nei cui confronti era stato emesso il decreto. La società opposta proponeva appello innanzi al Tribunale di Potenza che, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione e conseguentemente confermava il decreto ingiuntivo opposto condannando la società in accomandita semplice al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il socio accomandatario della società opponente, risultando quest’ultima, nelle more del giudizio d’appello, cancellata dal Registro delle Imprese. L’eccezione pregiudiziale di inammissibilità. La Suprema Corte viene chiamata a risolvere una questione pregiudiziale di inammissibilità del giudizio per cassazione formulata dalla parte resistente. Quest’ultima, infatti, lamenta che il ricorso per cassazione è stato proposto dal socio accomandatario e, quindi, da un soggetto diverso dal destinatario della sentenza emessa dal tribunale la sas, infatti, veniva cancellata dal Registro delle Imprese nelle more del giudizio di secondo grado. La legittimazione del socio illimitatamente responsabile. Invero, secondo l’opinione della Suprema Corte, deve ritenersi che le relative azioni, attive e passive, facciano comunque capo al socio illimitatamente e personalmente responsabile e, ciò, in virtù del fatto che con la cancellazione dal Registro delle Imprese, la società di persone perde la propria soggettività e capacità giuridica limitata. Il parallelo con le società di capitali. Gli Ermellini nella risoluzione del quesito estendono l’applicabilità alle società di persone dell’articolo 2495, comma 2, c.c., a mente del quale ferma restando l’estinzione, i creditori sociali insoddisfatti possono fare valere le loro ragioni verso i soci, salve, ovviamente, le differenze conseguenti le diversità dei tipi societari. Dunque, la Suprema Corte rimarca l’evidente parallelismo tra la disciplina delle azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci di società di persone cancellate o in liquidazione articolo 2312 e 2324 c.c. e quella prevista dal citato articolo 2495, comma 2, c.c Ne discende, dunque, a giudizio della Corte di legittimità, una presunzione del venire meno della limitata capacità e della legittimazione delle società di persone anche in costanza di rapporti o azioni in cui essa è parte, con conseguente trasferimento della legittimazione a proseguire le azioni in capo al socio illimitatamente responsabile.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 maggio – 23 luglio 2012, numero 12796 Presidente Spirito – Relatore Ambrosio Svolgimento del processo Con sentenza in data 10.11.2003, il Giudice di pace di Potenza - in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Ferrocemento Costruzioni Generali dell'ing. Rocco Donato Colangelo & amp C. s.a.s. avverso il decreto ingiuntivo numero 122/2001 di pagamento in favore della F.lli Satriani e C. s.numero c. della somma di L. 2.362.080 attuali Euro 1.219,91 oltre interessi per L. 704.800 attuali Euro 363,10 e spese - revocava il decreto ingiuntivo, dichiarando che nulla era dovuto dalla società opponente a quella opposta. Proposto appello dalla F.lli Satriani e C. s.numero c, resisteva la Ferrocemento Costruzioni Generali dell'ing. Rocco Colangelo & amp C. s.a.s La causa era, dunque, istruita in appello con le prove per testi richieste dalle parti nel precedente grado ed era, quindi, riformata dal Tribunale di Potenza, il quale con sentenza in data 23.09.2009 così provvedeva rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto condannava, quindi, la società appellata, Ferrocemento Costruzioni Generali dell'ing. Rocco Donato Colangelo & amp C. s.a.s., al pagamento sia della somma portata dal decreto opposto, sia del danno da svalutazione monetaria sulla somma di Euro 1.219,91 con decorrenza dalla messa in mora 06.02.2001} limitatamente ai periodi in cui la relativa percentuale del tasso di svalutazione monetaria fissato dall'ISTAT risultasse superiore al tasso degli interessi legali, con esclusione in tal caso degli interessi legali rigettava la domanda riconvenzionale dell'opposta-ingiungente condannava l'appellata al pagamento delle spese processuali relative ad entrambi i gradi. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.R.D. , per essere all'epoca dei fatti accomandatario, personalmente e illimitatamente responsabile per le obbligazioni assunte verso terzi dalla Ferrocemento Costruzioni Generali dell'ing. Rocco Donato Colangelo & amp C. s.a.s., società cancellata dal Registro delle Imprese in data 10.03.2003, risultando sciolta, senza messa in liquidazione. Il ricorrente ha, quindi, svolto cinque motivi. Ha resistito la F.lli Satriani s.numero c., depositando controricorso, con cui ha eccepito l'inammissibilità e infondatezza del ricorso. Sono state depositate memorie da ambo le parti ex articolo 380 bis cod. proc. civ. quindi - rimessa la causa all'udienza pubblica - la resistente ha depositato memoria ex articolo 372 cod. proc. civ., chiedendo anche la rifusione delle spese della procedura ex articolo 373 cod. proc. civ Motivi della decisione 1. Il ricorso, avuto riguardo alla data della pronuncia della sentenza impugnata successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009 , è soggetto, in forza del combinato disposto di cui al d.Lgs. 2 febbraio 2006, numero 40, articolo 27, comma 2 e della L. 18 giugno 2009, numero 69, articolo 58, alla disciplina di cui agli articolo 360 c.p.c. e segg. come risultanti per effetto del cit. d.Lgs. numero 40 del 2006. 