La prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dalla dichiarazione giudiziale di improcedibilità

La costituzione di parte civile interrompe la prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza, quindi la prescrizione non inizia a decorrere dal momento di estinzione del reato per morte del reo, ma dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il giudizio.

Ad affermarlo sono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza numero 8348 del 5 aprile 2013. Il caso . La questione al centro della controversia in esame vede la richiesta di risarcimento dei danni da parte degli eredi di una vittima di un incidente stradale al conducente del veicolo responsabile del sinistro. Nella fattispecie, in seguito all’incidente fu instaurato un procedimento penale per omicidio colposo, dove gli eredi della vittima si costituirono parte civile. L’imputato, tuttavia, morì durante il processo di appello e la Corte dichiarò estinto il giudizio. La costituzione di parte civile interrompe la prescrizione in caso di morte dell’imputato? La corte di merito aveva rigettato la domanda di risarcimento ritenendo il diritto prescritto, in quanto gli eredi sarebbero stati tenuti ad interrompere la prescrizione in seguito al decesso dell’imputato, mentre avevano provveduto all’incombente, solo successivamente. In particolare, il giudice di seconde cure aveva sostenuto che mentre fosse indubbio che la costituzione di parte civile nel processo penale fosse idonea a interrompere la prescrizione, tuttavia, lo stesso principio non fosse operante nell’ipotesi in cui il reato si estingua per morte del reo, in quanto la prescrizione biennale del comma 2 dell’articolo 2947 c.c. non avrebbe potuto decorrere dalla data di estinzione del reato, a prescindere dalla conseguenza giuridica dell’evento morte a base del provvedimento giurisdizionale che definisce il processo. Il quadro normativo . Infatti la Corte di appello di Napoli aveva ritenuto che dovesse applicarsi l’articolo 2947, comma 3, c.c. il quale dispone che se il fatto che ha provocato il danno è considerato reato, e per il reato è prevista una prescrizione più lunga, allora questa andrà applicata anche all’azione civile. Tuttavia, nel caso in cui il reato è estinto per una causa diversa dalla prescrizione, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini determinati nei primi due commi dello stesso articolo 2947 c.c., secondo i quali il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Con la precisazione che per il risarcimento del danno prodotto a circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In proposito, si rileva opportuno ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione numero 1479/1997 hanno chiarito che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che sia considerato dalla legge come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se quest'ultimo si prescrive in un termine superiore ai cinque anni, mentre si prescrive in cinque anni se per il reato è stabilito un termine uguale o inferiore, nel qual caso il termine di prescrizione dell'azione civile decorre dalla data di consumazione del reato e non assumono rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale. Tale disposizione va riferita sia al danno da fatto illecito contrattuale che extracontrattuale, purché sia considerato dalla legge come reato. La prescrizione decorre dalla morte del danneggiante . La controversia giunge quindi in Cassazione dove gli eredi lamentano che la Corte di Appello non ha tenuto presente che la costituzione di parte civile ha il potere di produrre il c.d. effetto interruttivo – sospensivo permanente della prescrizione. La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, osserva che qualora ricorra la causa estintiva della morte dell’imputato, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli derivante da illecito considerato dalla legge come reato, ricominci a decorrere fin dalla data della morte del danneggiante, e non anche da quella del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell’improcedibilità dell’azione, anche nell’ipotesi in cui il danneggiato si sia ritualmente costituito parte civile nel processo penale. La decisione della Consulta . In proposito, si richiama una rilevante sentenza della Corte Costituzionale la quale ha affermato che l’articolo 2947, comma 3, c.c., nel regolare il modo di operare della prescrizione riguarda l'estinzione del diritto soggettivo, non la tutela giurisdizionale. È opportuno infatti ricordare che dall’estinzione