Nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, la disciplina dei rapporti pendenti, regolata dal relativo articolo 50 e prevedente una generale facoltà di scioglimento da parte del commissario straordinario quanto ai contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti, presuppone che questi ultimi non siano pervenuti nel frattempo alla loro naturale scadenza ne consegue che se, come nella specie, per un contratto di locazione finanziaria di macchinari, già concessi a tale titolo alla società debitrice, dopo la sua ammissione alla procedura sia scaduto il termine per l’esercizio della facoltà di riscatto ed il commissario non abbia manifestato in precedenza la volontà di avvalersene, cessando ogni vincolo fra le parti, nasce l’obbligo, in capo all’utilizzatore, di restituzione dei beni, in accoglimento della domanda di rivendica degli stessi avanzata dalla società concedente.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sezione I Civile, sentenza numero 2904/16, depositata il 15 febbraio. Il caso. La vicenda riguarda un contratto di locazione finanziaria per macchinari industriali stipulato tra una società di leasing e un lanificio poi ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria. La società di leasing sosteneva che il contratto era giunto a naturale scadenza, senza riscatto da parte dell’utilizzatore poi passato in amministrazione straordinaria. La concedente proponeva così domanda di rivendica dei beni. Sia il giudice delegato, sia il Tribunale respingevano tale richiesta poiché ritenevano di applicare alla fattispecie in esame l’articolo 72 l.fall. che consente alla procedura di scegliere se proseguire o meno il contratto in essere e fino a tale momento il rapporto contrattuale rimane “sospeso”. Il Commissario aveva poi deciso di rimanere legato al rapporto e pertanto l’utilizzatore conservava la disponibilità dei macchinari. La società di leasing proponeva allora ricorso in Cassazione. Apertura amministrazione straordinaria e contratti in corso. Come noto l’articolo 72 l.fall. detta la disciplina dei contratti pendenti alla data del fallimento ed è richiamato dall’articolo 72- quater l.fall. relativo alle locazioni finanziarie per l’ipotesi del fallimento dell’utilizzatore. Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, il primo comma dell’articolo 72 l.fall. stabilisce che se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, quando è dichiarato il fallimento di uno dei contraenti, l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore non dichiara di subentrare nel rapporto in luogo del fallito o, in alternativa, di sciogliersi dal medesimo. In sede di opposizione allo stato passivo, i giudici avevano rilevato che prima della procedura concorsuale la società concedente non aveva risolto stragiudizialmente il contratto per mancato pagamento dell’ultimo canone periodico da parte del lanificio. Il Tribunale quindi riteneva che il contratto fosse ancora in essere alla data della procedura concorsuale e legittimamente il Commissario aveva optato per la prosecuzione del rapporto. Scelta avvenuta peraltro in epoca successiva alla presentazione della domanda di rivendica. Nello specifico però la società di leasing “convince” la Cassazione a ribaltare la decisione impugnata. La concedente infatti dimostra che il contratto era già giunto alla naturale scadenza prima della scelta del Commissario. Pertanto non era necessario per la società di leasing comunicare di avvalersi della facoltà di risoluzione del rapporto poiché lo stesso era arrivato, per così dire, “fisiologicamente” al termine. Infatti, osserva la concedente, in tema di amministrazione straordinaria occorre applicare l’articolo 50 d.lgs. numero 270/1999, per l’ipotesi di contratti in corso di esecuzione alla data di apertura dell’amministrazione straordinaria. Tale norma, a differenza dell’articolo 72 l.fall., prevede la generale prosecuzione dei rapporti giuridici pendenti, come chiarisce proprio il comma due dell’articolo 50 citato. Nel caso di specie quindi il contratto aveva mantenuto il corso “naturale” anche dopo l’apertura della procedura concorsuale e il Commissario non aveva esercitato la facoltà di riscatto nel termine contrattualmente stabilito. In altre parole il rapporto non era rimasto semplicemente “sospeso” fino alla scelta dell’organo della procedura, come invece dispone l’articolo 72 l.fall. sopra richiamato per il fallimento. In questo modo ogni vincolo tra le parti era cessato alla normale scadenza del contratto con conseguente obbligo per l’utilizzatore in amministrazione straordinaria di restituire i macchinari. Da ciò deriva l’accoglimento della domanda di rivendica relativa come proposta dalla società di leasing. La Corte quindi condivide le tesi della ricorrente e cassa il provvedimento impugnato.