Al curatore l’ultima parola sulla sorte del contratto in caso di fallimento

Dopo il fallimento del promittente venditore, è il curatore a decidere cosa ne sarà del contratto la sua dichiarazione di voler stipulare il definitivo ha natura di atto negoziale recettizio.

A seguito del fallimento del promittente venditore, il promissario acquirente può pretendere la stipulazione del contratto definitivo, nell’ipotesi in cui il curatore, ottenuto il parere favorevole del comitato dei creditori, abbia manifestato la propria volontà, nell’interesse della curatela, di addivenire all’esecuzione del contratto preliminare. Tale dichiarazione, infatti, resa dal curatore, ha natura di atto negoziale recettizio, che non può essere successivamente modificata unilateralmente se già comunicata e recepita dal promissario acquirente. In tal senso si esprime la Corte di Cassazione con la pronuncia del 2 dicembre, numero 25876, riprendendo alcune argomentazioni già espresse, con riferimento ad analoghe fattispecie, in precedenti decisioni. La Cassazione, peraltro, coglie l’occasione per riassumere brevemente il proprio orientamento in merito alle modalità di attuazione e comunicazione della facoltà rimessa al curatore, ai sensi dell’articolo 72 della legge fallimentare, in ordine alla possibilità di concludere o risolvere un contratto preliminare sottoscritto da una parte in bonis e successivamente dichiarata fallita. Contratto preliminare e fallimento. All’origine della vicenda per cui è causa vi è la richiesta al curatore di un fallimento della stipula del contratto definitivo di compravendita di un appartamento, da parte dei promissari acquirenti, posto che il fallimento del promittente venditore, avvenuta prima della già fissata sottoscrizione del contratto definitivo, aveva determinato la mancata conclusione dell’accordo. Pur avendo in un primo momento dato il proprio consenso dalla stipula, d’intesa con il Giudice delegato e col parere del comitato dei creditori, il curatore ha successivamente rifiutato di addivenire alla stipula del contratto definitivo, optando per la risoluzione del contratto preliminare, dopo l’immissione dei promissari acquirenti nel possesso del bene stesso. Vistasi rigettata la domanda in primo grado e, per quanto qui interessa, anche in secondo grado, i promissari acquirenti hanno ritenuto opportuno promuovere ricorso per Cassazione denunciando, in particolare, la circostanza che in precedenza il curatore, con comunicazione del 9.7.1992, aveva manifestato la propria intenzione di dare esecuzione al procedimento di trasferimento, pur non attuandolo ed anzi, successivamente, non dichiarandosi più disponibile a tale operazione. I rapporti pendenti o non eseguiti in caso di fallimento i poteri del curatore. La disciplina dei “rapporti pendenti”, regolata dagli articolo 72-83 bis l. fall. – modificati dal d.lgs. 9.1.2006, numero 5 - concerne i rapporti contrattuali conclusi ma non ancora eseguiti, in tutto o in parte, da entrambi i contraenti al momento della dichiarazione del fallimento. La nuova formulazione dell’articolo 72 l. fall. prevede una regola generale, per la quale si determina la sospensione dell’esecuzione del contratto con facoltà del curatore di decidere se subentrare nel rapporto, oppure dichiararne lo scioglimento. Unitamente all’enunciazione testè rammentata, la riforma è stata l’occasione per un’analitica regolamentazione di alcuni specifici contratti quelli più frequenti nella pratica , con la conseguenza che quanto previsto dall’articolo 72 trova applicazione in tutti i casi in cui non sia espressamente prevista una diversa disciplina e per integrare il contenuto dei successivi articoli per singoli aspetti dai medesimi non espressamente considerati. Il curatore ed il contratto preliminare adempimento o risoluzione? L’articolo 72 l. fall. si applica sia ai contratti definitivi, sia ai contratti preliminari cui non ha fatto seguito il contratto definitivo prima del fallimento. Dovrà in ogni caso trattarsi di contratti con prestazioni corrispettive, perfezionatisi ma non eseguiti in tutto o in parte da entrambi i contraenti al tempo della dichiarazione di fallimento. Infatti, se anche una sola delle parti avesse già adempiuto interamente le proprie obbligazioni, non vi sarebbe motivo di applicare tale peculiare, in quanto la controparte sarebbe comunque tenuta ad eseguire la rispettiva prestazione. Quindi, se il contratto è stato eseguito dal fallito, l'altra parte deve adempiere le proprie obbligazioni a favore della massa se adempiente è stato il contraente in bonis, questo può soltanto fare valere i propri diritti insinuandosi al passivo. Al fine di stabilire se il contratto sia stato o meno eseguito, è necessaria una verifica in concreto delle obbligazioni caratterizzanti l’operazione in corso di esecuzione nel contratto di compravendita articolo 1470 c.c. sono il trasferimento della proprietà e la consegna del bene per quanto riguarda il venditore e il pagamento del prezzo per quanto attiene l’acquirente. La scelta al curatore sì ma non ci può ripensare! La Cassazione, esaminando lo svolgimento dei fatti, giunge alla conclusione che la pronuncia della Corte di Appello deve essere riformata – ed infatti rimette la decisione alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione – sul rilievo che, a prescindere dai motivi o dalla discrezionalità del curatore, che non rilevano in questa sede, egli, in un primo momento, aveva espresso l’intenzione, nell’interesse