Polizze vita miste, ecco come si applica l’imposta sostitutiva

Con la circolare numero 8/E diramata lo scorso 1° aprile, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modifiche introdotte dalla Stabilità 2015 in materia di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.

Assicurazioni sulla vita e tassazione sostitutiva, arrivano i primi chiarimenti. A più di un anno dall’entrata in vigore delle disposizioni della Stabilità 2015 che hanno modificato il regime applicabile ai capitali percepiti dai beneficiari di assicurazioni sulla vita - escludendone l’esenzione totale per introdurre, per date polizze, l’applicazione di un’imposta sostitutiva - l’Agenzia delle Entrate ha diffuso lo scorso venerdì la circolare numero 8/E contenente le indicazioni per far fronte alla nuova imposizione. La tassazione delle polizze vita “miste”. La novità recata dalla manovra dell’anno scorso, di fatto, consiste nel tassare le cosiddette polizze vita “miste”, rendendo imponibile i proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015 anche se l’evento morte sia avvenuto anteriormente che non siano erogati a copertura del “rischio demografico”. In precedenza, invece, tutti i capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, erano esenti dall’IRPEF a prescindere dalla natura finanziaria di parte della prestazione corrisposta ai beneficiari dell’assicurazione sulla vita. Ora quest’esenzione continuerà a essere riconosciuta per i soli capitali percepiti, in caso di morte dell’assicurato, a copertura del rischio demografico, ovvero per le polizze vita di “puro” rischio, come la cosiddetta “temporanea caso morte”. Le nuove somme riportate a tassazione, secondo quanto stabilito dalla Stabilità 2015, rientrano fra i redditi di capitale di cui alla lettera g-quater dell’articolo 44, comma 1, T.U.I.R., determinati ai sensi del successivo articolo 45, comma 4, in base al quale «i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati». L’ammontare della prestazione imponibile. In base alle indicazioni fornite dalle Entrate con la circolare numero 8/E, per le predette polizze vita “miste”, l’ammontare della prestazione imponibile deve «corrispondere alla differenza fra il “valore di riscatto” che sarebbe stato riconosciuto all’assicurato, determinato al momento individuato sulla base delle condizioni contrattuali e l’ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte». Il valore di riscatto sarà quello determinato alla scadenza del termine indicato nella polizza, se previsto, ovvero, in sua mancanza, quello determinato alla data del decesso. Se, tale valore, dovesse essere superiore a quanto effettivamente percepito dai beneficiari a seguito dell’evento morte, «la tassazione – chiarisce la circolare - avverrà con riferimento alla differenza fra l’importo globale della prestazione caso morte erogata ai beneficiari e il totale dei premi pagati dall’assicurato riferibili alla componente finanziaria». Nei casi, invece, in cui non sia possibile determinare il valore di riscatto, come, individua l’Agenzia, quando il decesso dell’assicurato si verifichi in un momento in cui il contratto assicurativo non prevede ancora la possibilità di riscatto, «si ritiene di poter assumere, in sostituzione di tale dato, la riserva matematica rilevata alla data del decesso». A tal proposito, la Circolare riporta alcuni esempi relativi alle ipotesi in cui il valore di riscatto sia inferiore/pari/superiore al capitale erogato, ovvero sia mancante. Come precisato dalle Entrate, per i redditi sottoposti a ritenuta dovrà essere applicata l’aliquota vigente nei periodi di maturazione degli stessi, in particolare - 12,5% sulla parte di rendimento maturata fino al 31 dicembre 2011 - 20% sulla parte di rendimento maturata dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 - 26% sulla parte di rendimento maturata dal 1° luglio 2014. fonte www.fiscopiu.it

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