2. È infondata la questione pregiudiziale di inammissibilità, formulata da parte resistente per essere stato proposto il ricorso da soggetto diverso dal destinatario della sentenza e, cioè la Ferrocementi Costruzioni Generali s.a.s. di Rocco Donato Colangelo & amp C Invero - posto che dalla documentazione allegata al ricorso ex articolo 372 cod. proc. civ. risulta intervenuta la cancellazione di detta società dal Registro delle Imprese nelle more del giudizio di merito per intervenuto scioglimento, senza messa in liquidazione - deve ritenersi che le relative azioni, attive e passive, facciano capo al socio illimitatamente e personalmente responsabile, quale è, per l'appunto, l'odierno ricorrente e ciò in considerazione del venir meno della soggettività e della capacità giuridica limitata della società di persone, parallelo all'effetto costitutivo-estintivo della cancellazione dell'iscrizione delle società di capitali di cui all'articolo 2495 comma 2, cod. civ. così come novellato dal d.Lgs. 17 gennaio 2003, numero 6, articolo 4 . Invero, con le tre sentenze nnumero 4060, 4061 e 4062 in data 22 febbraio 2010, le SS.UU. di questa Corte hanno affermato la verificazione dell'effetto estintivo per effetto della cancellazione - così per le società di capitali come di quelle di persone - al di là del carattere costitutivo/dichiarativo delle forme rispettive di pubblicità, nonché la cessazione della capacità del soggetto-società a far data dal 1 gennaio 2004, per le cancellazioni avvenute, come quella in oggetto, in epoca anteriore. Rinviando alle argomentazioni svolte funditus nelle richiamate pronunce del Supremo Consesso, è qui sufficiente rimarcare l'evidente parallelismo esistente nella disciplina delle azioni dei creditori sociali dettata, rispettivamente, dagli articolo 2312 e 2324 cod. civ., con il riconoscimento, di norma, della responsabilità illimitata e personale dei soci e dall'articolo 2495 cod. civ., a mente del quale, “ferma restando l’estinzione”, i creditori sociali insoddisfatti possono fare valere le loro ragioni verso i soci, salve, ovviamente, le differenze conseguenti alla diversità dei tipi societari che - per le società di capitali - comportano, sotto il profilo sostanziale, la limitazione della responsabilità alle somme riscosse in base al bilancio di liquidazione e, sotto quello processuale, la peculiarità della notifica delle domande infrannuali . Con il che risulta convalidata la presunzione del venire meno della limitata capacità e della legittimazione delle società di persona - con la decorrenza sopra indicata - anche se perdurino rapporti o azioni in cui esse sono parti, con conseguente legittimazione del socio illimitatamente responsabile a proseguire le stesse azioni. Non appare superfluo aggiungere che, nel caso all'esame, devono ritenersi coperte da giudicato interno le questioni relative alla vocatio in ius della società nel precedente grado del giudizio, al quale, peraltro, ha partecipato proprio l'odierno ricorrente, seppure costituitosi come rappresentante della stessa società. In definitiva il ricorso del C. deve ritenersi ammissibile in applicazione del seguente principio in tema di società commerciali di persone nella specie, una società in accomandita semplice la lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 2495, secondo comma cod. civ., come modificato dall'articolo 4 del d. Lgs. 17 gennaio 2006, numero 6 nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione delle società di capitali , comporta che la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della capacità e soggettività limitata delle società stesse, nei medesimi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali con la conseguenza che, nell'ipotesi che perdurino rapporti o azioni in cui esse sono parti, la legittimazione a proseguire le azioni stesse si trasferisce in capo al socio illimitatamente responsabile. