Lo scommettitore accetta, con la giocata, tutte le clausole unilateralmente predisposte dal d.m. 29 ottobre 1957 e successive modificazioni «Regolamento del concorso pronostici “Enalotto”» , che regolano il contratto complesso così concluso definito “contratto complesso di lotteria” ivi comprese le norme che disciplinano il caso in cui il rivenditore non trasmetta all’Ente gestore la matrice del tagliando in suo possesso.
Ciò premesso, seppur sia prevista una clausola limitativa della responsabilità ai soli casi d'inadempimento o inesatto adempimento per dolo e colpa grave, la Suprema Corte, Terza sezione Civile, con sentenza numero 13434, depositata il 29 maggio 2013, afferma come non mutino i normali criteri di ripartizione dell’onere della prova, che rimangono sempre quelli di cui agli articolo 1218 e 2697 c.c., non dovendo operare alcuna inversione probatoria. Dalla scommessa ai gradi di giudizio. La Cassazione ha accolto, in parte, il ricorso presentato da un giocatore-vincitore del gioco dell’Enalotto. Questi, in sintesi, i fatti di causa il ricorrente in Cassazione aveva citato in giudizio la titolare della ricevitoria presso la quale aveva giocato e vinto al concorso dell’Enalotto, in quanto quest’ultima non aveva provveduto a inviare il tagliando-matrice, in suo possesso, alla competente sede di zona dell’Ente Gestore, rendendo, così, impossibile la riscossione della vincita e, per l’effetto, chiedendo alla stessa di esser risarcito per danni proprio del valore di quanto non percepito la convenuta titolare aveva, invece, eccepito che, ai sensi del Regolamento Ufficiale dell’Enalotto d.m. 29 ottobre 1957 , ella aveva svolto regolarmente i propri compiti segnatamente, avviso al pubblico esposto nel locale . Nei gradi precedenti, mentre il Tribunale di primo grado aveva ritenuto non applicabile il Regolamento testé citato in quanto trattavasi, in realtà, non già di contratto di scommessa tra scommettitore ed Ente gestore, quanto di contratto misto e atipico tra scommettitore e ricevitore , la Corte di Appello, verso la cui sentenza era stato avanzato l’odierno ricorso, aveva rigettato la domanda ritenendo non fosse applicabile la disciplina negoziale di carattere generale, ma quella speciale di cui al citato Regolamento . Con due congiunti motivi di censura, il ricorrente, in primis, deduceva l’inapplicabilità del Regolamento, in quanto mai venuto a perfezione, proprio per mancato invio della matrice e rimandando alla regola generale relativa al contratto di mandato, ex articolo 1710 c.c., e, per l’effetto, alle norme in tema di onere probatorio, articolo 1218 e 2697 c.c. e, in secundis, in caso di ritenuta applicabilità della disciplina speciale, illegittimità nell’applicazione della legge, nel punto in cui prescrive essere in capo all’Ente gestore della matrice mandante l’onere di provare la colpa grave del gestore-rivenditore possessore della stessa mandatario nel non aver trasmesso il tagliando al primo in subordine, se la colpa grave non fosse consistita giustappunto nella mancata allegazione della matrice in esame da parte della mandataria all’Ente mandante. La Suprema Corte ha rigettato la prima censura e accolto la seconda. Le norme sono quelle speciali, ma ordinaria rimane la disciplina relativa alla ripartizione degli oneri probatori. I giudici di Piazza Cavour respingono il primo motivo di ricorso, ritenendo che il contratto qualificato come “contratto complesso di lotteria” si fosse perfezionato con il pagamento della posta all’intermediaria-ricevitoria e, conseguentemente, che la disciplina applicabile fosse, correttamente, quella di cui al Regolamento del concorso pronostici “Enalotto”, sulla cui regolarità non vi è dubbio, ancorché le sue norme – si badi bene di natura contrattuale – siano predisposte in maniera unilaterale trattasi di contratto per adesione, accettato dallo scommettitore nel momento in cui effettua la giocata, rientrante tra i contratti di lotteria autorizzati di cui all’articolo 1935 c.c., le cui norme hanno carattere unitario, seppur inserite in un contratto complesso e, quindi, anche le regole di cui al rapporto tra scommettitore-ricevitoria seguono