La posizione processuale dell’opponente a decreto ingiuntivo continua ad apparire come particolarmente accidentata tanto che sarebbe opportuno far precedere le norme sul procedimento di ingiunzione da un avvertimento del tipo “ pericolo strada dissestata ”. Per rendere insonni le notti dell’opponente non è stato sufficiente, nel recente periodo, l’intervento delle Sezioni Unite sul termine di costituzione dell’opponente Cass. Sez. Unite numero 19246/2010 e il successivo intervento del legislatore l. numero 218/2011 .
Ed il Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana con la sentenza del 23 giugno 2012 riaccende il dibattito in realtà mai sopito sulle modalità della chiamata in causa da parte dell’opponente a decreto ingiuntivo Il giudizio di opposizione è a parti invertite. Non v’è dubbio, infatti, che - secondo la classica formula - l’opponente a decreto ingiuntivo assuma la posizione formale di attore, ma sostanzialmente di convenuto oggetto del giudizio di opposizione è la domanda di condanna formulata dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ugualmente non mi sembra possano esistere dubbi su ciò, che a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo si apre un processo a cognizione piena ed esauriente che si svolge secondo il modello di cui al secondo libro del codice di procedura civile. La chiara lettera del secondo comma dell’articolo 645 cod. proc. civ. fugherebbe ogni dubbio dal momento che «in seguito all’opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito». La chiamata in causa del terzo. Senonché, come spesso accade, la formula “dell’attore in senso formale e del convenuto in senso sostanziale” per descrivere specialmente con riferimento all’onere della prova la posizione dell’opponente ha portato la giurisprudenza ad interrogarsi anche sulle modalità della chiamata in causa di un terzo da parte dell’opponente. Così, ferma l’ammissibilità in astratto della chiamata in causa del terzo da parte dell’opponente il problema è caduto sulla necessità oppure non di chiedere al giudice con l’atto di opposizione l’autorizzazione alla chiamata del terzo in giudizio. L’opponente deve chiedere l’autorizzazione. Per la giurisprudenza di legittimità «essendo la posizione dell'opponente quella sostanziale di un convenuto, detto atto, non diversamente da quanto accade per la comparsa di riposta in un normale processo di cognizione, potrebbe solo contenere la proposizione della chiamata in causa e la relativa richiesta, ma su di essa dovrebbe provvedere il giudice con lo spostamento dell'udienza a mente dell'articolo 269 c.p.c., comma 2”» In mancanza di richiesta di autorizzazione, l’opponente decade dalla possibilità di chiamare, in un momento successivo, il terzo. e l’opinione minoritaria. Sebbene la posizione maggioritaria della giurisprudenza sia seguita anche dai giudici di merito ad esempio, Trib. Modena 5 aprile 2012 e Trib. Bari 18 ottobre 2010 , esiste una parte minoritaria della giurisprudenza di merito ex multis , Trib. Milano, 28 novembre 2002, Trib. Milano, 28 settembre 2005, Trib. Torino 26 febbraio 2008, C. Appello Firenze, 19 ottobre 2005 secondo cui non sarebbe necessario per l’opponente ottenere la previa autorizzazione del giudice per citare il terzo che, quindi, potrà essere citato direttamente all’udienza fissata dall’opponente oppure in quella differita dal giudice su richiesta dell’opponente Trib. Milano, 16 febbraio 2006 . Orbene, la sezione distaccata di Civita Castellana sembra collocarsi ma secondo me non è così nel solco delle decisioni appena ricordate afferma momento che, a suo giudizio, occorre tenere conto della posizione sostanziale delle parti con la conseguenza che la citazione in opposizione rappresenta la comparsa di costituzione e risposta del giudizio ordinario. Giudizio ordinario dove il convenuto che intende chiamare in causa un terzo deve soltanto formulare in quella sede la richiesta di differimento dell’udienza senza che il giudice abbia alcun potere di non autorizzare la chiamata. Economia processuale e semplicità delle forme. E inoltre, osserva sempre il Tribunale, con specifico riferimento al giudizio di opposizione, non avrebbe senso richiedere lo spostamento dell’udienza essendo lo stesso opponente-convenuto in senso sostanziale a fissare in citazione l’udienza di prima trattazione, è più coerente con le linee generali del sistema che sia l’opponente stesso a citare, oltre al ricorrente che ha ottenuto il decreto, anche il terzo che si intende chiamare in causa. Diversamente «l’opponente dovrebbe comunque attendere l’udienza di prima trattazione per ottenere l’autorizzazione e successivamente dovrebbero essere concessi gli ulteriori termini di legge per la citazione del