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 348 e 358 cod. proc. civ A tal riguardo il ricorrente osserva che, dopo la notifica di un primo atto di appello in data 13.03.2004 con fissazione dell'udienza di comparizione per il 26.05.2004, nessuna delle parti si era costituita, con la conseguenza che l'appello della F.lli Satriani e C. andava dichiarato improcedibile, a nulla rilevando che fosse stato notificato altro atto di appello in data 24.03.2004 con fissazione dell'udienza per il 18.06.2004, dal momento che l'iscrizione a ruolo della causa e, quindi, la costituzione dell'appellante era avvenuta in data 30.03.2004, e, quindi, oltre il termine di 10 gg di cui all'articolo 165 cod. proc. civ. rispetto al primo atto di appello . 2.2. Il motivo - che, come risulta dai quesiti di diritto a corredo dello stesso, muove dall'erroneo presupposto che vi sia stata un'inammissibile riassunzione dell'appello, nonostante l'improcedibilità del gravame - è infondato. Invero la sentenza impugnata, escludendo l’improcedibilità dell'appello, si è adeguata alla regola per cui il principio di consumazione dell'impugnazione - secondo un'interpretazione conforme ai principi costituzionali del giusto processo, che sono diretti a rimuovere, anche nel campo dei gravami, gli ostacoli alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, rifuggendo formalismi rigoristici - impone di ritenere che, fino a quando non intervenga una declaratoria di improcedibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva e si sia svolto regolare contraddittorio tra le parti ex multis cfr. Cass. 18 luglio 2011, numero 15721 Cass. 16 novembre 2005, numero 23220 . È stato in particolare osservato che la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo, non consuma il potere di impugnazione, atteso che la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente, per cui, in mancanza di tale preesistente declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un'altra impugnazione di contenuto identico o diverso in sostituzione della precedente viziata, purché il relativo termine non sia decorso. Per la verifica della tempestività della seconda impugnazione, occorre, poi, aver riguardo non al termine annuale, ma a quello breve, il quale, solo in difetto di anteriore notificazione della sentenza appellata, può farsi decorrere dalla data di proposizione della prima impugnazione che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata Cass. 12 novembre 2010, numero 22957 . E poiché, nel caso di specie, la sentenza di primo grado non era stata notificata, come risulta da quella all'esame, l'appello notificato il 24.03.2004 era sicuramente tempestiva, avuto riguardo alla data della notificazione della prima impugnazione. 4. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio articolo 360 numero 5 cod. proc. civ. . Al riguardo parte ricorrente deduce di avere provato in modo certo l'inadempimento della F.lli Satriani relativamente ad un precedente intervento sulla trivella di proprietà della Ferrocemento e, di conseguenza, di non dovere alcun corrispettivo per la riparazione, il cui pagamento è stato richiesto con il ricorso per ingiunzione. 4.1. Il motivo è inammissibile, perché non si conclude e neppure contiene la chiara indicazione del punto controverso e della decisività del vizio, come previsto dall'articolo 366 bis seconda parte cod. proc. civ. in relazione all'articolo 360 numero 5 cod. proc. civ Secondo la consolidata interpretazione di questa Corte la norma deve intendersi nel senso che il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione va dichiarato inammissibile qualora non sia stato formulato il cd. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l'indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la ratio che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l'errore commesso dal giudice di merito Cass. 18 novembre 2011, numero 24255 . Ma - anche a prescindere da quanto sopra - il motivo risulta inammissibile, perché, attraverso la surrettizia censura del vizio motivazionale, si rivela sostanzialmente finalizzato ad una non più consentita rivisitazione delle risultanze processuali, le quali, per il vero, risultano oggetto di una rigorosa e attenta disamina da parte del giudice a quo. 5. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli articolo 2735 co. 1 cod. civ. e 229 cod. proc. civ Al riguardo parte ricorrente deduce, articolando il relativo quesito, che “la confessione spontanea resa alla presenza della controparte e di un terzo pubblico ufficiale ed ausiliario del giudice, c.t.u.”, ha lo stesso valore probatorio della confessione giudiziale e, quindi, efficacia vincolante di prova legale. 