Scatta l'appropriazione indebita per l'agente assicurativo che trattiene somme della compagnia

di Fabio Valerini

di Fabio Valerini *La fattispecie. Il Tribunale penale di Lodi con la sentenza del 7 febbraio 2011, numero 953 ha avuto modo di pronunciarsi su una fattispecie particolarmente interessante che ha visto coinvolto un agente generale dell'INA Assitalia imputato del reato di appropriazione indebita aggravata dall'abuso della relazione di ufficio e dall'aver causato un danno di rilevante gravità.Ed infatti, in base al capo di imputazione risulta che il pubblico ministero aveva ritenuto integrati gli estremi del reato previsto e punito dall'articolo 646 c.p. perché l'imputato al fine di procurarsi un ingiusto profitto, nella sua qualità di agente generale [ ] per la società INA Assitalia Spa, illegittimamente tratteneva e si appropriava dei premi assicurativi spettanti all'Aqenzia e alla Compagnia assicurativa per l'importo di € 1.986.092,72 di cui aveva la disponibilità .Orbene, nel caso specifico era accaduto che l'agente generale avesse inviato alla Compagnia mandante una lettera nella quale aveva rappresentato di trattenere delle somme per l'importo di 1.340.000 e di recedere per giusta causa dal contratto di agenzia generale. Lettera alla quale la Compagnia aveva risposto contestando gli estremi della giusta causa chiedendo, altresì, all'agente la restituzione delle somme da lui trattenute. La mancata restituzione di quelle somme e che l'istruttoria dibattimentale ha accertato essere i premi di assicurazione che l'agente doveva versare alla compagnia da parte dell'agente generale aveva, infine, portato la Compagnia mandante a sporgere denuncia - querela a tutela del proprio patrimonio.Ma come è stato possibile per l'agente generale trattenere per sé somme incassate dai clienti a titolo di premi per le stipulate polizze di assicurazione? Orbene, i testimoni avevano chiarito che in base al Capitolato di agenzia e, cioè, al testo che contiene la disciplina del rapporto tra compagnia e agenti generali insieme, tra gli altri, all'Accordo economico collettivo stipulato dalle parti sociali tutti gli agenti generali, nel momento dell'assunzione del loro mandato, dovevano aprire due conti c.d. conti di capitolato uno per la raccolta premi vita ed uno per la raccolta dei premi danni che si trattava di due conti noti alla Compagnia che aveva anche una procura per vederli ed anche, eventualmente, per chiuderli .Ond'è che i premi assicurativi dovevano transitare dal conto del cliente al conto di capitolato e, quindi, da lì direttamente alla Compagnia [ed era quindi] vietato agli agenti depositare su un conto diverso dai conti di capitolato le somme corrisposte dai clienti .La banca anticipa il valore dei premi sul conto dell'agente. Senonché, da un'ispezione compiuta dall'INA Assitalia era emerso che l'agente generale, in forza di un accordo di anticipazione con la banca, presentava all'istituto di credito la lista dei clienti che pagavano per mezzo di un RID bancario i premi delle polizze sottoscritte. Alla presentazione di quella lista la Banca anticipava il valore dei premi indicati nella lista che venivano accreditati su un conto intestato all'agente e noto alla Compagnia . Senonché, quelle somme non venivano accreditate alla compagnia come, viceversa, l'agente generale avrebbe dovuto fare al netto delle proprie provvigioni maturate.Ed infatti, quelle somme, venivano immediatamente girocontate su un terzo conto sempre intestato all'agente ma, questa volta non conosciuto dalla compagnia mandante. E ciò per varie volte e per un importo complessivo di 1.986.092,71 Euro.Così ricostruiti i fatti sulla base delle dichiarazioni rese dai testi [ ] comprovate dalle risultanze della documentazione acquisita , il Tribunale ha altresì riferito che secondo le disposizioni contrattuali cfr. articolo 11 del Capitolato per la Concessione delle Agenzie Generali Ina Vita l'agente generale non può accreditarsi somme, a qualunque titolo, senza essere autorizzato dalla Direzione Generale . Ne deriva che la somma che l'agente generale aveva trattenuto nello stesso giorno nel quale iniziarono le operazioni ispettive lamentando inadempimenti contrattuali doveva essere