dalla curatela, di dare esecuzione al contratto preliminare per cui è causa, previo parere favorevole del comitato dei creditori e successivamente, per contro, ha espresso l’intenzione di risolvere il contratto. La Corte, però, ha rilevato che la prima intenzione espressa dal curatore era stata comunicata ai promissari acquirenti e che gli stessi l’avevano ben accettata di conseguenza, il S.C., nel solco di altre pronunce del medesimo tenore, ha concluso che non è consentito al curatore modificare la propria decisione in ordine allo scioglimento o all’adempimento di un contratto preliminare, se aveva già espresso e comunicato all’altra parte la propria intenzione Cass., 13.7.1982, numero 4109 Cass., 3.9.2010, numero 19035 . Sotto tale profilo, si rinnova il meccanismo di proposta ed accettazione nella conclusione del contratto una volta che la proposta decisione del curatore è comunicata all’altra parte e accettata il contratto di ritiene perfezionato senza possibilità di modifiche unilaterali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 14 novembre – 2 dicembre 2011 numero 25876 Presidente Fioretti – Relatore Didone Ritenuto in fatto e in diritto 1.- Con citazione del marzo 1999 C R. e B.R. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Messina, il fallimento di G C. esponendo di avere stipulato, col convenuto, un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un appartamento in OMISSIS che prima della stipula del contratto definitivo, il promittente venditore era stato dichiarato fallito che, nonostante specifica autorizzazione del G.d., il Curatore non aveva provveduto a dare esecuzione al contratto e, anzi, aveva manifestata la volontà di sciogliersi da esso. Chiesero, pertanto, l'esecuzione del preliminare. Si costituì in giudizio il convenuto, che contestava la domanda, eccependo l'intervenuto scioglimento del contratto in via riconvenzionale chiese la condanna degli attori alla restituzione dell'immobile ed al risarcimento del danno per la ingiustificata detenzione a far data dall'immissione nel possesso avvenuta in data 27.10.1989. Espletata una c.t.u., con sentenza emessa in data 10/11/05 il tribunale rigettò la domanda e accolse le riconvenzionali. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha parzialmente accolto l'appello proposto dagli attori riducendo la somma dovuta per il periodo dal 7/5/98 al 30/9/2004 a Euro 12.252,57 e ha rigettato l'appello incidentale della curatela. Ha osservato la corte di merito che era infondata la censura con la quale gli appellanti avevano dedotto l'erroneità del rigetto della domanda sotto il profilo che, pur avendo il giudice delegato autorizzato la stipulazione del contratto definitivo e pur avendo essi invitato il curatore a svolgere gli adempimenti all'uopo necessari, questi non vi aveva provveduto nel termine all'uopo concesso e successivamente nel mese di maggio del 1998 aveva comunicato la propria intenzione di sciogliersi dal contratto. Secondo la corte di appello il potere del curatore di optare fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto di vendita ove non sia ancora avvenuta la consegna della cosa, principio applicabile anche al contratto preliminare, ha carattere discrezionale e prescinde dall'autorizzazione del giudice delegato. Di conseguenza è insindacabile in merito ai motivi che l'abbiano ispirata o alla sua convenienza in termini economici. L'autorizzazione del giudice delegato aveva soltanto comportato la rimozione di un limite all'esercizio di un potere ma non aveva certo costituito fonte di un dovere. Quanto alle altre censure la corte di merito ha rilevato che il danno da illegittima detenzione di un'immobile prescinde da qualsiasi prova in merito alla sua esistenza. Tuttavia i promissari acquirenti furono immessi nel possesso dell'immobile in data 27/10/89, successivamente in data 9/7/92 il curatore aveva comunicato l'intenzione non attuata di procedere al trasferimento e in data 6/5/98 aveva manifestato la contraria intenzione di sciogliersi dal contratto. Pertanto il risarcimento del danno per illegittima detenzione dell'immobile era dovuto solo per il periodo successivo al 6/5/98 poiché da tale data la detenzione era divenuta inequivocabilmente illecita. Contro la sentenza di appello gli attori hanno proposto ricorso per cassazione affidato cinque motivi. Resiste con controricorso la curatela intimata. Nei termini di cui all'articolo 378 c.p.c. le parti hanno depositato memoria. 2.1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione e formulano il seguente quesito ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c. “Voglia la Corte dire se si configura vizio di insufficiente motivazione nel caso in cui la Corte di merito abbia dato per scontato, con affermazioni generiche e carenti di completezza, che il potere di cui all'articolo 72 l.f. del curatore di optare tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto di vendita ha carattere discrezionale, senza prendere in considerazione la circostanza che lo stesso curatore abbia già manifestato la volontà di subentrare nel contratto stesso, con il parere favorevole del comitato dei creditori”. 2.