del diritto normalmente deriva l'impossibilità di farlo valere, sia in via di azione che in via di eccezione, e tale effetto si realizza in quanto la prescrizione opera sul piano sostanziale del diritto, e non su quello della sua protezione processuale. Tuttavia, la parte lesa appare comunque efficacemente tutelata dalla possibilità di partecipare al procedimento penale costituendosi parte civile, in modo tale da mettersi al riparo da ogni effetto sfavorevole. Interpretazione restrittiva dell’indirizzo della Corte Costituzionale il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità. Il Giudice delle leggi sosteneva che una volta sopravvenuta una causa estintiva del reato, il rapporto processuale instaurato con l'esercizio dell'azione civile nell'ambito del procedimento penale non si estingue ma giunge ad un normale esaurimento con una sentenza implicita di non luogo a decidere in quanto è venuta meno la potestas iudicandi del giudice penale, ai sensi dell'articolo 23 c.p.p Di conseguenza, per quanto riguarda la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, rimane fermo l'effetto interruttivo permanente della costituzione di parte civile, e, dunque, la prescrizione non ricomincia a decorrere se non dal momento in cui sia divenuta irrevocabile la sentenza del giudice penale che abbia dichiarato di non doversi procedere a causa della estinzione del reato. Come detto, tuttavia, successive decisioni della Cassazione hanno ritenuto tale opinione della Corte Costituzionale riferita non a tutte le causa di estinzione, restando esclusa l’ipotesi di estinzione per morte dell’imputato. Numerose pronunce, soffermandosi sull’ipotesi affine di reato estinto per amnistia, hanno infatti affermato che in tema di responsabilità per illecito costituente reato il principio secondo cui il termine di prescrizione decorre dal provvedimento di clemenza e non dalla sentenza applicativa va coordinato con quello secondo cui la costituzione di parte civile nel processo penale ha effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tutta la durata del processo penale. Il termine prescrizionale decorre, quindi, in una tale eventualità, dalla data della sentenza di proscioglimento per amnistia e non dal provvedimento di clemenza si veda in proposito, ex multis , Cass. 10026/2000 . Per le SS.UU. sia l’amnistia che la morte del reo sono cause estintive del reato. Le Sezioni Unite, distaccandosi dall’orientamento finora maggiormente seguito, riconoscono sia all’amnistia che alla morte del reo la qualifica di cause estintive del reato, e pertanto riconoscono alla pronuncia di improcedibilità dell’azione per estinzione del reato carattere meramente dichiarativo. In entrambe le situazioni è infatti necessario garantire il diritto della vittima del reato. Pertanto, anche nell’ipotesi in cui l’estinzione del reato dipenda dalla morte del reo il danneggiato è nuovamente investito dell’onere di riattivarsi sul piano processuale entro il termine di due anni. Tuttavia, solo dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale dichiarativa di quella estinzione sarà necessario che il danneggiato si riattivi. Ciò in quanto quest’ultimo ha, fino a quella data, il diritto a riporre un affidamento legittimo sull’effetto conservativo dell’azione civile negli stessi termini utili per l’esercizio della pretesa punitiva dello Stato contro il responsabile. In proposito, coerentemente con tali argomentazioni, una recente decisione della Cassazione ha ritenuto che il principio stabilito nell'articolo 183, comma 1, c.p., deve essere derogato nell'ipotesi in cui l'applicazione dell'amnistia consegua ad una derubricazione dell'originaria imputazione, atteso che in tale ipotesi solo dal momento in cui la sentenza è divenuta irrevocabile può ritenersi dichiarata, con effetto definitivo, l'estinzione. Ne consegue che esclusivamente a partire da tale data inizia a decorrere il termine di cui all'articolo 2947, comma 3, c.c., avendo la parte danneggiata coerentemente fatto affidamento sulla conservazione dell'azione civile sulla base dell'originaria imputazione che le assicurava la salvaguardia del proprio diritto in tal senso Cass. 13832/2010 . Va tutelato il diritto di difesa. Di conseguenza, la Cassazione, rispettando la suddetta pronuncia del Giudice delle leggi, ritiene di estendere a tutte le cause di estinzione il regime interruttivo/sospensivo che il processo penale garantisce al danneggiato, anche in caso di morte del danneggiante.