A seguito delle richieste di chiarimenti formulate dalle Sedi, l’INPS, con la circolare numero 10 del 17 gennaio 2013, ha fornito ulteriori chiarimenti relativamente alle domande di emersione dei lavoratori domestici extracomunitari.
La fattispecie è prevista dall’articolo 5, D. Lgs. numero 109/2012, ed era stata già affrontata dall’Istituto con la circolare numero 113/2012 nonché con il messaggio numero 17898/2012. Interruzione del rapporto di lavoro. In base all’articolo 6 del decreto interministeriale 29 agosto 2012, il datore di lavoro deve completare la procedura di emersione, firmando presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione il contratto di soggiorno e assolvendo l’obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione. A partire da questo momento egli potrà porre fine al rapporto, nel rispetto della normativa in materia. Nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima della conclusione del procedimento per sopravvenute cause di forza maggiore decesso di una delle parti o impossibilità oggettiva a continuare la prestazione , il datore di lavoro deve darne tempestiva comunicazione al SUI e alla sede INPS. Decesso del datore o della persona da assistere. Nel caso in cui non vi sia subentro, la comunicazione di cessazione per decesso del datore di lavoro o della persona da assistere può essere effettuata soltanto in via telefonica, rivolgendosi al Contact Center. E’ necessario che il soggetto comunicante si identifichi attraverso il PIN personale e fornisca all’operatore il codice fiscale del datore e il codice del rapporto di lavoro. Solo dopo questo adempimento sarà possibile generare il Mav parziale per l’ultimo periodo. E’ anche possibile il subentro da parte di un familiare del deceduto in questo caso il soggetto interessato deve comunicare l’interruzione del rapporto di lavoro da emersione al SUI e anticipare all’Inps la sua volontà di subentrare utilizzando l’apposita dichiarazione ed allegando la copia della comunicazione del decesso. Disconoscimento delle domande. A seguito delle segnalazioni di casi di disconoscimento della dichiarazione di emersione, la circolare precisa che il presunto datore di lavoro deve presentare una denuncia di furto d’identità presso le autorità di P.S. e inviarne copia al SUI e alla sede INPS. Quest’ultima procederà all’annullamento del rapporto di lavoro domestico con un’apposita procedura, di cui prossimamente saranno fornite le istruzioni operative. Domande plurime. Conseguentemente ai ripetuti invii della stessa domanda per interruzioni telematiche del servizio o per correggere dati inseriti non esatti, sono state inoltre segnalate numerose iscrizioni provvisorie all’Inps di rapporti di lavoro tra gli stessi soggetti. In questi casi l’Istituto provvederà a ricondurre le fattispecie con dati identificativi coincidenti codice fiscale datore di lavoro, anagrafica lavoratore, ore settimanali, livello ad un unico rapporto di lavoro. Errori di compilazione. Nel caso emerga la necessità di modificare alcuni dati, la relativa richiesta di modifica deve essere inviata sia al SUI che all’INPS, dal momento che i dati utilizzati per l’iscrizione del rapporto sono prelevati dalla domanda di emersione presentata al Ministero dell’Interno. Dopo la prima richiesta di modifica, non ne sono ammesse altre. Per consentire l’emissione dei Mav necessari in tempo utile anche per l’anno corrente, la dichiarazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2013 le Sedi dovranno provvedere non oltre il 15 febbraio 2013 ad acquisire le variazioni comunicate, in base alle quali saranno eventualmente generati con data di riferimento dall’inizio del rapporto di lavoro i bollettini Mav con i nuovi importi. Modalità di presentazione. Tutte le comunicazioni oggetto del provvedimento andranno trasmesse via fax al Contact center multicanale, utilizzando l’apposito modello allegato alla circolare.
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