questa peculiare disciplina. Tanto premesso, gli ermellini accolgono, invece, il secondo motivo di ricorso, cassando l’impugnata sentenza e rinviando alla Corte di Appello di Lecce, così deducendo una clausola limitativa della responsabilità – qual è quella in esame che limita la responsabilità per inadempimento o inesatto adempimento ai soli casi di dolo e colpa grave – non può mutare i generali principi ex articolo 1218 e 2697 c.c., rimanendo fermo come, mentre al creditore qui, scommettitore spetti allegare e provare la mancata o inesatta esecuzione della prestazione, gravi sempre in capo al debitore id est, il rivenditore provare fonte e condizioni che legittimano l’operare della suddetta clausola limitativa, della quale chiede l’operatività.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 aprile - 29 maggio 2013, numero 13434 Presidente Uccella – Relatore Carluccio Svolgimento del processo 1. R Z. , premesso di aver effettuato una giocata - risultata vincente all'estrazione nel concorso dell'Enalotto numero 11 del omissis - presso la ricevitoria del lotto di Maria D. e che la titolare della ricevitoria non aveva provveduto all'invio del tagliando matrice , trattenuto dal ricevitore, alla competente sede di zona dell'Ente Gestore, convenne in giudizio D. a, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, costituito dall'ammontare della vincita che avrebbe conseguito se tale tagliando fosse stato inviato all'Ente gestore. La convenuta eccepì l'assenza di ogni responsabilità ai sensi del Regolamento Ufficiale dell'Enalotto d.m. 29 ottobre 1957 , avendo rispettato le prescrizioni in esso previste avviso al pubblico esposto nel locale ai fini dell'esonero di responsabilità del gestore, salvo i casi di dolo o colpa grave del gestore. 1.1. Il Tribunale ritenne non applicabile il Regolamento, non essendo stato concluso nessun contratto di scommessa tra scommettitore ed Ente gestore, per via della mancata trasmissione della scheda smarrita, e accolse la domanda, ritenendo configurabile un contratto misto ed atipico tra giocatore e ricevitore, partecipe della disciplina del mandato e del deposito per la custodia della matrice, con necessità della prova della inevitabilità dell'evento gravante sul ricevitore. 2. La Corte di appello di Lecce rigettò la domanda sentenza del 28 marzo 2007 . 3. Avverso la suddetta sentenza, Z. propone ricorso per cassazione con due motivi, esplicati da memoria. Resiste con controricorso D. . Motivi della decisione 1. La Corte di merito ha ritenuto che, con la consegna della scheda giocata e il pagamento della posta si perfeziona la partecipazione al concorso ed è applicabile la disciplina speciale prevista nel regolamento che, anche in caso di smarrimento della matrice da parte del ricevitore, è applicabile il regolamento e la limitazione della responsabilità ai casi di dolo o colpa grave del gestore in esso prevista, e non la disciplina negoziale di carattere generale. Ha rilevato che gli obblighi gravanti sul gestore in caso di smarrimento erano stati osservati avviso al pubblico nel locale e che incombeva sull'attore danneggiato, ex articolo 2697 cod. civ., la prova del dolo o della colpa grave del gestore riguardo agli obblighi di custodia e trasmissione della matrice, non potendosi considerare onerato il gestore di provare l'evento straordinario determinante la perdita della matrice, con conseguente irrilevanza della prova testimoniale chiesta dal gestore in ordine alla piena correttezza del suo comportamento. 2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione del Regolamento Enalotto del 1957 articolo 5, 10, 11 e 19 e degli articolo 1218 e 1710 cod. civ., unitamente a omessa e insufficiente motivazione. Il ricorrente sostiene l'inapplicabilità del Regolamento Enalotto nell'ipotesi in cui, come nella specie, il contratto di gioco non si sarebbe perfezionato per effetto del mancato invio all'Ente gestore della matrice, con conseguente applicabilità delle regole ordinarie della responsabilità relative al contratto di mandato. Aggiunge, in collegamento con il secondo motivo di censura, che nell'ipotesi di ritenuta applicabilità del Regolamento, la limitazione di responsabilità - come interpretata dalla sentenza censurata – sarebbe illegittima, comportando una irragionevole alterazione dell'equilibrio contrattuale. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce mancata applicazione e, gradatamente, violazione e falsa applicazione degli articolo 1218, 1710 e 2697 cod. civ., nonché omessa e insufficiente motivazione in riferimento all'esistenza della colpa grave in capo al gestore della ricevitoria. In sintesi, si chiede alla Corte di stabilire se possa ritenersi legittimo che spetti al mandante di un'attività tendente alla conclusione di un contratto di scommessa l'onere di provare la colpa grave attribuibile al mandatario, gestore dell'esercizio, per la mancata trasmissione della matrice affidata dal mandante. In subordine, ammesse come applicabili le norme limitative della responsabilità del Regolamento, se la prova della colpa grave possa ritenersi acquisita stante la mancata allegazione, da parte del gestore dell'esercizio, in ordine alle cause dello smarrimento del documento nella sua custodia e in ordine alle cautele adottate per evitare la sottrazione e lo smarrimento. I motivi di ricorso sono strettamente connessi e meritano trattazione congiunta. Le censure proposte sono fondate nei limiti di cui in motivazione. 3. Il fondo della questione posta all'attenzione della Corte ruota intorno alla applicazione della clausola, limitativa di responsabilità alle solo ipotesi di dolo e colpa grave, contenuta nel d. m. del 1957 in argomento, e al rapporto di questa con le regole generali in materia contrattuale, relative al riparto dell'onere probatorio articolo 1218 e 2697 cod. civ. . Il ricorrente, da un lato, sostenendo la mancata conclusione del contratto di gioco/scommessa, ritiene non applicabile la clausola limitativa della responsabilità e applicabile la regola generale relativa al contratto di mandato articolo 1710 cod. civ. e, conseguentemente, le regole generali in tema di onere probatorio articolo 1218 e 2697 cod. civ. , quando, come nella specie, la matrice - che il ricevitore avrebbe dovuto inviare alla competente sede di zona del gestore in forza del mandato - non è stata inviata. Dall'altro, sostiene che, quand'anche si ritenesse applicabile la limitazione di responsabilità contenuta nel d. m., sarebbero applicabili le regole generali articolo 1218 e 2697 cod. civ. in tema di riparto dell'onere probatorio per inadempimento contrattuale. 3.1. Ritiene il Collegio che la prima censura vada rigettata e la seconda meriti accoglimento. 4. Le norme contenute nel d. m. del Ministero delle finanze 29 ottobre 1957, denominato “Regolamento del concorso pronostici Enalotto” e successive modificazioni applicabili alla specie sino alle modifiche con d.m. 16 dicembre 1985 comunque, irrilevanti, rispetto alle norme di interesse, le quali sono rimaste sostanzialmente immutate sino alle recenti modifiche con decreto direttoriale del 2008 hanno natura di regolamentazione contrattuale. La giurisprudenza della Corte è costante nell'affermare che le norme del Regolamento ministeriale di quello in esame e degli altri relativi a diversi concorsi e lotterie hanno natura contrattuale e, conseguentemente, vanno interpretate secondo i criteri di ermeneutica contrattuale che il relativo decreto ha natura non di atto normativo, ma di negoziazione pubblico-amministrativa che la regolamentazione contrattuale è unilateralmente predisposta che tale regolamentazione è accettata con l'effettuazione della giocata o con l'acquisto del biglietto che le clausole inserite nel predetto regolamento, anche quelle di tipo vessatorio, sono vincolanti per i giocatori pur senza la specifica approvazione per iscritto prevista dall'articolo 1341, comma secondo, cod. civ., atteso che essa trova idoneo equipollente nella grande pubblicità e diffusione del regolamento stesso, predisposto proprio al fine di richiamare l'attenzione dei partecipanti al gioco su tutte le condizioni ad esso inerenti che tale diverso regime di efficacia delle clausole vessatorie è imposto dalla natura del contratto e dalle sue modalità di esecuzione, che sarebbero enormemente ostacolate se si dovesse richiedere di volta in volta l'approvazione specifica delle clausole a contenuto vessatorio Cass. 31 luglio 2006, numero 17458 Cass. 5 marzo 2007, numero 5062 Cass. 10 gennaio 2003, numero 191 . Consegue che la censura, di cui al primo motivo di ricorso, va correttamente intesa, non come prospettazione della violazione di norme di diritto, ma come erronea applicabilità delle nome contrattuali, per non essere la fattispecie in questione, nella quale la matrice non è stata trasmessa all'ente gestore, sottoposta alle suddette clausole per via della mancata conclusione del contratto. 