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 6 novembre 2012 - 5 aprile 2013, numero 8348 Presidente Preden – Relatore Travaglino In fatto G B. , in proprio e quale erede di M.M.R. , nonché quale procuratore speciale di V B. tutti nella qualità di eredi di A B. , deceduto a seguito di un sinistro stradale del quale era stato ritenuto responsabile, a causa della condotta di guida tenuta nell'occasione, il conducente del veicolo antagonista N V. , ha impugnato per cassazione, sulla base di due motivi, la sentenza con la quale - in riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimento dell'appello della Compagnia assicuratrice - la Corte d'Appello di Napoli ne aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni per intervenuta prescrizione del relativo diritto. A giudizio della Corte partenopea, la vicenda processuale doveva ritenersi disciplinata dal disposto dell'articolo 2947, terzo comma, cod. civ. quanto all'ipotesi in cui il fatto dannoso sia considerato dalla legge come reato e per il reato sia stabilita una prescrizione diversa da quella biennale articolo 2947, comma secondo . Tale prescrizione, difatti, va applicata, per espresso disposto legislativo, anche all'azione civile tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati nei primi due commi il secondo, nella specie , con decorrenza dalla data di estinzione del reato. Per la morte di A B. fu instaurato procedimento penale per omicidio colposo a carico del conducente dell'autocarro, procedimento nel quale gli eredi della vittima si costituirono parte civile il 15 marzo 1985 pendente il processo d'appello, l'imputato morì, e la Corte di Appello dichiarò l'estinzione del giudizio, con la conseguente formula, il 25 marzo 1994. A giudizio della corte territoriale, il Tribunale di Benevento aveva correttamente ritenuto che la costituzione di parte civile nel processo penale fosse idonea ad interrompere, ipso facto, il decorso legale della prescrizione. Non altrettanto correttamente, il Tribunale aveva per converso ritenuto che tale principio operasse anche nel caso in cui il reato era estinto per morte del reo. Essendo la morte del reo un fatto operante ipso iure, difatti, la prescrizione biennale di cui all'articolo 2947, secondo comma, cod. civ., non avrebbe potuto che decorrere dalla data di estinzione del reato , coincidente con quella della morte del reo, indipendentemente dalla conseguenza giuridica dell'evento morte posto a base del provvedimento giurisdizionale che definisce il processo. Nel caso in esame, con il decesso dell'imputato in data 20 febbraio 1993, il reato doveva, pertanto, ritenersi automaticamente estinto, benché la declaratoria di estinzione fosse intervenuta successivamente. Entro il 20 febbraio 1995 gli eredi B. sarebbero stati conseguentemente tenuti ad interrompere la prescrizione biennale del diritto, mentre avevano provveduto all'incombente solo con raccomandata ricevuta l'8 marzo 1996. Ricorre avverso tale sentenza il B. rappresentando a questa corte due motivi di censura. La Compagnia assicuratrice resiste con controricorso che contiene ricorso incidentale affidato ad un motivo. Con ordinanza 19 marzo 2012, numero 4362, la terza sezione civile, ritenendo che la decisione del ricorso implicasse la soluzione di una questione di massima di particolare importanza, ha rimesso gli atti al primo presidente, ai sensi dell'articolo 374, secondo comma, cod. proc. civ., che li ha a sua volta trasmessi a queste sezioni unite. La causa è stata discussa all'udienza pubblica del 6 novembre 2012. In diritto Il ricorso è fondato. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2943, commi primo e secondo cod. civ., articolo 2945, comma secondo, cod. civ., articolo 2947, comma terzo, cod. civ., nonché degli articolo 22, 23, 24, 25, 91, 92, 102 cod. proc. penumero del 1930, in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., numero 3, per non avere la Corte d'Appello tenuto presente che la costituzione di parte civile, effettuabile secondo il cod. proc. penumero del 1930 fin dall'istruzione, aveva il potere di far verificare il c.d. effetto interruttivo - sospensivo permanente della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide il processo in cui è stata spiegata. Il motivo deve essere accolto. Sostiene il ricorrente che, a cagione dell'effetto interruttivo permanente della costituzione di parte civile nel procedimento penale, il termine di prescrizione non inizierebbe a decorrere nel momento di estinzione del reato nella specie, dalla morte del reo , bensì da quello in cui diviene