Il decorso del termine di 48 ore dalla ricezione del verbale di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, benché sia dalla legge previsto soltanto ai fini dell’audizione dell’arrestato, deve intendersi anche riferito alla decisione sulla convalida dell’arresto.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 27357, depositata il 21 giugno 2013. Mandato d’arresto europeo pendente in capo a uno straniero. Il ricorso è stato presentato da un cittadino straniero, segnalato nel sistema di informazione Schengen S.I.S. , e arrestato dalla Polizia di Frontiera, in quanto nei suoi confronti risultava emesso dall’autorità giudiziaria greca un mandato d’arresto europeo per il reato di concorso in rapina. L’arresto è stato convalidato con provvedimento del Presidente della Corte d’appello, che ha disposto anche la misura della custodia in carcere. Il ricorrente ha sostenuto che l’audizione e la convalida erano intervenute oltre il termine di 48 ore dall’arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, con conseguente inefficacia del provvedimento coercitivo. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, poiché risulta che il termine per l’emissione del provvedimento di convalida non sia stato rispettato, infatti, benché la legge fissi il termine di 48 ore ai fini della sola audizione dell’arrestato, ad esso va certamente collegata anche la decisione sulla convalida, perché altrimenti «non avrebbe senso stabilire un termine stringente per la sola audizione e rendere indefinito il termine per la convalida». Esecuzione del provvedimento di un’autorità giudiziaria straniera. Inoltre, gli Ermellini hanno aggiunto che quando, come nel caso in esame, l’arresto viene eseguito a seguito della segnalazione nel S.I.S, tale misura precautelare si configura come atto dovuto per la polizia giudiziaria, la quale non deve verificare i presupposti di urgenza considerati, invece, nell’ambito del procedimento di estradizione, ma deve solo accertare che la segnalazione sia stata effettuata da un’autorità competente di uno Stato membro e che questa sia avvenuta nelle forme idonee. Piazza Cavour si è anche soffermata sulla necessità che la richiesta di eseguire l’arresto, sia accompagnata da argomentazioni sulla sua indispensabilità. Mentre, nel caso in esame, la motivazione in ordine al pericolo di fuga è risultata essere del tutto apparente, poiché prescinde da ogni valutazione sul rischio concreto di fuga.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 – 21 giugno 2013, numero 27357 Presidente Garribba – Relatore Fidelbo Ritenuto in fatto 1. In data 3 maggio 2013 la Polizia di Frontiera presso lo Scalo Marittimo di procedeva all'arresto di E.R. , segnalato nel sistema di informazione Schengen S.I.S. , in quanto nei suoi confronti risultava emesso dall'autorità giudiziaria greca un mandato d'arresto Europeo per il reato di concorso in rapina. L'arresto veniva convalidato il 6 maggio 2013 con provvedimento del Presidente della Corte d'appello che disponeva anche la misura della custodia in carcere. 2. E. ha proposto personalmente ricorso per cassazione. Con il primo motivo, deduce la violazione degli articolo 11 e 13 legge numero 69 del 2005, rilevando che l'audizione e la convalida sono intervenute oltre il termine di 48 dall'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, con conseguente inefficacia del provvedimento coercitivo. Il ricorrente critica l'ordinanza di convalida con cui il Presidente della Corte d'appello ha ritenuto di natura ordinatoria il termine previsto dall'articolo 13 legge cit. Inoltre, sostiene che nel computo in ore non ha rilevanza che il termine finale cada in un giorno festivo, non trovando applicazione nel caso in esame l'articolo 172 comma 3 c.p.p. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'articolo 9 legge numero 69 del 2005, rilevando che la misura cautelare applicata è priva di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Quanto al primo motivo si osserva che risulta per tabulas che non è stato rispettato il termine di 48 ore dalla ricezione del verbale di arresto 3 maggio 2013 ore 0,30 per l'emissione del provvedimento di convalida, emesso solo il 6 maggio 2013. La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel ritenere che il decorso del termine di quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, benché sia dalla legge previsto soltanto ai fini dell'audizione dell'arrestato, deve intendersi anche riferito alla decisione sulla convalida di cui al secondo comma dello stesso articolo Sez. VI, 19 dicembre 2006, numero 2833, Pranstaller Sez. VI, 21 novembre 2006, numero 40614, Arturi Sez. VI, 23 ottobre 2008, numero 42715, Kola . Deve ritenersi, infatti, che sebbene il termine considerato dall'articolo 13 comma 1 della legge cit. faccia riferimento solo all'audizione dell'arrestato, ad esso appare certamente collegata anche la decisione sulla convalida, di cui al medesimo articolo 13, comma 2 perché non avrebbe senso stabilire un termine stringente per la sola audizione e rendere indefinito il termine per la convalida. Ciò del resto si ricava anche dalla disciplina codicistica in tema di arresto in flagranza articolo 390 comma 2 c.p.p. e articolo 391 comma 7 c.p.p. , da ritenere richiamata, sia pure attraverso un rinvio generale, dalla L numero 69, articolo 39, comma 1 in tal senso, Cass., sez. VI, 26 gennaio 2006, Spinazzola . È da precisare che nel caso, come quello in esame, in cui l'arresto viene eseguito a seguito della segnalazione nel S.I.S., e quindi si atteggia come esecuzione di un provvedimento della competente autorità giudiziaria straniera, il cui valore e la cui esecutività sono recepiti dall'ordinamento interno italiano in forza dell'articolo 1 della legge, numero 69 nel quadro dello spazio giuridico comune Europeo, tale misura precautelare si configura come atto dovuto per la polizia giudiziaria articolo 11 legge numero 69/2005 la polizia giudiziaria procede all'arresto , che non deve verificare i presupposti di urgenza considerati invece in regime estradizionale dall'articolo 716 c.p.p., ma solo che la segnalazione sia stata effettuata da un'autorità competente di uno Stato membro dell'U.E. e che questa sia avvenuta nelle forme richieste disciplinate, per quello che qui interessa, dall'articolo 95 della Convenzione per l'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 . Tuttavia l'esigenza di una celere convalida da parte dell'autorità giudiziaria, anche se non collegabile al disposto dell'articolo 13, comma 3 Cost. proprio perché l'arresto è eseguito sulla base di un atto dell'autorità giudiziaria di uno stato membro della U.E. , ragionevolmente è stata affermata anche in questa fattispecie, pur basandosi su presupposti meramente formali si tratta comunque di verificare che l'arresto sia avvenuto nei casi previsti dalla legge e che non vi sia stato un errore di persona. 3.2. Riguardo al secondo motivo, premesso che l'invalidità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive, che è provvedimento del tutto indipendente e autonomo Sez. unumero , 14 luglio 1999, numero 17, Salzano , deve rilevarsi che l'applicazione della misura cautelare appare comunque sfornita di valida motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari. L'obbligo di motivazione in ordine al pericolo di fuga, che legittima l'emissione della misura cautelare ai sensi dell'articolo 9 comma 5 legge numero 69 del 2005, deve assumere connotati di concretezza ed essere plausibilmente argomentato su un ragionevole giudizio prognostico, mediante l'indicazione di circostanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte della persona richiesta. Nel caso in esame la motivazione risulta essere del tutto apparente, in quanto si afferma la necessità della custodia in carcere perché è evidente che nessun altra soluzione, almeno allo stato, consentirebbe di assicurare l'effettività della misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria greca per la rapina pluriaggravata attribuita all'interessato , concludendo che in questo modo sarebbe messa in crisi la concerta possibilità dell'eventuale consegna . Si tratta di una motivazione che prescinde da ogni valutazione sul rischio concreto del pericolo di fuga, limitandosi a considerazioni generali ed astratte sull'effettività della misura cautelare. 4. Pertanto, sia il provvedimento di convalida, che l'ordinanza di custodia cautelare devono essere annullati senza rinvio, ordinando l'immediata liberazione di R E. se non detenuto per altra causa. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 626 c.p.p P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la liberazione immediata del ricorrente se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 626 c.p.p