L’estinzione dell’obbligazione principale estingue anche la garanzia accessoria (salvo patto contrario)

Il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorchè dopo l'estinzione il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta pertanto l'invalidità della clausola contenuta in una fideiussione, la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale ai sensi dell'articolo 67 l. fall. né tale clausola può dirsi vessatoria come tuttora riferibile al rapporto principale, posto che questo non si è definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile.

Con l’ordinanza numero 7600 del 18 marzo 2021, il S.C. si esprime sul rapporto tra obbligazione principale e la relativa garanzia fideiussoria, affermando che non sussiste un principio – salvo diversa pattuizione contrattuale - per il quale, in caso di reviviscenza dell’obbligazione principale, si accompagni il ripristino della garanzia, essendo il disposto dell’articolo 2881 sull’ipoteca norma eccezionale e non applicabile estensivamente. Il caso. La vicenda definita con il provvedimento in commento ha origine dall’azione revocatoria fallimentare avviata dalla curatela di una società fallita e relativa ad un pagamento effettuato in violazione, a dire del fallimento, dell’articolo 67, comma 1, numero 1, l. fall L’operazione per cui è causa consisteva nella delegazione di pagamento disposta all’esito di una cessione del credito portato da alcune cambiali, rimaste insolute venivano chiamati in giudizio, oltre che la società destinataria del pagamento, anche i garanti delle obbligazioni pima cambiarie e poi fideiussorie in base ad un patto successivo. La domanda di revocatoria del pagamento veniva accolta in primo grado e confermata in appello, con annessa condanna dei garanti a tenere indenne la società condannata. Avverso la pronuncia veniva promosso ricorso per Cassazione, sul rilievo della non reviviscenza della garanzia di pagamento in caso di estinzione dell’obbligazione principale per avvenuto pagamento. Il S.C. decide come da massima in epigrafe, precisando – peraltro – che la mancata illustrazione nel ricorso della polizza fideiussoria alla base dalla domanda ha impedito di valutazione i motivi di ricorsi proposti. Estinzione dell’obbligazione principale e sorte della garanzia accessoria. Nel nostro ordinamento, come richiamato dal S.C., non esiste né si può rinvenire un principio generale di reviviscenza delle garanzie reali o personali, quando esse siano prestate da terzi come è nella struttura della fideiussione in tutte le ipotesi in cui per la sopravvenuta inesistenza di una causa estintiva dell'obbligazione rivive tra le parti l'originario rapporto obbligatorio. In tali casi, mentre in via di principio, in virtù della regola della accessorietà della garanzia, specularmene applicata, deve ritenersi che con l'originaria obbligazione rivivono anche le garanzie che l'assistono, se prestate dallo stesso debitore, deve invece affermarsi la regola opposta per ciò che concerne le garanzie prestate da terzi come sempre nel caso di fideiussione ordinaria delle quali il creditore non può più avvalersi e per le quali quindi non esiste la reviviscenza. La “clausola di reviviscenza” la tesi favorevole. Nella prospettiva poc’anzi descritta, l'obbligazione fideiussoria può rinnovare la relativa vigenza allorché il debito principale, dopo l'estinzione, ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti. Secondo la parte maggioritaria della giurisprudenza, come espressa anche dall’ordinanza in commento, è valida ed efficace la clausola contenuta nella fideiussione, la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale ai sensi dell'articolo 67, l. fall Clausola di reviviscenza e fideiussione “omnibus”. La clausola di reviviscenza è ammissibile anche nell’ambito di un contratto di fideiussione omnibus , non essendo necessaria, per tale clausola, una specifica approvazione secondo l’articolo 1341, comma 2 c.c., La “clausola di reviviscenza” la tesi contraria. Non mancano, peraltro, pronunce di senso contrario, per le quali la clausola che istituisce la reviviscenza della garanzia fideiussoria, in caso di revocatoria dei pagamenti effettuati dall'obbligato principale, è nulla ex articolo 1322 e 1418 c.c. Tale nullità troverebbe la sua ratio nel difetto di meritevolezza dell'interesse del creditore e nel contrasto che la clausola de qua crea rispetto alle norme dell'ordinamento giuridico, le quali negano per i terzi garanti la reviviscenza delle loro garanzie in caso di venir meno delle cause estintive dell'obbligazione principale. Gli effetti della clausola di reviviscenza. In caso di accoglimento della domanda revocatoria fallimentare l’effetto che si produce riguarda – come noto - l'inefficacia del pagamento solo fra il fallito e il creditore. In presenza di una clausola di reviviscenza il creditore, a seguito della restituzione di somme a favore della curatela, può agire nei confronti del fideiussore del fallito la cui garanzia si era estinta con il pagamento. La clausola di reviviscenza relativa all’ipoteca. All'inesistenza, in seno all'ordinamento civilistico, di un generale principio di reviviscenza delle garanzie reali o personali allorché esse siano prestate da terzi nel caso di reviviscenza del credito assistito, fa eccezione la regola di cui all’articolo 2881 c.c., per la quale se la causa estintiva dell'obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all'ipoteca, e la iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data. In forza di tale principio, per la giurisprudenza la cancellazione dell'ipoteca produce l'estinzione del vincolo ipotecario anche quando siano nulli od inefficaci gli atti che ne costituiscono la causa.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 11 febbraio – 18 marzo 2021, numero 7600 Presidente Amendola – Relatore Scoditti Rilevato che la curatela del Fallimento omissis s.a.s. nonché di L.L. in proprio convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli R. Calcestruzzi chiedendo la revoca dei pagamenti effettuati in quanto indebiti per mancanza di prova della fornitura ed in subordine la revoca ai sensi della L. Fall., articolo 67. La convenuta chiamò in causa C.F. , L.S. e T.R. . Il Tribunale adito dichiarò l’inefficacia ai sensi della L. Fall., articolo 67, comma 1, del pagamento effettuato da omissis a mezzo di delegazione per l’importo di Euro 315.000,00 e condannò i terzi chiamati a tenere indenne R. Calcestruzzi delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’accoglimento della domanda. Avverso detta sentenza proposero appello sia i terzi chiamati che R. Calcestruzzi s.p.a Con sentenza di data 3 dicembre 2018 la Corte d’appello di Napoli rigettò gli appelli. Osservò la corte territoriale che, dopo che erano rimaste insolute le cambiali emesse da P. e con girata da parte di Cooperativa Muratori Riuniti - CMR subappaltatore di [ .] , ulteriormente girate da [ .] a R. Calcestruzzi sulla base della scrittura del omissis , R. Calcestruzzi aveva convenuto con [ .] con scrittura di data omissis una diversa modalità estintiva dell’obbligazione, rappresentata da una delegazione di pagamento, mediante riacquisto da parte di [ .] del credito nei confronti di CMR e sua cessione a Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC l’appaltatore , che aveva poi versato il corrispettivo della cessione, per effetto della delegazione, a R. Calcestruzzi. Ha proposto ricorso per cassazione C.F. sulla base di due motivi e resiste con controricorso R. Calcestruzzi. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. È stata presentata memoria. Considerato che con il primo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha modificato il giudizio del giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto non provato l’adempimento mediante girata cambiaria dell’obbligazione di pagamento della fornitura di calcestruzzo, garantita dai terzi chiamati, sulla base del primo accordo di data omissis , affermando che, successivamente alla consegna delle cambiali rimaste insolute, le parti avevano convenuto in data omissis una diversa modalità estintiva dell’obbligazione, in base alla quale [ .] aveva riacquistato il credito portato dalle cambiali, e vantato nei confronti di CMR, e lo aveva ceduto a Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC, la quale aveva poi versato il corrispettivo non a [ .] ma, sulla base di delegazione di pagamento, a R. Calcestruzzi. Aggiunge che il giudice di appello ha omesso di considerare che a seguito della rinegoziazione delle cambiali l’obbligazione garantita si era estinta con conseguente liberazione dei garanti, richiamando Cass. numero 5630 del 2017, secondo cui la fideiussione si estingue anche nell’ipotesi che il debito garantito sia sostituito o rimodulato con altro accordo di pagamento. Aggiunge che in relazione al primo accordo del omissis era decorso il termine annuale di cui alla L. Fall., articolo 67. