La procedura prevista dagli articolo 21 e ss. d.lgs. numero 758/1994 pagamento di una sanzione amministrativa presuppone la sussistenza di un reato già consumato e perfetto in ogni suo elemento, oggettivo e soggettivo. L’indagine sulla sussistenza dell’elemento soggettivo non si estende alla fase estintiva, che è successiva al perfezionarsi del reato ed opera su un piano oggettivo.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 1702, depositata il 15 gennaio 2015. Il caso. Il gup del tribunale di Ancona assolveva un imputato dai reati ex articolo 146, comma 3, e 159, comma 2, d.lgs. numero 81/2008 T.U. in materia di sicurezza sul lavoro perché il fatto non costituiva reato. Il pm ricorreva in Cassazione, deducendo che il pagamento tardivo dell’oblazione in forma ridotta, ai sensi dell’articolo 24 d.lgs. numero 758/1994, Reato già perfezionato. non estingueva il reato, né escludeva l’elemento soggettivo. La Corte rileva che l’imputato aveva pagato l’oblazione una settimana dopo la scadenza del termine. Gli Ermellini ricordano che la procedura prevista dagli articolo 21 e ss. d.lgs. numero 758/1994 presuppone la sussistenza di un reato già consumato e perfetto in ogni suo elemento, oggettivo e soggettivo. L’indagine sulla sussistenza dell’elemento soggettivo non si estende alla fase estintiva, che è successiva al perfezionarsi del reato ed opera su un piano oggettivo. L’eventuale ritardo nel pagamento può al massimo comportare la remissione in termini, non destrutturare un reato già perfezionato. Questo era stato l’errore del gup, che, avendo rilevato il pagamento anche se in ritardo e l’adempimento delle prescrizioni imposte all’imputato, aveva escluso l’integrazione del reato. Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rimanda la decisione al giudice di merito.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 giugno 2014 – 15 gennaio 2015, numero 1702 Presidente Fiale – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. II Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre per la cassazione della sentenza del 16/05/2013 con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di quella città, a seguito di giudizio abbreviato, ha assolto il sig. M.D.L. dal reato di cui agli articolo 146, comma 3, e 159, comma 2, lett. c , d.lgs. 9 aprile 2008, numero 81, perché il fatto non costituisce reato. 1.1.Eccepisce violazione degli articolo 24, d.lgs. 19 dicembre 1994, numero 758, 146, comma 3, e 159, comma 2, lett. c , d.lgs. 9 aprile 2008, numero 81, e 42 cod. penumero e deduce, a tal fine, che il pagamento tardivo dell'oblazione in forma ridotta di cui all'articolo 24, d.lgs. 758/94 non estingue il reato, né esclude l'elemento soggettivo. Considerato in diritto 2. II ricorso è fondato. 3. Il Giudice di Ancona ha dato atto che il pagamento dell'oblazione di cui all'articolo 24, d.lgs. 758/94, ancorché tardivo perché effettuato una settimana dopo la scadenza del termine , era intervenuto quando l'imputato aveva già ottemperato alle prescrizioni imposte, e ne ha tratto la conclusione che «il reato in contestazione non possa dirsi integrato quanto meno sotto il profilo soggettivo, dovendosi ragionevolmente ritenere che l'adempimento alle prescrizioni prima, il pagamento poi, abbiano comunque comportato l'effetto estintivo’’. 4. Si tratta di affermazione non corretta in diritto. 5. La procedura prevista dagli articolo 21 e segg., d.lgs. 758/94, presuppone la sussistenza del reato già consumato e perfetto in ogni suo elemento, oggettivo e soggettivo. L'indagine in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo non può dunque estendersi alla fase estintiva, che è successiva al perfezionarsi del reato e opera su, un piano diverso, oggettivo. L'eventuale ritardo nel pagamento, se non dovuto a colpa, può solo astrattamente comportare la remissione in termini, ma non può certo destrutturare un reato ormai già perfezionato in termini, Sez. F, numero 33598 del 23/08/2012 . 6. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ancona. P.Q.M. Annulla con rinvio la sentenza impugnata al Tribunale di Ancona.