irrevocabile la sentenza con la quale il giudice penale, dichiarando di non doversi procedere, chiude e definisce il giudizio - sentenza che contiene, anche implicitamente, un'ulteriore statuizione definitiva, id est la dichiarazione che non vi è luogo a decidere sulla controversia civile per essere venuta meno la potestas decidendi in tal caso il rapporto processuale civile, costituito nell'ambito del processo penale, viene a normale esaurimento . Solo in tale momento, infatti, cesserebbe l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione, mentre una qualsiasi, diversa interpretazione costituirebbe violazione degli articolo 3 e 24 della Costituzione. La giurisprudenza costituzionale della quale s'invoca, da parte del ricorrente, un'interpretazione conforme da parte di questa S.C. si fonda su una lettura sistematica dell'ultima parte dell'articolo 2947, terzo comma, c.c. che la consolidata giurisprudenza di questa corte riserva ad una causa estintiva del reato - l'amnistia - diversa dalla prescrizione, ma diversa anche dalla morte del reo. Ricorrendo tale causa estintiva, difatti, questa Corte ha sempre opinato che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli derivante da illecito considerato dalla legge come reato ricominci a decorrere fin dalla data della morte del danneggiante, e non anche da quella del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'improcedibilità dell'azione, anche nell'ipotesi in cui il danneggiato si sia ritualmente costituito parte civile nel processo penale. Osserva, in proposito, il collegio, come il non procrastinabile mutamento di giurisprudenza in subiecta materia trovi il suo primo fondamento proprio nel dictum del giudice delle leggi, volta che la Corte costituzionale ha espressamente dichiarato non fondate, in riferimento agli articolo 3 e 24 Cost. le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2947, terzo comma, cod. civ. - nella parte in cui, anche in caso di morte del reo, fa decorrere dalla data di estinzione del reato il termine prescrizionale stabilito ai primi due commi dello stesso articolo - affermando che la disposizione in esame, nel disciplinare il modo di essere e di operare della prescrizione, del quale la decorrenza del termine è una delle manifestazioni, attiene all'estinzione del diritto soggettivo non alla tutela giurisdizionale, operando la prescrizione sul terreno sostanziale del diritto non su quello della sua protezione processuale Corte cost. 20 giugno 1988 numero 732 . Il Giudice delle leggi ha difatti aggiunto, in motivazione, che la parte lesa é comunque efficacemente tutelata dalla possibilità di partecipare al procedimento penale costituendosi parte civile, cosi da porsi al riparo ogni effetto sfavorevole. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il rapporto processuale instaurato con l'esercizio dell'azione civile nell'ambito del procedimento penale non si estingue, ma perviene ad un normale esaurimento con una pronuncia implicita di non luogo a decidere per essere venuta meno la potestas iudicandi del giudice penale, a norma dell'articolo 23 c.p.p. del 1930 resta quindi fermo, in ordine alla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, l'effetto interruttivo permanente della costituzione di parte civile, e la prescrizione non ricomincia a decorrere se non dal momento in cui sia divenuta irrevocabile la sentenza del giudice penale che abbia dichiarato di non doversi procedere a causa della estinzione del reato . La ricognizione, da parte del Giudice delle leggi, della portata dell'articolo 2947, terzo comma, c.c. sulla base del diritto vivente risultante dalla giurisprudenza di questa Corte venne, peraltro, inopinatamente ritenuta viziata da un eccesso di generalizzazione , nel senso che il filone giurisprudenziale cui la Corte costituzionale aveva inteso riferirsi - invero in modo del tutto tranchant - non si sarebbe riferito a tutte le cause di estinzione del reato, restando infatti esclusa l'ipotesi di estinzione del medesimo per morte dell'imputato, avente effetti automatici ed immediati esplicitamente in tal senso, Cass. 17 marzo 1997 numero 7058, in motivazione . È, in realtà, con esplicito riferimento alla sola amnistia che questa Corte ha costantemente riaffermato la tesi - sostenuta da autorevole dottrina manualistica della metà del secolo scorso - secondo cui anche rispetto al diritto risarcitorio de quo operino le normali cause di interruzione o di sospensione della prescrizione, sostenendosi, in particolare, che, quando vi sia stata