considerata somma indebitamente trattenuta e che avrebbe dovuto essere restituita come, peraltro, richiesto dalla stessa compagnia con la propria comunicazione.Peraltro, il Tribunale ricorda che l'imputato ha ammesso sostanzialmente l'esistenza di un conto a lui intestato precisando che su tale conto transitavano le somme pagate dai clienti e che ha evidenziato che a seguito di un contenzioso insorto con la Compagnia assicuratrice aveva trattenuto delle somme di denaro in quanto erano le sue provvigioni .Si configura il reato di appropriazione indebita. Senonché, quelle dichiarazioni non sono valse ad escludere la penale responsabilità dell'imputato in quanto il Tribunale ha ricordato che il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento in cui l'agente tiene consapevolmente un comportamento eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del titolare, in quanto significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio .Non c'è alcun diritto di ritenzione. Peraltro, - prosegue il Tribunale - non risulta applicabile nel caso di specie il diritto di ritenzione per supposti inadempimenti contrattuali da parte dell'INA in quanto i crediti addotti non erano né provati, né liquidi, né esigibili cfr. con riferimento ad una fattispecie sempre in materia di rapporto di agenzia di assicurazione la recente sentenza della Cassazione penale, sez. fer., 2 settembre 2010, numero 40525 .* Assegnista di ricerca in diritto processuale civile nell'Università di Pisa

Tribunale di Lodi, sentenza 12 novembre 2010 - 7 febbraio 2011, numero 953Giudice ScaliseMotivi della decisioneIn seguito alla presentazione denuncia - querela da parti dei legali rappresentati della Compagnia Assicuratrice Ina Assitalia SpA e concluse le indagini preliminari in data 23 marzo 2008 il P.M. emetteva decreto di citazione a giudizio nei confronti di C. M. in ordine al reato a lui ascritto.Al dibattimento l'imputato compariva e si sottoponeva all'esame.L'Ina Assitalia SpA si costituiva parte civile ed il giudizio ammetteva la costituzione.Venivano ammesse le prove richieste.Veniva acquisita la documentazione specificamente indicata a verbale venivano sentiti i testi indicati dal P.M. e dal difensore della parte civile.Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale le parti concludevano come in atti ed il giudice decideva la causa come da separato dispositivo letto in udienza ed allegato agli atti processuali.È contestato all'imputato - all'epoca del fatto agente generale di Lodi per l'Ina Assitalia SpA - di essersi appropriato dei premi assicurativi spettanti all'agenzia e alla Compagnia assicurativa per un importo pari ad Euro 1.986.092,71 capo d'imputazione modificato in data 01/10/2010 .Occorre, innanzitutto, evidenziare che è del tutto incontestata la circostanza relativa alla qualifica dell'imputato agente generale di Lodi dell'INA Assitalia Assicurazioni SpA sino al 31/12/2006 esistevano due società distinte INA Vita SpA e Assitalia SpA, poi incorporate per fusione nella società INA Assitalia Assicurazioni SpA .Dalla deposizione del teste M. M., rappresentante legale della Compagnia Assicuratrice, è emerso che l'imputato in data 28/02/2007 aveva inviato una lettera in cui aveva rappresentato di trattenere delle somme per l'importo di Euro 1.340.000 e di recedere per giusta causa dal contratto che la Compagnia con lettera del 02/03/2007 aveva rigettato le richieste del C. chiedendogli la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute e spettanti alla Compagnia che il C. non aveva restituito nulla e, quindi, era stata presentata querela.Il teste ha precisato che le somme di cui trattasi erano i premi di assicurazione che l'agente doveva versare alla Compagnia.Il teste ha ulteriormente precisato che tutti gli agenti generali, nel momento dell'assunzione del loro mandato, dovevano aprire due conti c.d. conti di capitolato uno per la raccolta dei premi vita ed uno per la raccolta dei premi danni che si trattava di due conti noti alla Compagnia che aveva anche una procura per vederli ed anche, eventualmente, per chiuderli.Quindi - secondo quando esposto dal teste M. - i premi assicurativi dovevano transitare dal conto del cliente al conto di capitolato