4.1. Queste norme contrattuali, unilateralmente predisposte, ed accettate per adesione mediante la partecipazione al concorso articolo 19 del d. m. in argomento, presente anche nei regolamenti di altri concorsi regolano tutte le fasi attraverso cui si snoda la partecipazione al concorso pronostico che, ai fini di nostro interesse, comprende la giocata dei numeri presso il ricevitore articolo 5 la trasmissione dell'attestazione della giocata matrice dal ricevitore - che è legittimato alla stipula del contratto dall'autorizzazione dell'Ente gestore Cass. 15 gennaio 2002, numero 367 - all'Ente gestore articolo 6 la custodia di tale matrice presso l'Ente gestore articolo 10 la condizione dell'esistenza della matrice custodita affinché possa esserci partecipazione al concorso al fine di poter riscuotere la vincita, avendo altrimenti lo scommettitore solo il diritto al rimborso della posta versata la limitazione della responsabilità al dolo e alla colpa grave, e del ricevitore e dell'ente gestore, se la matrice non sia rinvenuta per qualsiasi motivo articolo 11 . Si tratta di un contratto per adesione, rientrante tra i contratti di lotteria autorizzati di cui all'articolo 1935 cod. civ., le cui clausole contrattuali norme del d. m. , unilateralmente predisposte, regolano anche il rapporto tra scommettitore e intermediario ricevitoria , che costituisce il soggetto facente parte di quella rete di vendita diffusa sul territorio, del quale l'Ente gestore del concorso ha necessità per la partecipazione di un gran numero di persone alle scommesse. Clausole che pongono l'obbligo di trasmissione della matrice a carico del ricevitore. Clausole che condizionano alla presenza della matrice, nei luoghi deputati alla conservazione e al controllo nella disponibilità dell'Ente gestore, l'effettiva partecipazione al concorso ai fini del premio. E, in riferimento all'ipotesi di mancato rinvenimento della matrice, per qualsiasi motivo, pongono la limitazione della responsabilità per entrambi i soggetti ricevitore e ente gestore coinvolti nella procedura. Ai fini che rilevano, si è in presenza di norme contrattuali che regolano l'unico contratto di lotteria , che potrebbe definirsi complesso, qualificato dall'esistenza di un'unica causa, che si riflette sul nesso intercorrente tra le varie prestazioni con un'intensità tale da precludere che ciascuna delle predette prestazioni possa essere rapportata ad una distinta causa tipica e faccia si che le predette prestazioni si presentino tra loro organicamente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di un intento negoziale oggetti va mente unico Cass. 21 dicembre 1999, numero 14372 . Causa costituita dalla partecipazione al concorso pronostico, nell'ambito del quale il mancato invio della matrice dal ricevitore all'Ente gestore impedisce la partecipazione al concorso pronostico, ma è regolata, proprio rispetto al profilo dell'inadempimento dell'obbligo demandato al ricevitore all'interno della complessa procedura. Il contratto complesso di lotteria, quindi, si conclude con il pagamento della posta, anche se proprio l'inadempimento del soggetto che mette in relazione lo scommettitore con l'ente gestore impedisce di raggiungere la finalità della partecipazione al concorso pronostico cui il pagamento della posta era finalizzato. 