costituzione di parte civile nel giudizio penale, la domanda giudiziale contenuta nella dichiarazione di costituzione di parte civile determina l'interruzione permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento per tutta la durata del procedimento penale, e toglie valore al periodo di tempo già decorso, facendo ricominciare ex nunc il termine di prescrizione, dopo il passaggio della sentenza penale in cosa giudicata. In tale ordine di idee, si è costantemente affermato che in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2947, terzo comma cod. civ., ove il fatto dannoso sia considerato dalla legge come reato, poi estinto per amnistia, il termine prescrizionale decorre dal provvedimento di clemenza e non dalla sentenza applicativa del beneficio tuttavia, allorché vi sia stata costituzione di parte civile nel processo penale, avendo essa un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tutta la durata del processo penale, il termine di prescrizione decorre dalla data della sentenza di proscioglimento per amnistia, anziché dal provvedimento di clemenza in termini, ex permultis, Cass. numero 19741/2011 10026/2000, in motivazione 9942/1998 60491998, 11835/95 5101/1993 7937/1991 . La permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione, conseguente alla costituzione di parte civile nel processo penale, é stata affermata da questa Corte anche nella ipotesi in cui il reato si estingua per prescrizione - vicenda processuale al di fuori dell’”eccezione all'eccezione contemplata nell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 2947 c.c. -, predicandosi il principio di diritto secondo il quale la disposizione in parola va interpretato nel senso che, qualora il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, se quest'ultimo si estingue per prescrizione, si estingue pure l'azione civile di risarcimento, data l'equiparazione tra le due, a meno che il danneggiato, costituendosi parte civile nel processo penale, non interrompa la prescrizione ai sensi dell'articolo 2943 cod. civ. tale effetto interruttivo, che si ricollega all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, ha carattere permanente, protraendosi per tutta la durata del processo in caso di estinzione del reato per prescrizione, detto effetto cessa alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara l'estinzione, tranne che la parte civile abbia revocato la costituzione o non abbia, comunque, coltivato la pretesa, venendo in tal caso meno la volontà di esercitare il diritto che è alla base dell'effetto interattivo Cass. numero 872/2008 10026/2000, in motivazione . La permanenza dell'effetto interattivo non è stata, di converso, fino ad oggi riconosciuta da questa Corte allorché la causa estintiva del reato sia la morte del reo, ritenendosi prevalente e determinante, in questa ipotesi, il sopravvenuto difetto di potestas iudicandi del giudice penale rispetto al fatto/reato, che si realizza al verificarsi della causa estintiva morte del danneggiante , a prescindere dalla dichiarazione giudiziale del suo avvenimento. Al riguardo, questo giudice di legittimità, pur consapevole della evidente disomogeneità della soluzione rispetto a quella accolta, invece, in tema di estinzione del reato per amnistia, è solito affermare che la costituzione di parte civile compiuta in un processo penale successivamente estintosi per morte dell'imputato ha effetto interruttivo soltanto istantaneo, e non anche permanente, della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, poiché, con la verificazione dell'evento morte, il danneggiato consegue la certezza giuridica della inaccoglibilità assoluta della domanda risarcitoria proposta in sede penale, con la conseguenza che fin dalla data della morte del danneggiante e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza penale di dichiarativa della improcedibilità dell'azione , il termine prescrizionale ricomincerà a decorrere a tutti gli effetti in termini, Cass. numero 7058/1997, preceduta dalle conformi Cass. 5101/1993, 2422/90, 4665/1989, 6337/1988, 40291983, 2534/1982, 6274/1980 e seguita da Cass. 25126/2010 e 24808/2005, nonché da Cass. 13726/1999, che ha ribadito lo stesso principio di diritto, sia pure in relazione ad una costituzione di parte civile comunque inefficace, perché avvenuta dopo la morte dell'imputato . Dal riferito contesto interpretativo, emerge la rilevanza, id est la particolare importanza che giustifica l'assegnazione del ricorso a queste sezioni unite , che la odierna decisione