e, quindi, da lì direttamente alla Compagnia che era vietato agli agenti depositare su un conto diverso dai conti di capitolato le somme corrisposte dai clienti.Nel caso di specie - come si evince dalla documentazione prodotta - i conti di capitolato - entrambi accesi presso la Banca Popolare di Lodi - erano il numero 12794/80 in cui confluivano i pagamenti e la gestione della INA Vita SpA e il numero 12795/81 in cui confluivano i premi dell'Assitalia SpA.Il teste ha descritto dettagliatamente le diverse fasi dell'attività compiuta dell'imputato In una prima fase veniva predisposta nell'agenzia una lista di clienti che pagavano il Rid, cioè con l'addebito sul loro conto, sul conto dei clienti. Questa lista veniva presentata in banca presso un conto intestato al signor C ..C'è un accordo tra il C. e la banca in relazione al quale, alla presentazione di questa lista la banca stessa anticipa su questo conto le somme corrispondenti al totale di quei Rid. Questi importi vengono girocontati sul secondo conto, e questo conto effettivamente di capitolato, cioè quello conosciuto alla compagnia, e però a questo punto non vanno ulteriormente inviate alla compagnia, ma vanno su di un terzo conto. Quest'altro conto non conosciuto alla compagnia, intestato al signor C. pag. 6-7 . Il teste ha evidenziato che la condotta posta in essere dal C. era vietata atteso che i premi dovevano transitare unicamente sui conti di capitolato - noti alla Compagnia - e da lì alla Compagnia e non potevano, invece, essere depositati su conti diversi.Tale sistema posto in essere dall'imputato è stato confermato dagli accertamenti svolti in sede di ispezione il teste A. M., ispettore dell'INA Assitalia, ha dichiarato di avere esaminato la documentazione bancaria concernente i conti correnti su cui risultavano eseguite dal C. le diverse operazioni e di aver accertato cfr. documentazione acquisita agli atti prodotta dalla parte civile tramite ulteriori controlli presso l'Istituto bancario che era stato creato un conto dove venivano fatti gli anticipi, e questi soldi venivano anticipati dalla banca, prima necessarie dell'incasso dei premi dei clienti, e dati sul conto corrente di raccolta premi. E poi subito il C. dava una disposizione di giroconto prelevando quei soldi, e portandoli sul conto suo personale pag.16 che detto ultimo conto avente il numero x era intestato allo stesso C. e che tale operazione non era ammessa in quanto l'agente avrebbe dovuto girare i soldi incassati direttamente alla Compagnia al netto delle provvigioni.L'Ispettore ha precisato che aveva costatato che il C., nelle varie operazioni effettuate, oggetto di contestazione, aveva operato seguendo sempre le medesime modalità cfr. copia degli ordini di accredito dal conto corrente di capitolato numero x al conto x intestato all'imputato che a seguito dell'analisi delle varie operazioni - così come ricostruite dall'Ispettore A. - risulta provato che le vaie somme trattenute ammontavano ad Euro 1.986.092,71 cfr. estratti conti allegati alla memoria difensiva del difensore della parte civile .Quindi il meccanismo ricostruito dall'Ispettore era il seguente nella prima fase l'Istituto Bancario anticipava gli importi dei premi che venivano pagati dai clienti da un conto non conosciuto alla Compagnia numero x accreditando la somma sul conto capitolato numero x nel medesimo giorno l'importo che era stato accreditato veniva giro contato sul conto numero x intestato a Marco C. nella seconda fase, quando i clienti pagavano i premi, la Banca, nel medesimo giorno, dopo aver ricevuto le commissioni per l'operazione di anticipazione, stornava la cifra anticipata.Le dichiarazioni rese dai testi risultano comprovate dalle risultanze della documentazione acquisita.Deve rilevarsi preliminarmente che secondo le disposizioni contrattuali cfr. articolo 11 del Capitolato per la Concessione delle Agenzie Generali INA Vita l'agente generale non può accreditarsi somme, a qualunque titolo, senza essere autorizzato dalla Direzione Generale. Risulta altresì, dal contenuto della lettera sottoscritta dallo stasso imputato in data 28/02/2007 che questi - lamentando inadempimenti contrattuali - aveva deciso di trattenere la somma pari ad Euro 