terzo 90+90 , con inutile dispendio di tempi rispetto alla soluzione ben più semplice della citazione diretta e immediata, oltre che dell’opposto, anche del terzo ». Sono, quindi, ragioni di economia processuale e semplicità delle forme che sorreggono in buona sostanza la motivazione del giudice laziale circa la superfluità del meccanismo ordinario. Cosa accade, però, quando il giudizio di opposizione - in ragione della materia trattata - segue il rito del lavoro o quello locatizio come nel caso oggetto del provvedimento in esame? Secondo il Tribunale - sulla scorta di un precedente recente della Suprema Corte - l’opponente deve chiedere l’autorizzazione al giudice che deve provvedere, anche implicitamente, sulla richiesta con il decreto. In assenza di rigetto esplicito è come se il giudice avesse autorizzato e, quindi, l’opponente deve - a pena di decadenza - notificare anche al terzo per l’udienza così fissata. Quell’autorizzazione non necessaria per la prima parte della motivazione, diviene fondamentale nella seconda e decisiva parte della sentenza. Qualche considerazione finale. Detto ciò, mi sembrano opportune due osservazioni. La prima osservazione è che la sentenza della Cassazione richiamata in motivazione e, cioè, Cass. numero 7256/12 aveva ritenuto applicabile il principio secondo cui è sempre necessaria l’autorizzazione del giudice. Aveva poi declinato quel principio tenendo conto della peculiarità del giudizio introdotto con ricorso anziché con citazione. Ed infatti, in quel caso sulla richiesta provvede il giudice inaudita altera parte con il decreto che fissa l’udienza salvo che non si sia riservato ogni provvedimento. Ne deriva che la sentenza della sezione distaccata di Civita Castellana, in realtà, aderisce all’opinione maggioritaria l’affermazione della superfluità dell’autorizzazione nei giudizi di opposizione che iniziano con citazione è soltanto un obiter dictum peraltro contraddetto dal vero principio di diritto ricavabile secondo il quale occorre sempre l’autorizzazione. La seconda considerazione è che l’orientamento contrario alla giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente era fondato anche sulla considerazione che il giudice a seguito della richiesta del convenuto di chiamare un terzo in causa non aveva alcun margine di discrezionalità. Anche quella motivazione deve essere oggi rivista nella sua idoneità a contraddire all’opinione maggioritaria in considerazione dell’insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione resa in quella composizione per motivi di giurisdizione secondo cui, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo è discrezionale e la scelta dipende da esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Ne deriva che, a leggere la giurisprudenza maggioritaria - e senza prendere posizione sulla fondatezza delle rispettive tesi - sarebbe opportuno seguire l’opinione maggioritaria, onerando l’opponente a decreto ingiuntivo di chiedere sempre e comunque nella citazione e nel ricorso l’autorizzazione alla chiamata in causa del terzo. Autorizzazione che il giudice concederà nel rito ordinario differendo l’udienza già fissata nell’opposizione ovvero, nel rito del lavoro o delle locazioni, con l’adozione del decreto. E ciò per questioni di certezza e stabilità nell’applicazione delle regole processuali che è un bene di indubitabile valore per valorizzare il principio della strumentalità del processo rispetto alla tutela del diritto sostanziale.
Tribunale di Viterbo, sez. distaccata di Civita Castellana, ordinanza 23 giugno 2012 giudice dott. Cesare Trapuzzano Fatto e diritto Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – chiamata del terzo da parte dell’opponente – citazione diretta del terzo – sussiste nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente è comunque convenuto in senso sostanziale, e dunque, in punto di chiamata del terzo, non ha senso che la chiamata sia condizionata da un provvedimento di autorizzazione, posto che nei giudizi ordinari, qualora il convenuto intenda chiamare in causa un terzo, basta che formuli la richiesta nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata poiché nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo non ha senso richiedere lo spostamento dell’udienza, in quanto è lo stesso opponente-convenuto in senso sostanziale a fissare in citazione l’udienza di prima trattazione, è più coerente con le linee generali del sistema che sia l’opponente stesso a citare, oltre al ricorrente che ha ottenuto il decreto, anche il terzo che si intende chiamare in causa né questo meccanismo viola il principio di necessaria corrispondenza tra parti della fase monitoria e parti della fase di opposizione a cognizione piena poiché l’ingiunto-opponente