Un numero indeterminato di persone al di fuori del condominio. Ecco cosa fa scattare il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. I rumori molesti che infastidiscono solo i condomini, invece, non sono penalmente rilevanti.
Vicini di casa rumorosi. Sbattono la porta dell’appartamento, quella dell’ingresso condominiale, urlano per le scale e sbattono tavoli e sedie sul pavimento. Rumori molesti, insomma che, però, non configurano nessun reato se non disturbano la quiete pubblica di «un numero indeterminato di persone» al di fuori del palazzo. Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza numero 25225/2012, depositata il 26 giugno. Il caso. 3 persone dello stesso nucleo familiare vengono condannate per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone articolo 659 c.p. . A far scattare l’azione penale ci hanno pensato 5 condomini e l’amministratore. La famiglia, con i troppi rumori molesti - fuori e dentro il proprio appartamento – cagiona disturbo agli altri condomini. È la quiete pubblica che viene tutelata. Ma la faccenda non finisce qui. Infatti, i 3 si rivolgono alla Corte di Cassazione affermando che «il disturbo da essi arrecato era rimasto circoscritto all’interno delle mura condominiali, sì da non essere idoneo ad arrecare danno ad una generalità indistinta di persone». Niente di più corretto, almeno secondo i Giudici di legittimità, il quale precisano che l’elemento della contravvenzione contestata è «l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone» e, nel caso di specie, tale requisito manca. Pertanto, la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 27 aprile – 26 giugno 2012, numero 25225 Presidente Chieffi – Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28 febbraio 2011 il Tribunale di Belluno ha condannato R.F. , RE.Fr. e D.C.F. alla pena di giustizia per il reato di cui agli articolo 81, 110 e 659 c.p. avere, in concorso fra di loro, cagionato disturbo a 5 condomini dello stabile sito in OMISSIS sbattendo con violenza le porte dell'appartamento e d'ingresso condominiale, urlando immotivatamente sulle scale del condominio, nonché sbattendo tavoli e sedie sul pavimento dell'appartamento da essi occupato . 2. Il Tribunale ha fondato la penale responsabilità degli imputati sulle deposizioni rese dalle parti offese e dall'amministratore condominiale pro-tempore, oltre che sulla denuncia-querela presentata da F.C. . 3. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione R.F. , C.F. e RE.Fr. per il tramite del loro comune difensore, deducendo insussistenza della condotta materiale ad essi ascritta ed irrilevanza penale della condotta contestata. Sia essi ricorrenti che le cinque parti offese erano all'epoca tutti residenti nel medesimo condominio sito in OMISSIS e fra di essi esisteva una forte conflittualità, sfociata in numerose querele reciproche. Non era stato accertato che i rumori molesti provenissero dall'appartamento di essi ricorrenti, né era stata accertata la natura di tali rumori. Non poteva poi ritenersi sussistere nella specie il reato ad essi contestato in quanto il disturbo da essi arrecato era rimasto circoscritto all'interno delle mura condominiali, si da non essere idoneo ad arrecare danno ad una generalità indistinta di persone e la ratio dell'articolo 659 cod. penumero era proprio quella di tutelare non la quiete dei singoli cittadini, ma la quiete pubblica, intesa come tutela della collettività indistinta. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto da R.F. , C.F. e RE.Fr. è fondato. 2. La contravvenzione prevista dall'articolo 659 primo comma c.p., contestata agli odierni ricorrenti, persegue la finalità di preservare la quiete e la tranquillità pubblica ed i correlati diritti delle persone all'occupazione ed al riposo e la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che elemento essenziale di detta contravvenzione sia l'idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone cfr. Cass. 1^, 13.12.07 numero 246, rv. 238814 . 3. Nella specie in esame non risulta la sussistenza di tale essenziale elemento, essendo emerso dagli atti di causa che gli unici soggetti danneggiati dai rumori molesti causati dagli odierni ricorrenti sono stati i cinque condomini occupanti la palazzina e che detti rumori sono rimasti circoscritti all'interno di detto stabile, senza essersi mai propagati all'esterno. 4. Va pertanto ritenuto che i fatti denunciati siano privi di rilevanza penale e tali da poter trovare tutela solo in sede civile, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.