Architetti, come determinare il compenso per le prestazioni extra contratto?

di Carmen Ceschel

di Carmen CeschelPer la Corte di Appello di Firenze, se un architetto accetta, in un contratto per la progettazione e realizzazione di un'opera, un compenso inferiore ai minimi tariffari, nel caso in cui svolga prestazioni ulteriori, non previste nel contratto scritto, per cui non è stato stabilito alcun compenso, quest'ultimo va determinato sulla base della tariffa professionale.La fattispecie. La Corte di Appello fiorentina si occupa, nella sentenza in rassegna, di un contenzioso tra un architetto ed una Fondazione.I due soggetti avevano stipulato un contratto per la progettazione e realizzazione di un'opera, stabilendo un compenso inferiore ai minimi previsti dalla tariffa professionale, in ragione della particolare natura dell'ente, non avente fini di lucro.L'architetto, tuttavia, aveva realizzato anche prestazioni ulteriori, rispetto a quelle dedotte in contratto proprio il compenso dovuto per tali prestazioni era stato oggetto di contenzioso.All'architetto vanno pagate le prestazioni extra. La Corte di Appello condanna la Fondazione a pagare all'architetto le prestazioni ulteriori sulla base della tariffa professionale, operando due valutazioni distinte.In primo luogo, rispondendo alla contestazione dell'architetto, secondo cui, a causa dell'inderogabilità dei minimi tariffari, l'accordo scritto deve ritenersi nullo e, di conseguenza, anche la progettazione e realizzazione dell'opera dedotta in contratto va pagata secondo la tariffa professionale, il giudice di secondo grado chiarisce che la pattuizione in deroga ai minimi è pienamente valida, come già sostenuto da consolidata giurisprudenza.Per quanto concerne il pagamento per le prestazioni ulteriori, la Fondazione ritiene che si debba proporzionalizzare, ossia determinare sulla base dei parametri di favore applicati nell'accordo.L'ente, quindi, sostiene che, se l'architetto era stato generoso una volta, avrebbe dovuto esserlo sempre, ricostruendo un rapporto giuridico per via meramente analogica rispetto ad un contratto di oggetto minore, se non diverso.Compensi determinati in base alle tariffe ufficiali. Il giudice di secondo grado, al contrario, ritiene che la tesi presenti dei difetti, sul piano giuridico se, per le prestazioni ulteriori, non è stato stabilito alcun compenso, la determinazione dei compensi va effettuata sulla base delle tariffe ufficiali. La circostanza che un architetto abbia accettato un compenso forfetario di minore entità, rispetto a quello sancito dalla tariffa professionale, non significa che ciò si estenda ad ogni altra opera non prevista nel progetto iniziale. Potrebbe, infatti, correttamente ritenersi che l'architetto, persino troppo generoso con la Fondazione per quanto concerne il contratto stipulato, non gradisca che di lui si approfitti ulteriormente.

Corte di Appello di Firenze, sez. I Civile, sentenza 5 novembre 2010 - 11 febbraio 2011, numero 206Presidente relatore OcchipintiSvolgimento del processoL'arch. M. B. otteneva in data 24.1.1995 decreto ingiuntivo dal Tribunale di Pistoia a carico della Fondazione F.T. sulla base di cinque notule professionali, dell'importo complessivo di lire 1.127.304.497, e relative alla progettazione e realizzazione di due complessi immobiliari siti, rispettivamente, a Gravinana e a Vieste. La Fondazione F.T. proponeva opposizione al decreto, deducendo, fra l'altro, che l'arch. M. era stato interamente pagato. Infatti, stante la particolare natura dell'Ente, non avente fini di lucro, si era convenuto per l'intera opera professionale un compenso forfetario, comprensivo di IVA, rispettivamente, di 60 milioni di lire per il centro di Gavinana e di 40 milioni per quello di Vieste, somme interamente corrisposte in più soluzioni fra il 19.4.1991 e il 23.2.1994.Il Tribunale di Pistoia emetteva in data 12.11.2004 sentenza parziale, con la quale, revocato il decreto ingiuntivo, dichiarava valida ed efficace la pattuizione di compensi forfetari inferiori ai minimi previsti dalla tariffa professionale, e disponeva la prosecuzione del giudizio per l'esatta quantificazione delle spettanze dell'arch. M. in relazione alla esecuzione di eventuali prestazioni esorbitanti rispetto all'oggetto del duplice accordo.Espletata consulenza