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 17 dicembre 2015 – 15 febbraio 2016, numero 2904 Presidente Ceccherini – Relatore Didone Ragioni di fatto e di diritto della decisione l.- BNP PARIBAS LEASE GROUP s.p.a. BNP ha presentato istanza di ammissione al passivo delle rivendiche dell'amministrazione straordinaria della s.p.a. Lanificio L. B. ammessa alla procedura a seguito di dichiarazione di insolvenza del 14.11.2006 e di decreto del 31.1.2007 diretta ad ottenere la restituzione di immobile concesso in leasing alla società in bonis con contratto del 12.12.1996 avente durata di otto anni, con decorrenza dal 1°.12.1997. Il giudice delegato ha respinto la domanda ritenendo non provata la risoluzione stragiudiziale del contratto e non essendo intervenuto scioglimento ad opera del commissario straordinario e il tribunale di Biella ha rigettato l'opposizione proposta dalla concedente. In sintesi, il tribunale ha ritenuto non operante la causa fisiologica di estinzione alla scadenza naturale del rapporto contrattuale il 1°.12.2005 in quanto la concedente non aveva inteso avvalersi della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatrice per il mancato pagamento dell'ultimo canone periodico. Ciò rendeva il contratto ancora pendente e, quindi, applicabile l'articolo 72 l. fall. e, dunque, legittima la decisione del commissario di subentrare nel contratto scelta operata in epoca successiva alla presentazione della domanda di rivendica. Contro il decreto del tribunale la BNP s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso il commissario straordinario intimato. Nel termine di cui all'articolo 378 c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria. 2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione di norme di diritto, lamentando l' oscurità della giustificazione offerta dal tribunale. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 1359, 1362, 1364 e 1366 c.c. nonché dei principi in tema di interpretazione dei contratti lamentando una bizzarra interpretazione delle intese intercorse fra le parti in forza della quale l'utilizzatrice morosa avrebbe potuto protrarre sine die e senza alcun corrispettivo lo sfruttamento dell'immobile, non potendo chiedere la proroga, perché inadempiente né potendo per tale ragione riscattare il bene oggetto di leasing. Considerando, poi, il regolare adempimento come condizione per la proroga o per l'esercizio del riscatto , il tribunale avrebbe dovuto ex articolo 1359 c.c. ritenere che l'utilizzatore aveva provocato il mancato avveramento di essa. Con l'ultimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 50, 51 d.lgs. numero 270/1999, 72 e 72 quater 1. fall. lamentando che il tribunale abbia ritenuto non opponibile alla procedura la perdita di efficacia del contratto per scadenza del termine di durata. 3.- Osserva la Corte che il terzo motivo del ricorso è fondato e il suo accoglimento comporta l'assorbimento delle altre censure. Infatti, nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, disciplinata dal d.lgs. 8 luglio 1999, numero 270, la disciplina dei rapporti pendenti, regolata dal relativo articolo 50 e prevedente una generale facoltà di scioglimento da parte del commissario straordinario quanto ai contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti, presuppone che questi ultimi non siano pervenuti nel frattempo alla loro naturale scadenza ne consegue che se, come nella specie, per un contratto di locazione finanziaria di macchinari, già concessi a tale titolo alla società debitrice, dopo la sua ammissione alla procedura sia scaduto il termine per l'esercizio della facoltà di riscatto ed il commissario non abbia manifestato in precedenza la volontà di avvalersene, cessando ogni vincolo fra le parti, nasce l'obbligo, in capo all'utilizzatore, di restituzione dei beni, in accoglimento della domanda di rivendica degli stessi avanzata dalla società concedente Sez. 1, Sentenza numero 2762 del 23/02/2012 . Nella concreta fattispecie il giudice del merito non si è attenuto a tale principio. Pertanto il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese, anche del giudizio di legittimità, al Tribunale di Biella in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese al Tribunale di Biella in diversa composizione.