Debiti ristrutturati con decreto, l’imposta di registro è fissa

La circolare numero 27/E del 21 giugno, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, affronta il tema dell’imposta di registro in relazione a tre ambiti di applicazione decreti di ristrutturazione dei debiti, accordi a seguito di separazione e divorzio, cessione di area gravata da vincolo di inedificabilità assoluta.

Ristrutturazione debiti. Gli accordi possono avere un ampio oggetto e sono caratterizzati da un iter a duplice fase nella prima, di carattere stragiudiziale, debitore e creditore concludono un accordo sul risanamento dell’impresa nella seconda, di natura giudiziale, si omologa l’accordo a cui si è addivenuti. In questi casi l’imposta di registro è applicabile nella misura fissa di 168 €. Infatti l’atto di omologazione del concordato preventivo deve essere ricondotto nell’alveo applicativo della lettera g dell’articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del presidente della Repubblica numero 131/1986 c.d. TUR , il quale dispone l’applicazione dell’imposta di registro in misura predeterminata per tali atti. La disciplina trova anche riscontro in materia di concordato preventivo, come ricordato sia dalla recente Risoluzione numero 27/E, sia nella pronuncia della Cassazione numero 19141/2010. Omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore. Nel caso in cui quest’ultimo si accolli tutti i debiti della procedura concorsuale – con liberazione integrale della società insolvente e contemporanea assunzione a proprio favore dall’attivo della procedura crediti pro-soluto e pro-solvendo, crediti vantati con l’Erario, depositi bancari – non sono applicabili le conclusioni valide per il concordato preventivo. Contrariamente a quanto accade nella procedura di concordato con cessione di beni o in quella con garanzia, nel caso del concordato con terzo assuntore, l’atto giudiziario di omologa produce effetti immediatamente traslativi. Pertanto, il decreto di omologa del concordato con intervento del terzo assuntore deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale, in base a quanto stabilito dall’articolo 8, lettera a , della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, il quale sancisce l’applicazione delle «stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti». La connessione oggettiva tra l'accollo delle obbligazioni concordatarie e il trasferimento dell'attivo fallimentare risulta tale da non consentire di ritenere ciascuna di esse espressione di un'autonoma capacità contributiva. Ne consegue che, ad avviso dell’Agenzia, si rende applicabile la disposizione del TUR articolo 21, comma 2 , relativa agli atti contenenti più disposizioni che derivano necessariamente le une delle altre. L'imposta di registro si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa, da determinare avendo riguardo sia all'aliquota che alla base imponibile. Disposizioni patrimoniali favorevoli ai figli dopo separazioni e divorzi. Il quesito posto alle Entrate verte sull’esenzione di bollo, di registro e di ogni altra tassa per atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio. Come precisato dalla Corte Costituzionale sentenza numero 202/2003 , l’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale – che giustifica il beneficio fiscale con riferimento agli atti del giudizio divorzile – è pure presente nel giudizio di separazione, in quanto finalizzato ad agevolare e promuovere, in tempi ragionevoli, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano sul coniuge non affidatario della prole. L’esenzione trova dunque applicazione a patto che il testo dell’accordo omologato presso il tribunale preveda che l’accordo a favore della prole sia funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Trasferimento dell’immobile valgono le agevolazioni «prima casa»? Viene domandato se si verifichi la decadenza dall’agevolazione nel caso in cui, nell’ambito dell’accordo omologato dal tribunale, venga previsto che a uno dei coniugi trasferisca all’altro, prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto, la propria quota del 50% della casa coniugale, acquistata con i benefici «prima casa» b in alternativa che entrambi i coniugi vendano a terzi la propria casa coniugale, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, con rinuncia da parte di uno dei coniugi a favore dell’altro all’incasso del ricavato della vendita. In caso di vendita dell’immobile nel quinquennio, la decadenza dall’agevolazione può essere evitata, in base a quanto previsto dell’articolo 1, comma 4, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, qualora, entro un anno dall’alienazione, si proceda all’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale. Perciò per evitare la decadenza del beneficio fruito si deve comprare una nuova casa destinata ad abitazione principale. A parere della circolare 27/E, la decadenza dall’agevolazione «prima casa» può essere esclusa anche nel caso in cui l’accordo omologato dal tribunale preveda che ambo i coniugi alienino a terzi la proprietà dell’immobile, con rinuncia da parte di uno dei coniugi a favore dell’altro, all’incasso del ricavato della vendita. È valida l’esclusione, tuttavia, solo nell’ipotesi in cui il coniuge – assegnatario dell’intero corrispettivo derivante dalla vendita - riacquisti, entro un anno dall’alienazione, un altro immobile per abitarvi principalmente. Infatti, ancorché in relazione all’atto di trasferimento dell’immobile a terzi non trovi applicazione il regime di esenzione previsto dall’articolo 19 l. numero 74/1987, in quanto il contratto di compravendita non trova la propria causa nel procedimento di separazione e divorzio , occorre comunque considerare che, nel caso in esame, il coniuge tenuto a riversare le somme percepite dalla vendita all’altro coniuge non realizza alcun arricchimento dalla vendita dell’immobile. Il ricavato della compravendita è, infatti, percepito interamente dall’altro coniuge in capo al quale resta fermo, conseguentemente, l’onere di procedere all’acquisto di un altro immobile. Area gravata da vincolo di inedificabilità. Nel caso di cessione alla quale è connesso un diritto di cubatura, ai fini della determinazione del trattamento fiscale applicabile all’atto di trasferimento, l’atto di intercorrente tra le due società non ha ad oggetto esclusivamente l’area gravata da vincolo di inedificabilità ma, altresì, l’aspettativa connessa alla futura «compensazione edificatoria». Perciò la società proprietaria, a fronte della successiva cessione dell’area non edificabile – in favore del comune – riceverà da quest’ultimo una cubatura di valore corrispondente, collocata su un’area ubicata in altri comprensori urbani. Nell’ipotesi in cui il contratto di compravendita consenta di distinguere la parte di corrispettivo ascrivibile alla cessione del terreno non suscettibile di utilizzazione edificatoria dalla parte riconducibile alla cessione della futura cubatura nella nuova localizzazione, si ritiene applicabile l’imposta di registro in misura dell’8% per la prima porzione mentre l’IVA al 21% grava sul residuo importo del corrispettivo relativo alla cessione dei diritti edificatori.

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