tecnica, il Tribunale decideva definitivamente la causa con sentenza del 28.5.2007, con la quale condannava la Fondazione F.T. a pagare al professionista l'ulteriore somma di euro 49.685,66, oltre accessori di legge, rivalutazione monetaria ed interessi legali. Nella sua decisione il Tribunale, discostandosi in parte dall'esito della consulenza tecnica, negava pressoché del tutto il diritto del professionista a ulteriori compensi per il centro di Vieste, mentre riconosceva tale diritto per il centro di Gavinana, sia pure con valutazioni più restrittive di quelle operate dai consulenti tecnici d'ufficio. Avverso tale sentenza proponevano appello principale l'arch. M. ed incidentale la Fondazione F.T La Corte poneva in decisione la causa sulle conclusioni sopra trascritte.Motivi della decisioneCon il primo motivo di gravame, l'arch. M. deduce la nullità o forse l'inesistenza dell'accordo scritto relativo al centro di Gavinana, datato 20.2.1989. L'invalidità dipenderebbe a dal principio d'inderogabilità dei minimi tariffari b dall'essere stato l'accordo sottoscritto, per la parte committente, da soggetto non investito del potere di rappresentare l'Ente c in ogni caso, dall'avere il M. revocato il proprio consenso alla pattuizione di un compenso forfettizzato, come si dedurrebbe dalla sua lettera del 27.9.1994, con la quale chiedeva di essere pagato secondo la tariffa professionale. Il motivo è palesemente infondato sotto tutti e tre i profili. Per quanto riguarda la pattuizione in deroga ai minimi tariffari la giurisprudenza v. i precedenti citati dall'appellata è consolidata nel ritenerne la piena validità. Per quanto riguarda il difettoso consenso della Fondazione committente - in quanto significato da una firma appartenente a funzionario non investito di potere di rappresentanza -, l'appellante non è legittimato a fare valere il difetto di procura in capo alla controparte, atteso, in ogni caso, che il contratto ha avuto esecuzione da ambo le parti, che l'esecuzione implica ratifica da parte del rappresentato, e che trattasi di contratto per il quale non è richiesta alcuna formalità, potendo essere concluso anche in forma verbale o per comportamento tacito concludente. Quanto all'asserita revoca, datata addirittura al settembre 1994, a tre anni di distanza dall'inizio dei lavori e quando questi erano pressoché, o forse del tutto, compiuti, non si capisce come si possa revocare il consenso di un contratto a cui si è data esecuzione. Passando, finalmente, all'essenza vera del contendere, non s'intende dalla seconda sentenza come il primo giudice, in contrasto con i suoi consulenti, abbia potuto convincersi che le prestazioni individuate dai tecnici d'ufficio e, a loro giudizio, esorbitanti da quelle previste nell'accordo del 1987 relativo al centro di Vieste siano le stesse di quelle previste dall'accordo suddetto né sembra un argomento accettabile l'osservare che se così fosse, non si comprenderebbe quali siano le prestazioni di cui al citato accordo o a cosa sia servito tale accordo, se poi l'arch. M. avrebbe eseguito solo prestazioni fuori accordo . Invero, la relazione di c.t.u. è, sul punto, precisa, indicando prima tutte le prestazione previste nell'accordo 1° e 2° stralcio lavori -corpo centrale e 3° stralcio lavori - intervento sperimentale, in corso di esecuzione e di definizione contabile alla data odierna direzione lavori assistenza al collaudo liquidazione lavori rapporti con le pubbliche autorità per la definizione dei problemi di carattere tecnico per la chiusura dei lavori in essere al settembre 1987 sistemazione esterna a verde e relativi vialetti e giochi d'acqua , e poi le ulteriori prestazioni, diverse dalle prime, che il professionista ha reso notula n 3 progettazione del 4° stralcio - 3° reparto casa di cura del Centro di Soggiorno per Anziani di Vieste notula numero 4 progettazione del 6° lotto lavori del Centro di Soggiorno per Anziani di Vieste e presentazione perizie per richiesta finanziamenti alla Regione Puglia notula numero 5 Redazione e presentazione alla regione Puglia, Ass.to LL.PP., di perizia di variante finale per le opere relative alla realizzazione del Centro di Soggiorno per lavoratori anziani di Vieste 1 e 2 lotto del 1° stralcio e 1,2,3,4,5 lotto del 2° stralcio. Come si vede, fra i due ordini