L'atto di appello va notificato presso il domicilio del procuratore costituito, previa verifica dell'indirizzo

Lo spostamento del procuratore costituito non impedisce automaticamente la notifica per caso fortuito o forza maggiore, occorrendo a tal pro che il professionista migrante abbia completamente omesso o comunicato tardivamente lo spostamento all'ordine di appartenenza, solo tali ultime circostanze possono consentire la rimessione in termini.

La notifica dell'atto di appello presso il procuratore costituito va effettuata nel domicilio eletto nel giudizio, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell'albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire dei termini di impugnazione. Il caso. Parte attrice, rivolgendosi alla compagnia assicurativa designata dal EGVS, formulava richiesta di risarcimento danni derivanti da pirata della strada non identificato. Il giudice di prime cure, rigettava la domanda, per l'effetto, parte attrice proponeva appello. Il Tribunale, rilevando che la notifica dell'atto di impugnazione era stata eseguita oltre il termine lungo, rigettava l'appello e lo dichiarava inammissibile. Parte attrice proponeva ricorso per cassazione. La notifica dell'atto di appello deve avvenire nel luogo in cui controparte ha eletto domicilio o residenza. Altrimenti, deve avvenire presso il procuratore costituito. Nel caso in questione, era accaduto che il procuratore della parte appellata aveva spostato il proprio domicilio professionale nonché la sede dello studio. In ragione di tale trasferimento, la prima notifica dell'atto di appello non si era perfezionata per irreperibilità, mentre, ben oltre il termine lungo, la notifica si era perfezionata presso il nuovo indirizzo. Con questa motivazione il Tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello. Il termine per proporre appello può essere breve o lungo. Il primo è di trenta giorni decorrenti dal momento della notifica della sentenza il secondo, ex modifica operata con il D.Lgs. numero 69/2009, di sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza. Parte appellante articola le proprie difese sostenendo di aver depositato l'atto di appello nei termini di legge, precisando che la tempestività della notifica deve essere individuata avendo a mente il momento in cui l'atto viene depositato nelle mani dell'ufficiale giudiziario «A seguito della sentenza numero 477 del 2002 della Corte cost. la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario » Cass. Civ. numero 2320/2011 . Verificare il domicilio professionale prima della notifica. La Suprema Corte ha chiarito che non è sufficiente eseguire la notifica all'indirizzo conosciuto del procuratore costituito, ma è opportuno, prima della notifica, verificare la correttezza dello stesso. Tale attività, chiarisce la corte, è una attività semplice ed immediata, infatti, è sufficiente riscontrare i recapiti con semplice accesso all'albo professionale. Certamente non si tratta di un obbligo ma di una regola di prudenza e diligenza in assenza della quale il rischio della notifica grava sul notificante e non certo sul destinatario. In tal senso «La notifica presso il procuratore costituito va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell'albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l'intero, dei termini di impugnazione » Cass. Civ. numero 3818/2009 . Rimessione in termini. Nel caso in cui la notifica dell'atto di impugnazione non si sia perfezionata nei termini di legge, la parte interessata, può essere rimessa in termini. A tal fine, deve depositare la prova della mancata notifica unitamente ad istanza che individui e documenti i motivi di forza maggiore o di caso fortuito che hanno impedito la notifica. Dunque, la rimessione in termini non sarà autorizzata per qualsiasi ritardo ma soltanto per quelli imputabili a caso fortuito o forza maggiore. Nel caso in questione, la corte ha riscontrato che l'atto di appello era stato notificato all'indirizzo del procuratore costituito presente in atti, che il difensore avversario aveva spostato la sede dello studio professionale con regolare e tempestiva comunicazione all'ordine professionale di appartenenza, che presso il nuovo indirizzo era stata compiuta la seconda notifica. Sotto questo profilo, i giudici hanno ritenuto che lo spostamento del procuratore costituito non impedisce automaticamente la regolare notifica e men che meno può essere addotto quale motivo impeditivo riconducibile a caso fortuito o a forza maggiore, occorrendo a tal pro che il professionista migrante abbia omesso o comunicato tardivamente - in favore del dell'Ordine di appartenenza - lo spostamento, solo tali ultime circostante - non rilevate nel caso de quo - possono consentire la rimessione in termini. Inoltre, i togati hanno rilevato anche il mancato deposito di istanza di rimessione in termini e relativa documentazione probatoria. In definitiva, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermato la sentenza del tribunale che dichiarava l'inammissibilità dell'appello e condannato alla refusione delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 12 giugno – 5 luglio 2012, numero 11294 Presidente Preden – Relatore Amendola Svolgimento del processo e motivi della decisione E stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti. Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti, osserva 1. A.M.S L. convenne innanzi al Giudice di Pace di Napoli Assicurazioni Generali s.p.a., quale impresa designata dal E.G.V.S., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto di un sinistro stradale verificatosi in ., per colpa del conducente di un veicolo non identificato. La convenuta, costituitasi in giudizio, chiese il rigetto delle avverse pretese. Con sentenza del 19 gennaio 2007 il giudice adito rigettò la domanda. Proposto gravame principale dalla soccombente, e incidentale dalla società assicuratrice, il Tribunale, in data 17 dicembre 2009, li ha dichiarati entrambi inammissibili. In motivazione ha osservato il decidente che la notifica dell'atto di appello, effettuata un prima volta il 27 febbraio 2008 e non andata a buon fine, per essersi il procuratore dell'appellata trasferito, era stata ripetuta ITI giugno successivo, con perfezionamento intervenuto il 19, nei confronti della parte personalmente, e il 20, nei confronti del medesimo procuratore ben oltre, in ogni caso, la scadenza del termine lungo di un anno. 3. Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte L.A.M.S. , formulando un solo motivo. Resiste con controricorso Assicurazioni Generali s.p.a 4. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 376, 380 bis e, 375 cod. proc. civ., per esservi rigettato. Con l'unico motivo l'impugnante denuncia violazione degli articolo 164, 184 bis e 291 cod. proc. civ., 3 e 24 della Costituzione. Sostiene che la sentenza impugnata avrebbe fatto malgoverno dell'affermazione giurisprudenziale — ribadita anche in tempi recenti delle sezioni unite della cassazione confr. Cass. civ. 18 febbraio 2009, numero 3818 - secondo cui la tempestiva consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario è condotta processuale idonea ad evitare in ogni caso alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine entro il quale la notifica deve essere eseguita. 5. Le critiche non hanno pregio. Le sezioni unite di questa Corte, chiamate a verificare, al fine di risolvere un contrasto, se, in caso di notifica dell'impugnazione presso il procuratore, l'indicazione, nella relativa richiesta, del domicilio effettivo del notificando attenga al momento perfezionativo del procedimento per il notificante ovvero per il destinatario, hanno affermato, all'esito di un completo esame del quadro normativo di riferimento, che l'indicazione del domicilio professionale cfr. R.D.L. numero 1578 del 1933, articolo 17 o della sede dell'ufficio cfr. R.D. numero 37 del 1934, articolo 68 del procuratore, in quanto essenziale alla validità e all'astratta efficacia della richiesta di notifica, costituisce adempimento preliminare che non può non essere posto a carico del notificante, il quale peraltro è in grado di assolverlo agevolmente attraverso un semplice accesso all'albo professionale che a tale onere corrisponde l'assunzione, da parte del notificante, del rischio dell'esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo che alla fase del perfezionamento della notifica per il destinatario con conseguente necessità di reperire nell'ordinamento strumenti idonei a consentire al notificante di superare gli ostacoli frappostisi, non per sua colpa, all'esercizio del diritto di impugnazione , attengono le sole ipotesi in cui la notifica presso il procuratore non abbia raggiunto il suo scopo per caso fortuito o forza maggiore, quale, ad esempio, la mancata o intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio all'ordine professionale il ritardo della sua annotazione la morte del procuratore che infine anche in queste ipotesi, ai fini della riattivazione del procedimento di notificazione, nonostante il superamento dei relativi termini perentori e decadenziali, è necessaria la proposizione di un'istanza al giudice ad quem di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notifica che siffatta istanza, per il rispetto dovuto alle dinamiche processuali, va depositata insieme all'atto contenente l'attestazione della mancata notifica, nel termine stabilito per la costituzione della parte, in caso di regolare instaurazione del contraddittorio confr. Cass. civ. sez. unumero 18 febbraio 2009, numero 3818 Cass. civ. 1 febbraio 2011, numero 2320 . 6. Venendo al caso di specie, il ricorrente, pur richiamando l'arresto del Supremo Collegio qui sinteticamente riportato, non ha tuttavia neppure allegato né la sussistenza di un ostacolo all'accertamento, mediante visura dell'albo, dell'effettivo recapito del procuratore della controparte, qualificabile in termini di caso fortuito o di forza maggiore né la presentazione di un'istanza al giudice ad quem nei modi e nei termini testé precisati. A ciò aggiungasi che dalla non contestata ricostruzione della condotta processuale della parte contenuta nella sentenza impugnata emerge che la riattivazione del procedimento notificatorio avvenne con un abnorme ritardo e rispetto all'esito negativo della prima notifica, e rispetto al compimento del termine lungo di un anno di cui all'articolo 327 cod. proc. civ In tale contesto il ricorso appare destinato al rigetto . Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente. Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese , oltre IVA e CPA come per legge.