Con la risoluzione numero 46/E del 5 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini dell’imposta di registro, gli atti di garanzia formati per corrispondenza enunciati in un provvedimento giudiziario richiesto dal creditore a tutela del proprio diritto di credito, vanno tassati limitatamente alla parte espressiva di attuale capacità contributiva.
Pareri giurisprudenziali discordanti. In sede di applicazione dell’imposta di registro agli atti giudiziari nei quali siano enunciati atti di garanzia - reale o personale - formati per corrispondenza e perciò soggetti a registrazione in caso d’uso , alcuni Uffici Territoriali considerano quale base imponibile l’intero importo garantito, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, lett. f , D.P.R. 26 aprile 1986, numero 131, e non invece la sola parte dell’atto enunciato non ancora eseguita, come previsto dall’articolo 22, comma 3, del medesimo decreto. La Direzione Centrale istante ha spiegato che si riscontrano una serie di pronunce di merito e di Legittimità nelle quali si statuisce l’applicazione del tributo alla sola parte dell’atto enunciato non ancora eseguita, ma d’altra parte la Cassazione ha espresso anche una differente interpretazione, riconoscendo che la base imponibile su cui calcolare l’imposta sia, in queste ipotesi, l’intera somma garantita sentenza 12 marzo 2005, numero 6585 . Da qui l’interpello rivolto all’Agenzia. Tassazione riferita alla sola parte espressiva di capacità contributiva. Ai fini dell’imposta di registro, la fideiussione formata per corrispondenza ed enunciata in un provvedimento giudiziario richiesto dal creditore a tutela del proprio diritto di credito, debba essere tassata con l’aliquota dello 0,50 per cento sull'intera somma ex C.M. numero 6/1990 limitatamente alla parte della stessa che, non avendo ancora trovato esecuzione, sia ancora espressiva di attuale capacità contributiva. A tal riguardo infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza numero 7/1999, ha statuito che l’articolo 22, comma 3, TUR, nella parte in cui limita l’imponibilità dell’atto di garanzia soggetto a tassazione in caso d’uso ed enunciato in un atto giudiziario alla sola parte dello stesso non ancora eseguita, intende salvaguardare il necessario collegamento fra il momento dell’imposizione e l’attualità della capacità contributiva espressa dall’atto enunciato. L’importo coincide, in sostanza, con la parte di credito per la cui esecuzione è stato attivato il procedimento giudiziario e, quindi, con il valore del credito il cui pagamento sia stato “ingiunto” al debitore e al fideiussore tramite l’atto giudiziario. fonte www.fiscopiu.it
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