deve indefettibilmente evocare in causa il beneficiario-ingiungente, quale parte necessaria del giudizio, ed eventualmente può citare altre parti, ma appunto in qualità di terzi tra l’altro, la necessità che la chiamata in causa del terzo da parte dell’opponente sia subordinata ad un provvedimento autorizzativo del giudice, da rilasciare all’udienza di prima trattazione, si pone altresì in contrasto con il principio di economia processuale poiché l’opponente dovrebbe comunque attendere l’udienza di prima trattazione per ottenere l’autorizzazione e successivamente dovrebbero essere concessi gli ulteriori termini di legge per la citazione del terzo 90+90 , con inutile dispendio di tempi rispetto alla soluzione ben più semplice della citazione diretta e immediata, oltre che dell’opposto, anche del terzo Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – chiamata del terzo da parte dell’opponente – citazione diretta del terzo – giudizio introdotto mediante ricorso e successivo decreto – sussiste quando il giudizio di opposizione deve essere introdotto con ricorso vedi materie del lavoro e delle locazioni , come ha chiarito di recente la giurisprudenza di legittimità cfr. cass. civ., 15 maggio 2012, numero 7526 , il decreto di fissazione dell’udienza, con la concessione di un termine per la notifica, autorizza l’opponente a evocare in giudizio sia il beneficiario del decreto ingiuntivo sia il terzo, salvo che il medesimo decreto non contenga esplicite riserve sul punto. Il giudice a scioglimento della riserva di cui al processo verbale di udienza che precede in data 18 maggio 2012 decorso il termine concesso di giorni 20 per il deposito di note lette le note illustrative depositate da parte opponente in data 7 giugno 2012 sulla chiamata in causa del terzo a cura dell’opponente in ordine all’istituto della chiamata in causa del terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando il giudizio ordinario a cognizione piena sia introdotto da citazione, si fronteggiano, sia nella giurisprudenza di legittimità che di merito, due orientamenti 1. secondo il primo orientamento, maggioritario, la chiamata in causa del terzo a cura dell’opponente esige l’istanza di autorizzazione, da avanzare a pena di decadenza nella citazione introduttiva del giudizio, poiché il terzo non può essere evocato in giudizio né direttamente, attraverso la citazione estesa anche al terzo, oltre che al beneficiario del provvedimento monitorio, né attraverso la richiesta di spostamento dell’udienza ex articolo 269, secondo comma, c.p.c. cfr. cass. 1.03.2007, numero 4800 cass. 16.07.2004, numero 13272 cass. 27.01.2003, numero 1185 cass. 5.03.2002, numero 3156 cass. 27.06.2000, numero 8718 e nella giurisprudenza di merito trib. reggio emilia 7.06.2012 trib. varese 5.02.2010 , con l’effetto che il giudice dovrebbe disporre sull’autorizzazione alla prima udienza di trattazione 2. secondo l’orientamento minoritario, invece, la chiamata del terzo può avvenire direttamente a cura dell’opponente mediante citazione anche del terzo cfr. cass. 20.10.2006, numero 22528 implicitamente cass. 5.05.1999, numero 4470 cass. 2.04.1975, numero 1188 cass. 5.06.1959, numero 1689 e nella giurisprudenza di merito trib. torino 8.10.2008 trib. torino 26.02.2008 , senza che la relativa chiamata sia subordinata ad un provvedimento autorizzativo del giudice quanto al primo orientamento, si osserva che le premesse del ragionamento sviluppato, ai fini di raggiungere la conclusione indicata, non appaiono coerenti con la soluzione offerta del problema ora, se l’opponente è comunque convenuto in senso sostanziale, non ha senso che la chiamata del terzo sia condizionata da un provvedimento di autorizzazione, posto che nei giudizi ordinari, qualora il convenuto intenda chiamare in causa un terzo, basta che formuli la richiesta nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in questo caso, il giudice non ha alcun potere di non autorizzare la chiamata ma dovrà limitarsi a verificare che la comparsa sia stata tempestivamente depositata almeno 20 giorni prima dell’udienza fissata in citazione e che sia stata fatta espressa istanza di spostamento dell’udienza di prima trattazione ex articolo 269, secondo comma, c.p.c. viceversa, l’autorizzazione, quale provvedimento discrezionale del giudice, è richiesta quando sia l’attore a richiedere la chiamata del terzo, all’esito della costituzione del convenuto, ex articolo 269, terzo comma, c.p.c. poiché nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo non ha senso richiedere lo spostamento dell’udienza, in quanto è lo stesso opponente-convenuto in senso sostanziale a fissare in citazione l’udienza di prima trattazione, è più coerente con le linee generali