Con la circolare numero 21/E del 25 giugno 2013, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sul riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate nelle annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate torna sul tema del riconoscimento, sulla base delle scritture e documenti contabili esibiti, delle eccedenze d’imposta a credito, IVA, imposte sui redditi e IRAP, maturate nelle annualità in cui il contribuente ha omesso le relative dichiarazioni. Più facile recuperare i crediti d’imposta non dichiarati. L’Ufficio coglie l’occasione per ribadire, quanto già chiarito dalla precedente circolare 34/E/2012, ovvero che il credito IVA maturato in un’annualità per la quale sia stata omessa la relativa dichiarazione, non può essere utilizzato in detrazione nelle dichiarazioni successive, ai sensi dell’articolo 30, D.P.R. 633/72. Ne consegue che l’eventuale suo inserimento nella dichiarazione successiva, al fine di poterlo utilizzare in compensazione, comporta inevitabilmente l’emissione della comunicazione di irregolarità finalizzata al recupero del credito indebitamente utilizzato, oltre agli interessi ed alle sanzioni pari al 30% del credito portato in detrazione, ridotte al 10% in caso di pagamento entro 30 giorni. Nel caso in cui il contribuente proceda al pagamento delle somme richieste ed il credito risulti effettivamente spettante, il medesimo è ammesso al rimborso di tale somma, attraverso la procedura ai sensi dell’articolo 21, D.Lgs. 31 dicembre 1992, numero 546. Sulla base della modalità di riconoscimento del credito IVA, si possono fare analoghe considerazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP, in relazione ai rispettivi crediti riportati nella dichiarazione successiva, ma derivante da un’annualità in cui la dichiarazione è stata omessa. In tal caso, viene riconosciuto al contribuente il rimborso a seguito della definizione della pretesa in senso favorevole all’amministrazione. Nel documento di prassi si precisa che, in luogo del pagamento dell’intera somma, seguito dalla presentazione di una istanza di rimborso, nel termine biennale, il contribuente può scomputare, dal totale, il credito riconosciuto dall’Ufficio, ma dovrà corrispondere - gli interessi calcolati a seguito dell’omesso versamento delle imposte - la sanzione nella misura del 40% di quella applicata ab origine, ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. numero 471/97. La circolare continua, osservando come negli ultimi anni si sia registrato un incremento delle dichiarazioni omesse in cui il contribuente ricorre al contenzioso per vedersi riconosciuto il credito, spesso in conseguenza all’esibizione della documentazione contabile. Denuncia IVA omessa credito salvo. Al fine di ridurre il contenzioso, la circolare rileva come il contribuente, al ricevimento della comunicazione di irregolarità in oggetto, qualora ritenga che il credito non rilevato, a seguito dell’omessa dichiarazione, sia fondatamente ed effettivamente spettante, può attestarne l’esistenza contabile, mediante la produzione all’Ufficio competente dell’idonea documentazione. L’Agenzia potrà comunque effettuare le normali attività di controllo sulla dichiarazione omessa al fine di accertare l’esistenza e la correttezza del credito. Nel caso in cui venga confermata l’esistenza del credito “omesso”, l’Ufficio potrà quindi scomputare, dalle somme complessivamente dovute, il credito riconosciuto ed emettere una “comunicazione definitiva” contenente le somme rideterminate. Anche in tal caso, sono comunque dovuti gli interessi e le sanzioni contestate ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. numero 471/97, sulla parte di credito effettivamente utilizzata. Infine, la circolare precisa che la verifica e la conferma dell’esistenza contabile del credito possono essere effettuate esclusivamente dall’Ufficio competente nei confronti del contribuente, in modo che si possa coordinare con il relativo ufficio controlli al fine di definirne l’effettiva esistenza.
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