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 1197, 1198, 1370, 1371 e 1936 c.c., della L. Fall., articolo 67, comma 1, numero 2, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3. Osserva la parte ricorrente che, estintasi la precedente obbligazione, con la nuova rinegoziazione trilaterale dei titoli cambiari non rivivono le garanzie prestate dai terzi articolo 1197, comma 3 , e che i fideiussori sono completamente estranei all’adempimento del rapporto sorto con l’accordo del omissis . Aggiunge che, nonostante l’estinzione dell’originario rapporto bilaterale di pagamento mediante girata di cambiale, il giudice di appello ha accolto la domanda di garanzia, condannando i terzi chiamati a tenere indenne R. Calcestruzzi. I motivi, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono inammissibili. Le censure sono state articolate in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 6, in quanto il ricorrente, benché abbia indicato alla fine del ricorso, fra i documenti alla base del medesimo, la garanzia fideiussoria rilasciata in data omissis , non ha provveduto ad indicarne lo specifico contenuto, anche mediante trascrizione delle parti rilevanti ai fini del presente giudizio. In mancanza della dettagliata conoscenza del contenuto della garanzia non è possibile procedere alla valutazione dei motivi. Ed invero la censura viene basata sul richiamo a Cass. numero 5630 del 2017, il cui principio di diritto è il seguente “la liberazione del fideiussore consegue all’estinzione dell’obbligazione principale, indipendentemente dalle modalità con cui essa avvenga o dalle fonti della provvista sicché, salva una diversa previsione contrattuale, non osta a tale liberazione la circostanza che l’estinzione abbia carattere non satisfattivo per il creditore, per essere il credito originario sostanzialmente immutato, in quanto ristrutturato o sostituito nella sua composizione sulla base di ulteriori finanziamepti o condotte di tolleranza da parte del medesimo creditore.” Ciò posto, la mancata indicazione del concreto contenuto della garanzia personale prestata non consente di accertare se, rispetto all’indicato principio di diritto, fosse operante una diversa previsione contrattuale. Peraltro il principio di diritto indicato non pare conferente al caso di specie perché manca l’accertamento del giudice di merito del presupposto rappresentato dall’estinzione sia pura non satisfattiva dell’obbligazione principale. Ciò che il giudice di merito ha accertato è solo l’accordo relativo ad una diversa modalità di estinzione dell’obbligazione. In realtà la Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, fermo restando che l’esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l’introduzione nel giudizio d’una eccezione in senso stretto Cass. numero 18775 del 2017 . Verrebbe in rilievo in particolare il seguente principio di diritto l’inesistenza di un principio generale di reviviscenza delle garanzie reali o personali nel caso di reviviscenza del credito assistito comporta che l’eventuale fideiussione, prestata a garanzia di un credito originariamente estinto mediante pagamento poi revocato a seguito della dichiarazione di fallimento del debitore, non possa legittimamente rivivere parallelamente alla reviviscenza del credito, dacché il principio di accessorietà della fideiussione implica soltanto che, con l’estinzione del rapporto principale, resti travolto anche quello accessorio, ma non anche che, simmetricamente, alla reviviscenza del rapporto principale si accompagni il ripristino della precedente garanzia, non potendo, all’uopo, invocarsi il disposto dell’articolo 2881 c.c., dettato, in via eccezionale, con riferimento alla sola ipoteca Cass. numero 18156 del 2002, numero 21585 del 2004 . In relazione al caso di specie verrebbe però in rilievo anche il seguente principio di diritto il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l’obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorché dopo l’estinzione il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta pertanto l’invalidità della clausola contenuta in una fideiussione, la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale ai sensi della L. Fall., articolo 67 nè tale clausola può dirsi vessatoria come tuttora riferibile al rapporto principale, posto che questo non si è definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile Cass. numero 25361 del 2008 . A questo proposito è lo stesso ricorrente che a pag. 5 del ricorso afferma che la fideiussione contemplava la reviviscenza dell’obbligazione fideiussoria nel caso di azione revocatoria fallimentare. Alla diversa qualificazione in discorso non è possibile quindi accedere. Quanto infine alla denuncia nel primo motivo del decorso del termine annuale di cui alla L. Fall., articolo 67, a parte il riferimento nel motivo all’accordo del omissis , laddove invece il giudice ha accertato quale fatto estintivo quello previsto dall’accordo del omissis , sempre in violazione dell’articolo 366, comma 1, numero 6, il ricorrente non ha specificatamente indicato se la circostanza abbia costituito oggetto di appello. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1–quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.