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'articolo 72 della legge fallimentare. Deducono che la corte di appello di Messina ha erroneamente interpretato l'articolo 72 L.F. ritenendo legittima la decisione del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare de quo pur avendo in precedenza manifestato e comunicato agli acquirenti la volontà di dare esecuzione al contratto. Formulano ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c. il seguente quesito “se l'articolo 72 L.F. vada interpretato nel senso che nell'ipotesi in cui il curatore fallimentare abbia manifestato e comunicato agli acquirenti la volontà di subentrare in un contratto del fallito non possa successivamente sciogliersi dal contratto al fine di non adempiere agli obblighi relativi al contratto stesso, ritenuto che il curatore, a norma dell'articolo 72 L.F. deve assumere tutti gli obblighi nascenti dal contratto”. 2.3.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento del danno. Formulano ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c. il seguente quesito “se si configura vizio di insufficiente motivazione nel caso in cui la Corte di merito non valuti una circostanza rilevante, quale, nel caso di risarcimento per danni dovuti al ritardato rilascio di un immobile per scioglimento del contratto preliminare di vendita da parte del curatore, l'interpello a mezzo raccomandata compiuto dal detentore promissario acquirente dell'immobile ed il conseguente silenzio del curatore protrattosi per circa sei anni. Ovvero si configuri vizio di contraddittoria motivazione qualora la Corte di merito concluda per la responsabilità del detentore per il ritardo nel rilascio e affermi che lo stesso detentore non ha alcuna colpa nella vicenda”. 2.4.- Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'articolo 2043 c.c. Formulano ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c. il seguente quesito “se il diritto al risarcimento del danno per illegittima detenzione di un immobile nella specie da parte del promissario acquirente di un immobile per cui il curatore ha deciso di sciogliersi da contratto non si configuri qualora il detentore dell’immobile abbia richiesto al curatore di manifestare la propria intenzione di subentrare o meno nel contratto e il curatore non esprima la propria volontà in merito con un lunghissimo lasso di tempo nella fattispecie circa sei anni , non sussistendo in tal caso alcuna colpa da parte del detentore. 2.5.- Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione fatta applicazione dell'articolo 2697 c.c. relativamente alla prova del danno. Formulano ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c. il seguente quesito “se è corretto o meno l'utilizzo della c.t.u. come mezzo di prova per sollevare le parti dall'onere probatorio. In particolare dire se la c.t.u. possa essere utilizzata per determinare il valore locativo di un immobile ovvero se è necessario determinare detto valore locativo a mezzo prova documentale o testimoniale”. 2.6.- Con l'ultimo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione in ordine a statuizione sulle spese. 3. - I primi due motivi di ricorso sono fondati e il loro accoglimento comporta l'assorbimento delle altre censure. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte Sez. 1, Sentenza numero 4109 del 13/07/1982 “a seguito del fallimento del promittente venditore, il promissario può pretendere la stipulazione del contratto traslativo della proprietà solo se il curatore, con apposita dichiarazione e con l'autorizzazione di cui all'articolo 3 5 della legge fallimentare, abbia esercitato, nel senso dell'esecuzione del preliminare, la facoltà di scelta attribuitagli dall'articolo 72 quarto comma della legge medesima. Tale dichiarazione configura un atto di natura negoziale e ricettizia, e, pertanto, non può essere evinta da documenti meramente interni alla procedura concorsuale e non diretti al promissario”. Più di recente, peraltro, questa Sezione Sez. 1, Sentenza numero 19035 del 03/09/2010 ha puntualizzato che “l'esercizio da parte del curatore della facoltà di scelta tra lo scioglimento o il subingresso nel contratto preliminare di vendita pendente, ai sensi dell'articolo 72 legge fall. nel testo, vigente ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. numero 5 del 20 06 , può anche essere tacito, ovvero espresso per fatti concludenti, non essendo necessario un negozio formale, né un atto di straordinaria amministrazione e dunque non ricorrendo la necessità dell'autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di una prerogativa discrezionale del curatore”. Da tali principi si evince che, una volta manifestata da parte del curatore la volontà di subentrare nel contratto, viene meno la facoltà di scioglimento prevista dall'articolo 72 l. fall., talché il promissario acquirente, cui quella dichiarazione sia stata rivolta, può pretendere l'esecuzione del contratto stesso da parte della curatela, la quale subentra nelle obbligazioni del promittente venditore fallito. La sentenza impugnata si è discostata da tali principi perché ha ritenuto possibile lo scioglimento dal contratto pur avendo dato atto di ciò che “in data 9/7/92 il curatore aveva comunicato l’intenzione non attuata di procedere al trasferimento”. Si impone, dunque, la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di appello di Messina in diversa composizione, la quale dovrà pronunciare sulla fondatezza della domanda ex articolo 2932 c.c. e delle eccezioni relative all'inadempimento sollevate dal curatore, prescindendo dallo scioglimento ex articolo 72 l. fall., avvenuto dopo il subentro del curatore nel contratto. Il giudice del merito provvederà anche sulle spese. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello di Messina in diversa composizione.