di Giulia Milizia
di Giulia Milizia *Il codice delle assicurazioni D.lgs. numero 209/05 ha introdotto una nuova azione per snellire le procedure burocratiche e ridurre i tempi della giustizia l'indennizzo diretto.Indennizzo diretto. Regolato dagli articolo 139, 141 e 149, si contrappone a quello ordinario innanzi al competente giudice previsto dall'articolo 144 C. ass. Chi, incolpevolmente, sia stato vittima di un sinistro stradale ed abbia subito danni anche a cose e terzi trasportati , entro otto giorni può rivolgersi alla propria assicurazione nei modi e nei termini di legge indicati dall'articolo 148 c. ass. Quest'ultima dovrà formulare un'offerta che la vittima può accettare. Se rifiuta o la trattiene in acconto può adire la competente autorità giudiziale. La sua assicurazione nel primo caso può agire in regresso contro quella del responsabile del sinistro e nel secondo può chiederne l'interevento in estromissione.La sentenza emessa dal Giudice di pace di Eboli lo scorso 4 febbraio ne ha analizzato un'ipotesi peculiare.Il caso. Le vittime di un sinistro si rivolgevano alla loro assicuratrice per l'indennizzo diretto dei danni subiti, omettendo, però, di inoltrare, come prescritto dalle menzionate norme, tale richiesta anche a quella del danneggiante.Li citavano, poi, in giudizio per la refusione dei danni, ma la richiesta è stata respinta dal GDP perché ritenuta inammissibile.Decisione. Per le ragioni sinora espresse il giudice ha respinto la domanda attorea.Infatti ha rilevato che anche l'assicuratrice del danneggiante ha diritto al c.d. spatium deliberandi , cioè al termine di sessanta giorni novanta in caso di danni alla persona per vagliare la dinamica dell'incidente col proprio assicurato e delineare la sua strategia difensiva liquidare la vittima assieme alla sua assicurazione oppure intervenire ad adiuvandum, in un eventuale processo, garantendola e/o chiedendone l'estromissione. Nella fattispecie il comportamento omissivo dei danneggiati aveva precluso tale potere.Ergo la causa è inammissibile perché non sono state rispettate tutte le disposizioni processuali ed è stata lesa questa facoltà in violazione dei diritti alla difesa, del contraddittorio ed all'equo processo. * Praticante avvocato e conciliatore iscritta alla camera di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto
Giudice di Pace di Eboli, sentenza 4 febbraio 2011Giudice VingianiFatto dirittoCon atto di citazione debitamente notificato in data notifica , attore , proponendo domanda di indennizzo diretto, convenivano in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di EBOLI, convenuto e la compagnia , in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di conseguire il risarcimento di tutti i danni a cose e per le lesioni riportati nell'incidente occorso il giorno giorno in luogo , causato dal veicolo veicolo_Conv tg. targa_Conv dedotto di proprietà di convenuto allorché procedeva a bordo del veicolo veicolo_Attore tg. targa_Attore assicurato con la compagnia .-In particolare deduceva parte attorea che la responsabilità del sinistro era da ricondursi totalmente alla imprudente condotta di guida del convenuto.All'udienza di prima comparizione non si costituiva, la compagnia , .Acquisita la documentazione come prodotta, previa la precisazione delle conclusioni e la discussione come in atti la causa all'udienza del disc veniva riservata a sentenza dall'odierno giudicante .Parte attrice ha inteso avvalersi della procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'articolo 149 del D.L.vo 209/05.Tale procedura opera unicamente in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria riguarda solo i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducentenel caso di lesioni, si applica al danno alle persone subito dal conducente non responsabile, posto che questo danno rientri tra lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139.Ai sensi dell'articolo 141 del D.L.vo 209/05 la procedura di risarcimento diretto si applica anche ai terzi trasportati i quali possono agire direttamente nei confronti dell'assicurazione del proprio vettore ed anche per lesioni gravi a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro .Secondo orientamento costituzionalmente orientato e, oramai consolidato della giurisprudenza v. Corte Costituzionale, ordinanza numero 205 del 13 giugno 2008 e sentenza numero 180 del 19.6.2009 la procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'articolo 149 del D.L.vo 209/05, costituisce un'alternativa alla disciplina ordinaria di cui all'articolo 144 del Codice delle assicurazioni.Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.In definitiva, ritiene il giudicante che nella procedura dell'indennizzo diretto di cui all'articolo 149 e 141 del D.L.vo 209/05, anche all'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile dev'essere concesso il c.d. spatium deliberandi di sessanta o novanta giorni al fine di poter verificare, con il suo assicurato, le modalità di accadimento del sinistro e vagliare la richiesta di risarcimento in uno all'impresa di assicurazione del danneggiato e, eventualmente, intervenire nel giudizio estromettendo l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.Ciò posto si osserva che parte attorea non ha provato di aver inviato la richiesta di risarcimento anche all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto.Pertanto la domanda, così come proposta, va dichiarata improponibile poiché dalla documentazione prodotta ed in carenza di altra prova , non risulta provata ai sensi del Codice delle assicurazioni la preventiva richiesta di risarcimento danni all'assicuratore del veicolo presuntivamente coinvolto nel sinistro de quo.E' appena il caso di osservare che nella fattispecie e non è stata prodotta alcuna documentazione relativa alla proprietà del veicolo investitore. Per le ragioni della decisione , sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.P.Q.M.Il Giudice di Pace di Eboli, dott. Luigi Vingiani, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da attore nei confronti di convenuto e di compagnia con atto di citazione notificato notifica , così provvede 1. Dichiara la improponibilità della domanda per violazione dell'articolo 149 del D.L.vo 209/05.2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.