5.1 Il motivo - anche a prescindere dall'inadeguatezza del quesito, in quanto non contiene alcun riferimento all'impianto motivazionale della sentenza impugnata e anzi, introduce, un elemento di assoluta novità, quale “la presenza della controparte”, al momento della presunta confessione, che non si rinviene nella stessa sentenza - non merita accoglimento. La decisione è, infatti, conforme al principio, che va qui ribadito, secondo cui l’affermazione della parte o, se questa è una società, del suo legale rappresentante, di fatti a sé sfavorevoli resa al consulente tecnico d'ufficio, considerato come terzo al di fuori del processo, integra una confessione stragiudiziale liberamente apprezzabile dal giudice, ai sensi dell'articolo 2735, primo comma, c.c., con apprezzamento che, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità Cass. 11 dicembre 2003, numero 18987 Cass. 4 marzo 1991, numero 2231 . E in tale prospettiva il giudice di appello è pervenuto al convincimento che - alla luce delle complessive risultanze probatorie e, segnatamente, della prova orale - non fosse possibile ascrivere alle dichiarazioni del legale rappresentante della F.lli Satriani il valore di prova della circostanza che le riparazioni, di cui era chiesto il corrispettivo, costituissero ripetizione di un precedente intervento mal eseguito. 6. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione degli articolo 112 e 346 cod. proc. civ. per omesso esame di domande ed eccezioni e ciò per avere il giudice di appello ritenuto abbandonata l'eccezione di inidoneità della fattura ai fini della prova del monitorio. 6.1. Il motivo è inammissibile, perché si conclude con un quesito astratto chiedendo a questa Corte di dire “se la presunzione di rinuncia alle domande ed eccezioni nel giudizio di appello, derivante dal disposto dell'articolo 346 c.p.c., si verifichi o meno quando la parte con un semplice richiamo, purché espresso e non equivoco, ripropone tali domande ed eccezioni e se tale richiamo possa o meno ritenersi sufficiente ai fini della riproposizione di una domanda ed un'eccezione sollevata in primo grado e non esaminata” privo di correlazione con la fattispecie all'esame e con le ragioni della decisione. Il motivo stesso è privo di specificità, perché prescinde totalmente dalla ragione decisoria individuata nella circostanza dell'insufficienza, agli effetti del superamento della presunzione di abbandono, di un richiamo generico e indistinto alle difese di primo grado. La decisione risulta, dunque, conforme a principio acquisito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex articolo 346 cod. proc. civ. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse e, tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice ex multis Cass. 11 maggio 2009, numero 10796 . 7. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell'articolo 92 cod. proc. civ. per non avere il Tribunale tenuto conto della soccombenza reciproca, derivante dal fatto che era stata rigettata la richiesta di risarcimento danno da svalutazione monetaria formulata da parte opposta. 7.2. Il motivo è inammissibile, anche a prescindere dall'inidoneità dei quesiti. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'individuazione del soccombente si compie in base principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi Cass. 27 novembre 2006, numero 25141, m. 595483 . Ne consegue che anche la soccombenza solo parziale può giustificare la condanna alle spese, non essendo censurabile in Cassazione la mancata compensazione, che è rimessa al prudente ed insindacabile apprezzamento del giudice di merito Cass. 2 luglio 2008, numero 18173 . In conclusione il ricorso va rigettato. 8. Relativamente alla richiesta di liquidazione delle spese del procedimento ex articolo 373 cod. proc. civ. formulata da parte controricorrente nella memoria ex articolo 378 cod. proc. civ., si osserva che l’istante ha depositato gli atti relativi al procedimento, unitamente alla memoria, ma senza notificarne un elenco alla controparte. E poiché quest'ultima non è comparsa all'udienza e, quindi, non ha preso alcuna posizione su di essi, detti atti non sono esaminabili dalla Corte e, pertanto, l'istanza di liquidazione delle spese del detto procedimento è da rigettare per difetto di documentazione alla stregua del seguente principio di diritto con esclusione del caso di accoglimento del ricorso con rinvio al giudice di merito - competente alla liquidazione delle spese anche per la fase del giudizio di cassazione - nel giudizio di legittimità può essere chiesta alla Corte di cassazione anche la liquidazione delle spese sostenute, davanti al giudice di appello, per lo svolgimento della procedura di sospensione dell'esecuzione della sentenza ai sensi dell'articolo 373 cod. proc. civ. tuttavia, affinché sia rispettato il principio del contraddittorio, tale richiesta è esaminabile a condizione che l'interessato produca, nei termini di cui all'articolo 372, secondo comma, cod. proc. civ., una specifica e documentata istanza, comprensiva dei relativi atti, in modo da offrire alla controparte la possibilità di interloquire sul punto Cass. 11 febbraio 2009, numero 3341 . Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.