Il rifiuto di ricevere la copia dell’atto introduttivo di un giudizio, da notificare, è ingiustificato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 138, comma 2, c.p.c., quando provenga dalla persona fisica che sia individuata come effettiva destinataria della notificazione, a prescindere dalla qualità che ne consente l’attribuzione della legittimazione passiva in quel giudizio.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 23388, depositata il 3 novembre 2014. Il fatto. La Corte d’appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l’appello perché, dato atto di aver ordinato l’integrazione del contraddittorio, aveva ritenuto che la parte appellante non vi avesse provveduto nel termine assegnato poiché il ricorso in riassunzione per integrazione del contraddittorio era stato notificato nei confronti dei convenuti, quali eredi di una persona inesistente. Riteneva che non potesse essere concesso un nuovo termine per rinnovare la notificazione, poiché l’errore era da ritenersi inescusabile. Ricorre per la cassazione della sentenza l’appellante. Il Collegio ritiene fondata la censura con cui il ricorrente sostiene errata l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui sarebbe stato giustificato il rifiuto di ricevere la notificazione dell’atto di riassunzione per integrazione del contraddittorio da parte dei destinatari perché indicati quali eredi di persona inesistente. Il rifiuto di ricevere la copia. Infatti, il rilievo svolto dal ricorrente è coerente col disposto dell’articolo 138, comma 2, c.p.c., per il quale se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione e la notificazione si considera fatta a mani proprie. La norma deve essere interpretata nel senso che il rifiuto di ricevere la copia dell’atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l’identificazione dell’autore del rifiuto con il destinatario dell’atto. Nel caso in esame, risulta dal ricorso che la notificazione dell’atto di riassunzione venne fatta agli effettivi destinatari presso gli indirizzi di residenza di ciascuno. L’ufficiale giudiziario, infatti, attestò nella relazione di notificazione che un destinatario, in persona, rifiutò la notificazione «dopo essere stato edotto del contenuto dell’atto in quanto dichiara di non essere erede della persona indicata in atti» così come l’altro destinatario, recatosi di persona all’ufficio postale, rifiutò di ricevere il plico con la stessa motivazione. L’erronea indicazione del prenome della de cuius non investe la validità della notificazione. Prosegue la Corte, affermando che, perché si abbia una notificazione c.d. virtuale ai sensi dell’articolo 138, comma 2, c.p.c., è necessario che il rifiuto non sia giustificato. Nel caso di specie, l’individuazione della qualità di destinatari della notificazione non rileva ai fini della validità della notificazione. Infatti, l’incertezza che ne comporta la nullità è quella concernente l’identificazione della persona fisica che sia destinataria della notificazione stessa e tale identificazione va effettuata tenendo conto di nome, cognome e residenza. Nel caso in oggetto si è avuta solo l’erronea indicazione del prenome della de cuius, nella cui qualità di eredi gli effettivi destinatari della notificazione erano chiamati in giudizio. Si tratta di un elemento che non investe la validità della notificazione. Sulla base di queste ricostruzione, la S.C. conclude ritenendo errata la sentenza impugnata che ha ritenuto non esattamente individuati i destinatari della notificazione e quindi non validamente compiuta quest’ultima, malgrado il rifiuto da loro opposto. Decide, pertanto, per la cassazione della sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 2 luglio – 3 novembre 2014, numero 23388 Presidente Finocchiaro – Relatore Barreca Svolgimento del processo 1.- Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma, pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione numero 4247108, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da M.A. avverso la sentenza del Pretore di Roma numero 7013197, compensando tra le parti le spese del primo giudizio d'appello, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio. 1.1- La Corte d'Appello, dato atto di aver ordinato l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'articolo 331 cod. proc. civ., con ordinanza data all'udienza del 27 marzo 2012, ha ritenuto che la parte appellante non vi avesse provveduto nel termine assegnato poiché il ricorso in riassunzione per integrazione del contraddittorio era stato notificato nei confronti di F. e G. L.C., quali eredi di Ad.L.V., persona inesistente, invece che quali eredi di A.L.V Ha altresì ritenuto che non potesse essere concesso un nuovo termine per rinnovare la notificazione, poiché l'errore era da ritenersi inescusabile, ed anzi imputabile all'appellante, in quanto l'appellato già costituito, A.L.C., aveva precisato negli atti di causa che Ad.L.V. era persona inesistente. 2.- Il ricorso è proposto da M.A. con due motivi. Antonino L.C. si difende con controricorso. Gli altri intimati non si difendono. Motivi della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli articolo 324 cod. proc. civ., nonché 116, 164 e 156 cod. proc. civ Parte ricorrente svolge due distinte censure l'una, per la quale vi sarebbe stato un giudicato interno sull'identità della parte convenuta, quindi sulla coincidenza tra Ad.L.V. ed A.L.V. l'altra, per la quale sarebbe errata l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui sarebbe stato giustificato il rifiuto di ricevere la notificazione dell'atto di riassunzione per integrazione del contraddittorio da parte dei destinatari, F. L.C. e G. L.C. perché indicati come eredi di Ad.L.V., persona inesistente, anziché come eredi di A.L.V Nell'illustrare tale ultima censura, il ricorrente, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità sulla sanatoria dell'atto di appello nullo per erronea indicazione dell'appellato, osserva che la Corte d'Appello di Roma, tenuto conto degli atti e dei documenti allegati, ed applicato il principio di conservazione degli atti nulli, avrebbe dovuto reputare l'illegittimità del rifiuto della notificazione del ricorso in riassunzione da parte di G. L.C. e F. L.C. e quindi reputare rituale la notificazione. 