1.340.000 che risulta provato dagli accertamenti compiuti e dalla deposizione del teste della parte civile Cecchini Domenico, ispettore dell'INA Assitalia, che risultava registrata nella contabilità dell'agenzia del C. l'operazione di prelievo compiuta dal C. - proprio lo stesso giorno in cui era iniziata l'ispezione amministrativa - sui conti INA ed Assitalia per la somma suindicata che era stata da lui trattenuta e non versata alla Compagnia.Risulta, altresì, provato che la Società aveva invitato in data 02/03/2007 il C. a restituire la somma, ma lo stesso non aveva ottemperato.In sede di esame l'imputato ha ammesso sostanzialmente l'esistenza di un conto a lui intestato precisando che su tale conto transitavano le somme pagate dai clienti e che .quando giungevano a maturazione i premi io li riversavo nel conto della Compagnia e pagavo regolarmente i premi pag.9 , ha evidenziato che a seguito di un contenzioso insorto con la Compagnia assicuratrice aveva trattenuto delle somme di denaro in quanto erano le sue provvigioni.Ha aggiunto che non era a conoscenza dell'esistenza di un quarto conto corrente.Le dichiarazioni dell'imputato non sono idonee ad escludere la sussistenza del reato ascrittogli OMISSIS che, per costante giurisprudenza cfr. Cass. penumero Sez, 2, sent. numero 35267 del 13/06/2007 il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento in cui l'agente tiene consapevolmente un comportamento eccedente la sfera delle facoltà ricompresse nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del titolare, in quanto significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio .Dalle dichiarazioni dei testi risulta che la procedura seguita dall'impatto non era legittima e che questi ha indebitamente trattenuto i premi riscossi non risulta applicabile nel caso di specie il diritto di ritenzione per supposti inadempimenti contrattuali da parte dell'INA in quanto i crediti addotti non erano né provati, né liquidi ed esigibili.Deve altresì evidenziarsi che l'imputato non aveva provveduto alla registrazione dei bonifici dei clienti atteso tale registrazione è stata effettuata dalla moglie del predetto soltanto in data 28/02/2007, data delle dimissioni dell'imputato risulta, altresì, che il C. era pienamente consapevole di trattenere delle somme indebitamente atteso che aveva ricevuto la richiesta di restituzione da parte della Compagnia.Possono concedersi all'imputato le attenuanti generiche per adeguare la pena al fatto e per la sua incensuratezza.Le concesse attenuanti possono considerarsi possono considerarsi solo equivalenti alla contestata aggravante.Valutati tutti gli elementi di cui all'articolo 133 c.p., si stima equa la pena di anni uno di reclusione ed Euro 800,00 di multa.Deve condannarsi l'imputato al pagamento delle spese processuali.Possono concedersi all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sul certificato del casellario attesa l'incensuratezza dello stesso e potendosi presumere che si asterrà dal commettere in futuro ulteriori reati.Ai sensi degli articolo 538 e ss. c.p.p. deve condannarsi C. M. al risarcimento dei danni a favore della parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio.Deve condannarsi l'imputato al pagamento alla medesima parte civile INA Assitalia SpA di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 1.986.092,71 nonché alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida nella somma di Euro 2.500,00 oltre IVA e CPA ed accessori di legge. Visto l'articolo 544 co. 3 c.p.p. indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.P.Q.M.Visti gli articolo 533 - 535 c.p.p.Dichiara C. M. colpevole del reato a lui ascritto e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.Pena sospesa. Non menzione.Visti gli articolo 538 e ss. c.p.p.Condanna C. M. al risarcimento dei danni a favore della parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio.Condanna C. M. al pagamento alla medesima parte civile INA Assitalia Spa di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 1.986.092,71 nonché alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida nella somma di Euro 2.500,00 oltre IVA e CPA ed accessori di legge.Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.