di voci non c'è corrispondenza, e sono gli stessi consulenti tecnici a farlo espressamente presente Da un semplice confronto degli oggetti dell'incarico conferito da una parte e delle notule tassate dall'altra, si può vedere che non vi è coincidenza di prestazioni professionali e pertanto, alla luce di quanto sopra, dobbiamo concludere che l'accordo stipulato dalle parti in data 2.10.1987 non copre il complessivo lavoro svolto dall'arch. M Gl'importi dei compensi extra dovuti ammontano, come da conteggi analitici in seno alla stessa c.t.u., a lire 132.977.229, al netto di contributo di previdenza e di IVA. Tali importi si discostano lievemente da quelli tassati dall'Ordine professionale.Per quanto riguarda il centro di Gavinana, il compenso stabilito una tantum in lire 60 milioni riguardava Progettazione di Massima Preventivo sommario Progetto esecutivo Preventivo particolareggiato Particolari costruttivi e decorativi Capitolati e contratti Direzione lavori Assistenza al collaudo Liquidazione. E tutto ciò per la costruzione di 54 alloggi speciali, quanti ne prevedeva il progetto sottoposto all'approvazione del CER in data 21.11.1988. Alla data di chiusura dei lavori 28.12.1993 risultò invece la realizzazione di un più ampio intervento, includente altri 27 alloggi speciali - il cui totale, quindi, passò da 54 a 81 - l'edificazione della palazzina per uffici, di cui l'arch. M. era stato incaricato di curare la direzione dei lavori, la redazione di ulteriori perizie a variante suppletive, ed a parte la progettazione di opere minori, di fatto non realizzate. Come hanno messo in luce i c.t.u. - dato che il primo giudice ha trascurato - si tratta di prestazioni non previste alla data di sottoscrizione dell'accordo per Gavinana 20.12.1989 , che si riferiva alla realizzazione di un progetto di 54 alloggi, e quindi di portata notevolmente inferiore. Il totale dei compensi professionali dovuti per le prestazioni non riconducibili all'oggetto dell'accordo del 20.12.1989 ammonta a lire 216.424.060, al netto di contributo di previdenza e di IVA, come dalla specifica elaborata alle pagg. 23/26 della relazione di c.t.u. Sulle quantificazioni di cui sopra si sviluppano tre distinti temi di discussione.Il primo, sollevato dalla parte appellata, contesta l'utilizzabilità di una consulenza la quale, basandosi in buona parte su documentazione non ritualmente prodotta in giudizio, avrebbe in pratica eluso il meccanismo di tempestività della produzione documentale e, con esso, il principio dell'onere della prova. L'osservazione non è fondata essa confonde la prova sul fatto costituente il fondamento della domanda giudiziale o dell'eccezione con la ricerca e la raccolta dei dati tecnici e contabili indispensabili perché il consulente possa dare il giudizio di qualificazione e/o quantificazione richiestogli. Se la consulenza tecnica è utilizzata in funzione di mezzo di prova - di cui molte volte ha effetto, come quando, ad esempio, serve ad accertare la sussistenza di un fatto illecito, quale la violazione di distanze legali o le modalità di un infortunio sul lavoro - essa non può servire a rimediare all'inerzia della parte nella individuazione ed allegazione dei necessari elementi affinché la consulenza stessa non si riduca ad un'indagine, meramente esplorativa, ossia non di verifica, ma di ricerca della prova. Altro discorso si deve fare quando il fatto è certo come, nella specie, è certa la prestazione delle attività professionali , è certa la causa petendi il rapporto d'opera intellettuale , sono certi gli elementi di riferimento per determinare il contenuto economico dell'obbligazione secondo i casi, l'accordo delle parti o la tariffa professionale , e si tratta solamente il che non significa che debba trattarsi per forza di un'indagine semplice di contabilizzare un risultato oggettivamente acquisito. Il debitore non può difendersi con un ragionamento di questo tipo L'opera è stata eseguita, il credito c'è, ma io non pago perché l'attore doveva pensarci prima a produrre tutta la documentazione di cui il c.t.u. avrebbe potuto avere bisogno per quantificare il valore dell'opera stessa. E' come se si negasse all'infortunato il risarcimento del danno e la stessa possibilità di chiedere una consulenza tecnica per il fatto di non avere prodotto la cartella