4.2. Questa ricostruzione unitaria del contratto, pur non esplicitata, è il presupposto di decisioni della Corte, anche risalenti, dove la clausola limitativa della responsabilità è fatta operare nei confronti del ricevitore, che non ha provveduto al tempestivo inoltro del tagliando all'Ente gestore Cass. 13 luglio 1968, numero 2487, relativa al Totip , nonché nei confronti del ricevitore e dell'Ente gestore, per essere stata “accettata col solo comportamento di porre in essere la giocata” Cass. 18 giugno 1968, numero 1992, relativa all'Enalotto . In particolare in quelle decisioni - delle quali si dirà in seguito nell'esame del secondo profilo di censura - che, dopo aver fatto operare la clausola limitativa della responsabilità nei confronti del ricevitore, ritengono l'applicabilità delle regole generali in tema di onere probatorio Cass. 10 settembre 1999, numero 9602 Cass. 15 gennaio 2002, numero 367 . Ed anche in quelle decisioni dove si qualifica come mandato oneroso il rapporto tra scommettitore e ricevitore, ma si applica la clausola del regolamento limitativa della responsabilità rispetto al ricevitore, in ipotesi di smarrimento della matrice della giocata all'Enalotto Cass. 28 maggio 1977, numero 2194 o si qualifica il contratto come contratto plurilaterale misto, in cui prevalgono gli elementi del contratto di scommessa, ma sono presenti anche quelli della locazione d'opera e del deposito convenzionale e si applica la clausola anche rispetto al ricevitore Cass. numero 1992 del 1968 cit. . D'altra parte, se la giustificazione della limitazione della responsabilità al solo dolo e colpa grave, con addossamento al giocatore delle conseguenze sfavorevoli del caso ed anche della colpa lieve trovano giustificazione, secondo un'antica pronuncia della Corte, nella circostanza economica che il giocatore rischia una posta lievissima mentre l'Ente assume pesanti responsabilità Cass. 30 aprile 1969, numero 1424 , sarebbe irragionevole che la limitazione di responsabilità operi solo nei confronti dell'Ente gestore e non invece nei confronti di coloro che formano la rete di vendita dei prodotti e che sono legittimati a stipulare il contratto con lo scommettitore. 4.3. In questo generale contesto si colloca una decisione Cass. 16 gennaio 1971, numero 85 - atteso che la seconda Cass. 9 novembre 2005, numero 21692 si limita a richiamare e applicare il principio affermato nella prima - che sembra aver ispirato la tesi del ricorrente, e del giudice di primo grado, in ordine alla mancata conclusione del contratto di scommessa. Nella decisione del 1971, nella quale non era più in discussione la responsabilità del ricevitore , al fine di escludere la responsabilità contrattuale del Coni nel concorso pronostico Totocalcio, si sostiene che il mancato invio nella specie doloso della matrice all'Ente gestore da parte del ricevitore autorizzato impedisce la conclusione del contratto con il Coni, che si conclude solo con la ricezione della matrice/scheda, mentre il contratto di mandato oneroso si conclude, con la giocata, tra giocatore e ricevitore. A parte la considerazione che all'esclusione della responsabilità dell'Ente gestore si sarebbe potuti pervenire considerando il contratto complesso di scommessa autorizzata e applicando le relative norme contrattuali contenute nel regolamento, trattandosi di imputabilità dell'inadempimento del ricevitore all'Ente gestore, il Collegio non condivide il suddetto orientamento. Infatti per risolvere il suddetto profilo di imputabilità dell'inadempimento, la decisione in esame sostiene l'esistenza di due contratti distinti e collegati e la costruisce a partire da una clausola organizzativa del regolamento contrattuale articolo 3 del d. m. 1^ settembre 1951, relativo al Totocalcio, analogo all'articolo 5 del d. m. del 1957 relativo all'Enalotto . Questa, trasponendo nel Regolamento l'assetto organizzativo della rete di vendita costruito a partire da fonti legislative varie dalla autorizzazione statale della lotteria, alla definizione della concessione e degli enti preposti e delle possibilità di ramificazione assetto poi mutato nel tempo individua come normali i ricevitori delle giocate costituenti uffici dell'Ente Gestore e come ricevitori possibili , scelti dallo scommettitore, i ricevitori autorizzati dall'Ente gestore, precisando che questi ultimi agiscono per incarico dello scommettitore. In definitiva, la