presuppone, essendo la Corte chiamata ad esprimersi sulla legittimità dell'orientamento sinora seguito. È convincimento di queste sezioni unite che tale orientamento non risulti ulteriormente predicabile. Sia l'amnistia che la morte del reo, difatti, sono entrambe cause estintive del reato e ciò è a dirsi quantomeno con riguardo all'amnistia c.d. propria , quella, cioè, funzionale all'estinzione del reato, promulgata prima della comminazione della pena . Ne consegue che, rispetto ad entrambe, la pronuncia, da parte del giudice, dell'improcedibilità dell'azione per estinzione del reato assume carattere meramente dichiarativo, e che la relativa operatività non risulti poi, nella sua intima sostanza, significativamente dissimile, essendo consentito al danneggiato, anche in caso di amnistia, prendere atto e contezza dei relativi effetti sul processo sin dal giorno dell'emanazione del relativo decreto. La evidente consonanza delle due vicende estintive impone un più approfondito esame ed una ben diversa soluzione in punto di ragionevolezza di un trattamento differenziato quanto alla riconosciuta incidenza sull'interruzione del decorso del termine di prescrizione derivante dalla costituzione di parte civile nel processo penale, fino all'accertamento, con sentenza irrevocabile, dell'estinzione del reato. È convincimento del collegio che tale ragionevolezza non sia ulteriormente predicabile. È convincimento del collegio, difatti, che possa dirsi senz'altro sussistente, in entrambe le situazioni, la medesima esigenza di tutelare - nel rispetto del principio di certezza del diritto, e con la funzione di bilanciamento della brevità intrinseca del termine biennale, così stabilito per consentire al convenuto di essere messo in grado di poter efficacemente vincere la presunzione di colpa sancita nell'articolo 2054, primo comma, c.c. - il diritto fondamentale della vittima del reato all'accesso alla giustizia articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea articolo 24 Cost. . Anche nel caso in cui l'estinzione del reato dipenda dalla morte del reo, difatti, non si può escludere che il danneggiato sia, sì, nuovamente investito dell'onere di riattivarsi sul piano processuale entro il termine biennale, ma ciò solo dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale dichiarativa di quella estinzione, avendo egli, sino a quella data, l'indiscutibile diritto a riporre un legittimo affidamento sull'effetto conservativo dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato contro il responsabile - e, perciò, su una diversa situazione che gli assicurava la salvaguardia del proprio diritto così, sia pur indirettamente ed implicitamente, in motivazione, Cass. numero 13832/2010 . In questo senso ritiene il collegio che vada interpretato il dictum della Corte costituzionale in subiecta materia, nel senso, cioè, di estendere tout court a tutte le cause di estinzione il regime interruttivo/sospensivo che il processo penale garantisce al danneggiato, non essendo ulteriormente spendibile - a fronte dell'esigenza di piena e incondizionata tutela del diritto di difesa - l'argomento, invero assai fragile, della immediatezza dell'effetto morte rispetto alla presunta mediazione temporale costituita dalla sentenza che dichiari l'estinzione per amnistia del reato per il quale si procede. Con il secondo motivo, si denuncia Illegittimità costituzionale, per violazione degli articolo 3 e 24 Cost., dell'articolo 2947, comma terzo, cod. civ., chiedendo che la S. C, in caso di rigetto dell'interpretazione sostenuta nel primo motivo, verifichi la sussistenza dei presupposti per rimettere alla Corte Costituzionale la violazione degli articolo 3 e 24 Cost. correlata alla disciplina ordinaria derivante dall'interpretazione dell'articolo 2947, terzo comma, cod. civ., nel senso che il termine di prescrizione biennale per l'esercizio dell'azione civile in sede propria per ottenere il risarcimento del danno subito in un incidente stradale decorre - anche in caso di costituzione di parte civile del danneggiato o dei suoi stretti congiunti, eredi ed aventi causa - non già dall'effettiva conoscenza del fatto estintivo morte del reo ma dal momento in cui esso si verifica. Il motivo deve ritenersi assorbito nell'accoglimento della prima censura, al pari di quello contenuto nel ricorso incidentale della compagnia assicurativa, concernente le spese del procedimento. P.Q.M. La corte, decidendo sui ricorsi riuniti, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Napoli, in diversa composizione.