del sistema che sia l’opponente stesso a citare, oltre al ricorrente che ha ottenuto il decreto, anche il terzo che si intende chiamare in causa né questo meccanismo viola il principio di necessaria corrispondenza tra parti della fase monitoria e parti della fase di opposizione a cognizione piena poiché l’ingiunto-opponente deve indefettibilmente evocare in causa il beneficiario-ingiungente, quale parte necessaria del giudizio, ed eventualmente può citare altre parti, ma appunto in qualità di terzi tra l’altro, la necessità che la chiamata in causa del terzo da parte dell’opponente sia subordinata ad un provvedimento autorizzativo del giudice peraltro, a senso unico, poiché non sembra che il giudice possa valutare le ragioni poste a fondamento della chiamata , da rilasciare all’udienza di prima trattazione, si pone altresì in contrasto con il principio di economia processuale poiché l’opponente dovrebbe comunque attendere l’udienza di prima trattazione per ottenere l’autorizzazione e successivamente dovrebbero essere concessi gli ulteriori termini di legge per la citazione del terzo 90+90 , con inutile dispendio di tempi rispetto alla soluzione ben più semplice della citazione diretta e immediata, oltre che dell’opposto, anche del terzo ma in ogni caso queste considerazioni assumono contorni in parte diversi quando il giudizio di opposizione debba essere introdotto con ricorso vedi materie del lavoro e delle locazioni , come nella fattispecie in questo caso, come ha chiarito di recente la giurisprudenza di legittimità cfr. cass. 15.05.2012, numero 7526 , citata dallo stesso opponente nelle memorie autorizzate, il decreto di fissazione dell’udienza, con la concessione di un termine per la notifica, autorizza l’opponente a evocare in giudizio sia il beneficiario del decreto ingiuntivo sia il terzo, salvo che il medesimo decreto non contenga esplicite riserve sul punto in mancanza di riserve, tale decreto di fissazione dell’udienza e di previsione del termine di legge per la notifica, importa implicita autorizzazione alla chiamata del terzo sicché il decreto del 13.07.2010 non conteneva alcuna riserva sulla chiamata del terzo, con la conseguenza che l’opponente avrebbe dovuto evocare in giudizio il terzo indicato, quale convenuto, unitamente all’opposto, con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto, il che non è avvenuto senza giusta causa, con la conseguenza che l’opponente è decaduto dalla facoltà di evocarlo nel prosieguo del giudizio un’ultima annotazione sul punto appare indispensabile l’inammissibilità della richiesta di autorizzazione della chiamata di terzo nell’odierno giudizio ha una valenza meramente processuale per l’effetto, sul piano sostanziale, tale delibazione non impedirà certo all’opponente di far valere le proprie ragioni verso il terzo indicato in separato giudizio sulla richiesta di revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, disposta ai sensi dell’articolo 648 c.p.c. con ordinanza emessa e depositata in data 3.06.2011, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all’esito della costituzione del contraddittorio ebbene, l’articolo 648 c.p.c. definisce espressamente l’ordinanza che deliba sull’istanza di concessione della provvisoria esecuzione come non impugnabile pertanto, ai sensi dell’articolo 177, terzo comma, numero 2, c.p.c., la concessa provvisoria esecuzione non può essere revocata in corso di causa la sedes materiae in cui le eccezioni dell’opponente possono essere fatte valere ai fini della eventuale revoca definitiva del decreto, quale possibile fisiologica conclusione del giudizio, è quella decisoria sicché, l’istanza di revoca in questa sede è inammissibile sulle richieste di prova orale costituenda avanzate da parte opponente nel ricorso introduttivo del giudizio la causa appare matura per la decisione sulla scorta dei documenti in atti i documenti in atti appaiono sufficienti ai fini della qualificazione del rapporto negoziale controverso , con l’effetto che la prova testimoniale articolata deve essere disattesa e deve essere fissata altra udienza di discussione orale della causa P.Q.M. visti gli articolo 106, 245, 269, 420 e 648 c.p.c. conferma la dichiarazione di inammissibilità dell’autorizzazione alla chiamata del terzo formulata dall’opponente dichiara l’inammissibilità della richiesta di revoca dell’ordinanza che ha disposto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto dichiara la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e, per l’effetto, rigetta le richieste di prova testimoniale diretta avanzate da parte opponente nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio fissa per la discussione orale della causa l’udienza in data 14 maggio 2013, ore 10 30.