2.- II Collegio ritiene che questa seconda censura, a carattere pregiudiziale ed assorbente, sia fondata e vada perciò accolta. Il rilievo svolto dal ricorrente, di cui si è detto da ultimo, è coerente col disposto dell'articolo 138, comma secondo, cod. proc. civ., per il quale se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione e la notificazione si considera fatta a mani proprie. La norma va interpretata nel senso che il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto cfr., di recente, Cass. numero 12545113, che precisa che non è consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, oppure se l'accipiens sia un congiunto del destinatario o un addetto alla casa o, a maggior ragione, un vicino o il portiere . Inoltre, qualora si tratti di notificazione per mezzo del servizio postale, in analogia con quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 138 cod. proc. civ., la spedizione al destinatario dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale del plico raccomandato è del tutto superflua quando il plico sia stato offerto personalmente al destinatario, dovendosi la notifica ritenere avvenuta per il semplice fatto del rifiuto, da parte del destinatario in persona, di ricevere l'atto cfr. Cass. numero 6413/82 . 3.-Risulta dal ricorso che, nel caso di specie, la notificazione dell'atto di riassunzione ai sensi dell'articolo 331 cod. proc. civ. venne fatta agli effettivi destinatari, G. L.C. e F. L.C., presso gli indirizzi di residenza di ciascuno che l'ufficiale giudiziario attestò nella relazione di notificazione che G. L.C., in persona, rifiutò la notificazione «dopo essere stato reso edotto del contenuto dell'atto . in quanto dichiara di non essere erede di La Villa Adriana» che F. L.C., recatosi di persona all'ufficio postale, rifiutò di ricevere il plico con la stessa motivazione. Orbene, non è contestato che gli eredi di A.L.V. vedova L.C., originaria parte convenuta nel giudizio instaurato da M.A., siano G. L.C. e F. L.C., così come non è contestato che ciascuno sia residente all'indirizzo dove le notificazioni erano dirette e che la ricezione della copia dell'atto notificato sia stata rifiutata personalmente dall'uno e dall'altro. Pertanto, in forza del combinato disposto degli articolo 138, comma secondo, e 160 cod. proc. civ. si ritiene che la notificazione dell'atto sia stata effettuata proprio alle persone alle quali la copia avrebbe dovuto essere consegnata e che perciò il rifiuto della consegna provenga dagli effettivi destinatari. 3.1.- Perché si abbia una notificazione c.d. virtuale ai sensi del comma secondo dell'articolo 138 cod. proc. civ., è tuttavia necessario che il rifiuto non sia giustificato. La Corte d'Appello ha ritenuto che lo stesso fosse giustificato perché i destinatari della notificazione non sarebbero stati «esattamente individuati nella qualità di eredi di A.L.V.». Questa statuizione non è conforme a diritto. L'individuazione della qualità dei destinatari della notificazione, nel caso di specie, non rileva ai fini della validità della notificazione. Ed invero l'incertezza che ne comporta la nullità, ai sensi dell'ari. 160, seconda parte, cod. proc. civ. è quella concernente l'identificazione della persona fisica che sia destinataria della notificazione stessa e tale identificazione va effettuata tenendo conto di nome, cognome e residenza. Nel caso di specie si è avuta soltanto l'erronea indicazione del prenome della de cuius, nella cui qualità di eredi gli effettivi destinatari della notificazione erano chiamati in giudizio. Si tratta di un elemento che non investe la validità della notificazione, ma tutt'al più la validità dell'atto di riassunzione, considerato in riferimento ai soggetti individuati come legittimati passivi del giudizio riassunto. Pertanto, è errata la sentenza impugnata che ha ritenuto non esattamente individuati i destinatari della notificazione e quindi non validamente compiuta quest'ultima, malgrado il rifiuto da loro opposto. Il rifiuto di ricevere la copia dell'atto introduttivo di un giudizio, da notificare, è infatti ingiustificato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 138, comma secondo, cod. civ., quando provenga dalla persona fisica che sia individuata come effettiva destinataria della notificazione stessa, a prescindere dalla qualità che ne consente l'attribuzione della legittimazione passiva in quel giudizio. Quanto, poi, alla verifica della legittimazione passiva di F. L.C. e G. L.C., quali eredi dell'originaria parte in causa, Angela L.C., il giudice di merito, avrebbe dovuto provvedervi, giudicando della validità dell'atto di riassunzione così come notificato ai destinatari nell'anzidetta qualità, e decidere sul punto, tenendo conto delle norme richiamate col primo motivo di ricorso. In conclusione, va accolta la seconda censura del primo motivo di ricorso restano assorbiti l'altra censura dello stesso motivo ed il secondo motivo. La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.