clinica. Peraltro, è ben possibile che, nel chiedere, sin dall'atto introduttivo del giudizio o, se si tratta del convenuto, sin dalla sua costituzione rituale, l'ammissione di una consulenza tecnica, si chieda che il c.t.u. stesso sia facultato a ricercare di sua iniziativa, sia fra le parti, che fra terzi, pubblici o privati, tutti i dati contabili, informativi o sperimentali, utili all'espletamento dell'incarico. La richiesta di c.t.u., formulata dall'arch. M. nel costituirsi in primo grado, era, riguardo agli elementi di ricerca, la più ampia possibile Si concorda, infine, per la nomina di un CTU allo scopo di esaminare i lavori, i progetti, i preventivi sommari, esecutivi e particolareggiati, costruttivi e decorativi, capitolati e contratti, direzione lavori . Infine, va ricordato che la causa procede secondo il vecchio rito, e che perciò non ci sono preclusioni alla produzione di documenti, che può aver luogo perfino in appello.Si sostiene, poi, dall'appellata - la quale di ciò ha fatto motivo di appello incidentale - che il compenso per le prestazioni esterne all'accordo avrebbe dovuto essere proporzionalizzato , cioè determinato sulla base dei parametri di favore applicati nel duplice accordo. L'assunto equivale a dire che se fu generoso una volta, l'arch. M. doveva esserlo sempre ovvero, si vorrebbe ricostruire il contenuto di un rapporto giuridico per via meramente analogica rispetto ad un contratto di oggetto minore, se non diverso. La tesi difetta sul piano giuridico se per le prestazioni ulteriori, non previste nel contratto scritto, non fu stabilito alcun compenso, ed è pacifico che non fu stabilito, la determinazione di essi non può che avvenire sulla base delle tariffe ufficiali. Nulla autorizza a pensare che l'accettazione, da parte del professionista, di un compenso a forfait di gran lunga minore di quello tariffario, s'intendesse estesa illimitatamente a qualsiasi altra opera non prevista nel progetto iniziale sarebbe ugualmente ragionevole pensare, all'opposto, che l'arch. M. ritenesse di essere stato fin troppo generoso con la Fondazione, da non gradire che di lui si approfittasse ulteriormente.Per quanto riguarda gli alloggi di Gavinana, non si condivide l'inquadramento, operato dai c.t.u., nella classe 1, categ. d, della tabella annessa all'articolo 14 della legge 2.3.1949 numero 143. Tale categoria include opere di valore architettonico superiore, come palazzi e case signorili, alberghi, teatri, cinema, palazzi pubblici importanti, chiese ecc., strutture non assimilabili al lineare e tutto sommato semplice, benché voluminoso, intervento curato dall'arch, M Applicando, dunque, il coefficiente previsto per la classe I, cat. c, l'importo sopra specificato viene a ridursi a lire 179.927.700.In conclusione, per i due centri, spettano all'arch. M., in aggiunta ai compensi forfettari già corrispostigli, lire 312.904.929. Trattandosi di credito di valuta, non spetta rivalutazione monetaria, ma solamente gl'interessi legali.Non si riconosce diritto a rimborso delle spese di tassazione della parcella, giacché tale tassazione è risultata inutile, come il decreto ingiuntivo che su di essa si basava.Quanto, infine, alle spese dei due gradi del giudizio, si compensano parzialmente, in considerazione del fatto che la pretesa dell'attore risulta ben maggiore di quanto effettivamente dovutogli.P.Q.M.La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma delle sentenze impugnate, condanna la Fondazione F.T. a pagare all'arch. M. B. la somma in euro corrispondente a lire 312.904.929, oltre IVA e contributo di previdenza, ed oltre interessi legali dalla domanda.Dichiara compensate per metà le spese dei due gradi del giudizio e condanna la Fondazione F.T. al pagamento della restante metà, quota che liquida come segue per il primo grado, euro 200,00 per spese vive, euro 1.600,00 per diritti ed euro 3.400,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP secondo legge per il secondo grado, euro 700,00 per spese vive, euro 1.400,00 per diritti ed euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP secondo legge. Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio per due terzi a carico della Fondazione F.T. e per un terzo a carico dell'arch. M., e ne dispone il pagamento fra le parti nel rispetto di tale proporzione.