Patente di spedizioniere: serve l'iscrizione al registro del personale ausiliario

di Marilisa Bombi

di Marilisa BombiPer essere ammessi a sostenere gli esami per conseguire la patente di spedizioniere doganale è necessario dimostrare che, alla data di pubblicazione della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane che indice gli esami, il candidato da almeno due anni è iscritto nel registro del personale ausiliario articolo 46 d.p.r. numero 43/1973 .È necessario essere iscritti nel registro da almeno 2 anni. In tal senso, la disposizione invocata, ossia l'articolo 51 del citato d.p.r., intitolata Ammissione agli esami , recita 1. Per essere ammessi agli esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nella determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di pubblicazione della determinazione stessa, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due anni nel registro del personale ausiliario, ai sensi dell'articolo 46. Possono, inoltre, essere ammessi agli esami, coloro che, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno annuale, tenuto da un istituto universitario e che risultino iscritti, alla data di cui al primo capoverso, da almeno un anno nel registro del personale ausiliario. Il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non è richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio nell'Agenzia delle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia di finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale.2. L'esclusione dagli esami per difetto dei requisiti è disposta con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane .Il caso. È del tutto palese dal testo normativo che il requisito dell'iscrizione al registro circoscrizionale del personale ausiliario non è richiesto solo come periodo minimo compiuto, ma anche come attualità dell'esistenza, visto che espressamente ne viene richiesta l'esistenza al momento della pubblicazione del decreto che indice gli esami. Il Collegio, con la sentenza numero 4879/2011 depositata il 30 agosto, quindi, non condivide la lettura del giudice di primo grado, il quale aveva affermato che ad una serena lettura del medesimo articolo 2, e come rettamente afferma la ricorrente, la disposizione colà recata, peraltro pedissequamente conforme all'articolo 51 d.p.r. numero 43/1973, dev'esser intesa nel senso che il predetto requisito è un requisito di pregressa esperienza professionale, senza con ciò necessariamente implicare l'attualità, alla data di pubblicazione del bando, dell'iscrizione al registro de quo . Tale ricostruzione, afferma il Collegio, non ha alcun riscontro nella norma che separa nettamente il compimento del periodo biennale di iscrizione e la permanenza attuale del requisito di iscrizione. Pertanto, le argomentazioni del giudice di prime cure vanno completamente rovesciate, sia in relazione alla tipologia di elementi, che sono del tutto tassativi e non permettono di individuare alcuna formulazione non stringente, ma aperta , sia in merito alla ratio della norma stessa.La fiducia è importante. Infatti, la equiparazione legislativa tra chi non ha mai operato come spedizioniere e chi invece, pur avendo operato, non viene ammesso agli esami per carenza del requisito dell'attualità dell'iscrizione, lungi dall'apparire paradossale, rappresenta il modo ordinamentale di collegare lo svolgimento del periodo di tirocinio con l'effettivo inizio dell'attività, senza permettere soluzioni di continuità e dando risalto al rapporto fiduciario con l'amministrazione.