decisione in argomento, invece di individuare la frattura che impedisce la responsabilità contrattuale dell'Ente gestore nel comportamento rilevante all'interno del contratto complesso, costruisce due contratti collegati, dove la conclusione del secondo con l'Ente gestore diventa possibile solo se il primo con il ricevitore sia stato adempiuto senza spiegare, comunque, come mai clausole successive dello stesso regolamento contrattuale regolino unitariamente la responsabilità dell'Ente gestore e del ricevitore autorizzato incidendo sulla causa tipica della partecipazione al concorso pronostico, che scompare nel generale mandato oneroso, e recidendo l'interdipendenza delle prestazioni finalizzate al raggiungimento della causa del contratto. 4.4. Pertanto, la censura volta ad escludere l'applicabilità della clausola limitativa della responsabilità sulla base dell'assunto che il contratto cui quella clausola si applica non è concluso nell'ipotesi di mancato invio della matrice dal ricevitore all'Ente gestore, va rigettata. 5. Il secondo profilo di censura è fondato. La questione concerne il regime dell'onere probatorio in presenza di una clausola contrattuale contenuta nel Regolamento che limita la responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave, consentendo la non imputabilità dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento nei soli casi di colpa lieve. E, quindi, il tema è quale dei due soggetti del rapporto obbligatorio scommettitore/creditore e ricevitore/debitore deve provare la sussistenza delle condizioni per ritenere superata, o meno, la limitazione di responsabilità. 5.1. Ritiene il Collegio, in linea di continuità con la giurisprudenza più recente, condivisa da autorevole dottrina, che la presenza di una clausola limitativa della responsabilità compatibile con l'articolo 1229 cod. civ., come nella specie non altera i normali criteri di ripartizione dell'onere della prova articolo 1218, 2697 cod. civ. . Dal coordinamento di tali articoli deriva che il debitore, il quale voglia andare esente da responsabilità, pur in presenza di una clausola di esonero, ha l'onere di provare che l'inadempimento o l'inesatto adempimento è dipeso da causa a lui non imputabile e, cioè, al di fuori del suo potere di controllo, oppure che la sua attività o inattività, in rapporto causale con la mancanza o l'inesattezza dell'adempimento, concreta colpa lieve, anziché grave o dolosa. Quindi, la responsabilità rimane a carico del debitore, ove il medesimo non fornisca la prova di una causa, esattamente individuata, a lui estranea, oppure di modalità della sua attività o inattività che ne comportino la sussunzione nella colpa lieve. Nella specie, in relazione agli obblighi di custodia e trasmissione scaturenti dal contratto articolo 6 del d. m. sarà responsabile dei danni conseguenti al mancato invio della matrice della scheda di partecipazione al concorso, il ricevitore/debitore, il quale non provi che il fatto è derivato da causa a lui non imputabile, al di fuori del suo potere di controllo, oppure che la sua attività o inattività, in rapporto causale con l'inadempimento, concreta colpa lieve, anziché grave o dolosa. In tal senso la Corte di legittimità si è già pronunciata, in riferimento ad ipotesi analoghe, concernenti il Totocalcio Cass. 10 settembre 1999, numero 9602 Cass. 15 gennaio 2002, numero 367 e il Totip Cass. 30 maggio 2000, numero 7181 . Il principio, che ha origini lontane Cass. 21 marzo 1981, numero 1656 , ha trovato inequivocabile e costante conferma sino ad epoca attuale Cass. 22 dicembre 2011, numero 28314 anche in materia di servizio bancario delle cassette di sicurezza. 5.2. Invece, in senso contrario, vi sono pronunce più risalenti, secondo le quali è onere del giocatore/creditore provare la colpa grave o il dolo del ricevitore/creditore Cass. 18 giugno 1968, numero 1992 Cass. 13 luglio 1968, numero 2487 Cass. 28 maggio 1977, numero 2194 e Cass. 16 novembre 1998, numero 11533, entrambe in motivazione . Le suddette decisioni, alle quali si sono ricollegate molte decisioni dei giudici di merito e la stessa sentenza impugnata, non contengono esplicite argomentazioni a sostegno della tesi. Si ispirano al principio secondo cui l'onere di provare la colpa grave ricade sul creditore tutte le volte che essa costituisce elemento della responsabilità. 