Imbottigliamento abusivo di GPL: il singolo episodio salva dal reato

Un singolo caso di riempimento di GPL di una bombola, causato da un rapporto di amicizia, non integra un’ipotesi di reato, bensì di illecito amministrativo.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 7767, depositata il 20 febbraio 2015. Il caso. Il tribunale di Trapani condannava un imputato per il reato ex articolo 7, comma 1, d.lgs. numero 128/2006 Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti , in quanto, in qualità di dipendente di un distributore stradale GPL, aveva riempito abusivamente una bombola con 1,5 litri di GPL per mezzo di apposito adattatore. L’uomo ricorreva in Cassazione, deducendo che il fatto integra, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 18, comma 5, d.lgs. numero 128/2006. Infatti, non vi era stata una sistematica opera di imbottigliamento, bensì un’ipotesi isolata, dovuta ad un rapporto di amicizia. La Corte di Cassazione sottolinea che l’ipotesi di reato ritenuta dal giudice, cioè quella ex articolo 7, in relazione all’articolo 18, comma 2, d.lgs. numero 128/2006, punisce l’imbottigliamento di GPL e il carico delle autobotti al di fuori degli impianti autorizzati. Singolo caso. Nel caso di specie, non era stata accertata una sistematica attività di imbottigliamento, o di carico di autobotti, fuori dagli impianti autorizzati, ma soltanto un singolo riempimento di una bombola per uso domestico, per ragioni di amicizia. Perciò, la norma applicabile era l’articolo 18, comma 5, d.lgs. numero 128/2006, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per chi riempie bombole utilizzando le apparecchiature installate presso gli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione. Per questi motivi, a seguito della riqualificazione del fatto come illecito amministrativo, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 gennaio – 20 febbraio 2015, numero 7767 Presidente Fiale – Relatore Franco Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Trapani dichiarò I. G. colpevole del reato di cui all'articolo 7, comma 1, in relazione all'articolo 18, comma 2, del d. lgs. 128/2006 per avere, quale dipendente di un distributore stradale GPL, riempito abusivamente una bambola per uso domestico con circa 1,5 lt di GPL per mezzo di apposito adattatore e lo condannò alla pena sospesa di € 13.500,00 di ammenda. L'imputato propone personalmente ricorso per cassazione deducendo 1 che il fatto contestato integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'articolo 18, comma 5, d. lgs. 128/2006. Il giudice ha invece erroneamente fatto riferimento all'articolo 5 del detto decreto legislativo. Nella specie inoltre non vi è stata sistematica opera di imbottigliamento ma una ipotesi isolata a causa di un rapporto di amicizia. 2 manifesta illogicità della motivazione, perché la sentenza fa riferimento alle sanzioni previste dall'articolo 5, mentre le sanzioni sono previste dall'articolo 18 ed ha precisato che l' articolo 5 fa riferimento alla qualità dei contenitori di gas mentre invece attiene agli obblighi di sicurezza. Motivi della decisione Il ricorso è fondato perché effettivamente la sentenza impugnata è erronea, nonché fondata su motivazione manifestamente illogica e su una certa confu sione tra le disposizioni normative che vengono in rilievo. Il fatto consiste pacificamente nell'aver l'imputato, quale dipendente di un distributore stradale di GPL, riempito abusivamente una bombola per uso do mestico con circa It. 1,5 di GPL. Il giudice ha respinto l'eccezione della difesa osservando che l'articolo 5 del d. lgs. 22 febbraio 2006, numero 128 attiene alla qualità dei contenitori del gas. Sennonché, la difesa aveva invocato l'applicazione dell'articolo 18, comma 5, e non dell'articolo 5, il quale peraltro riguarda non la qualità dei contenitori del gas ma gli obblighi di sicurezza. In realtà, l'ipotesi di reato ritenuta dal giudice, e cioè quella di cui all'articolo 7, in relazione all'articolo 18, comma 2, punisce «l'imbottigliamento di GPL e il ca rico delle autobotti al di fuori degli impianti autorizzati». Nella specie non è stata accertata una condotta qualificabile come più o meno sistematica attività di imbottigliamento o di carico di autobotti fuori dagli impianti autorizzati, bensì soltanto un singolo riempimento di una bombola per uso domestico per ragioni di amicizia da parte dell'addetto al distributore di carburanti. E' perciò evidente che si rientra nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 5, secondo cui «chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchiature instal late presso gli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a dieci mila euro». La condotta contestata ed accertata dal giudice del merito andava dunque qualificata come illecito amministrativo ai sensi del detto articolo 18, com ma 5. Di conseguenza, qualificato il fatto come violazione dell'articolo 18, comma 5, del d.lgs. 22 febbraio 2006, numero 128, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto stesso non è previsto dalla legge come reato. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione qualificato il fatto come violazione dell'articolo 18, comma 5, del d. lgs. 22 febbraio 2006, numero 128, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto stesso non è previsto dalla legge come reato.