5.3. Ritiene il Collegio che il suddetto orientamento non possa essere condiviso, non sussistendo ragioni sufficienti per individuare regole di ripartizione dell'onere probatorio differenti da quelle generali, spostando sul creditore l'onere probatorio in relazione all'individuazione dello specifico difetto di diligenza ascrivibile al debitore. A favore della soluzione sostenuta milita il principio generale fissato dall'articolo 2697 cod. civ., secondo il quale al creditore che chieda il risarcimento del danno per l'inadempimento altrui spetta la prova della mancata o inesatta esecuzione della prestazione oltre che del danno di cui reclama il ristoro mentre al debitore che intenda avvalersi della clausola limitativa della responsabilità a suo favore grava l'onere di provare il fatto modificativo/estintivo del diritto azionato, che comprende tanto la fonte della limitazione quanto la sussistenza delle condizioni che legittimano l'operatività della clausola. D'altra parte, la tutela apprestata dall'articolo 1218 cod. civ. a favore del creditore, mediante il rafforzamento della sua posizione processuale, trova rispondenza nella considerazione - pacificamente riconosciuta -delle scarse possibilità di individuazione, da parte del creditore, delle cause che hanno dato origine all'inadempimento o all'inesatto adempimento, trattandosi di vicende necessariamente ricomprese nell'ambito dell'attività del debitore in tal senso, in motivazione Cass. numero 367 del 2002, cit. . Ed ancora, non sussistono ragioni per diminuire la tutela generale che l'ordinamento assicura al creditore con l'articolo 1218 cod. civ. quando, per la presenza di clausole limitative della responsabilità del debitore, la posizione processuale di quest'ultimo è favorita. Proprio la modificazione apportata con la clausola limitativa consente al debitore, infatti, di raggiungere più facilmente l'obiettivo del rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, mediante l'ampliamento dell'ambito dei fatti rilevanti a tal fine, con l'inserimento dell'ipotesi che l'inadempimento sia derivato da una sua condotta valutabile in termini di colpa lieve. 6. In conclusione, il ricorso è accolto nei termini di cui in motivazione. La sentenza è cassata, con rinvio - anche per le spese processuali del presente giudizio - alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, che applicherà il seguente principio di diritto “In materia di concorsi pronostici, le clausole contrattuali, unilateralmente predisposte e contenute in Regolamento nella specie d. m. del Ministero delle finanze 29 ottobre 1957, relative all'Enalotto sono accettate dallo scommettitore con la giocata e regolano il contratto complesso e unitario in tal modo concluso, con la conseguenza che la clausola limitativa della responsabilità articolo 11 del d. m. cit. si applica anche nel caso in cui come nella specie la matrice della giocata non sia stata trasmessa all'Ente gestore del concorso clausola che non altera i normali criteri di ripartizione dell'onere della prova articolo 1218, 2697 cod. civ. che pongono, in via presuntiva, tale responsabilità a carico del debitore, con la conseguenza che il debitore/ricevitore della giocata, il quale voglia andare esente da responsabilità, pur in presenza di una clausola che limita la responsabilità al dolo e alla colpa grave, ha l'onere di provare che l'inadempimento o l'inesatto adempimento è dipeso da causa a lui non imputabile e, cioè, al di fuori del suo potere di controllo, oppure che la sua attività o inattività, in rapporto causale con la mancanza o l'inesattezza dell'adempimento mancato invio della matrice , concreta colpa lieve, anziché grave o dolosa, fermo restando che al creditore/scommettitore che chieda il risarcimento del danno per l'inadempimento del ricevitore spetta la prova della mancata o inesatta esecuzione della prestazione oltre che del danno di cui reclama il ristoro ”. P.Q.M. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.