La norma prevede che se si è titolari di pensione come lavoratori dipendenti, e quindi presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria, i contributi versati nella gestione separata, insufficienti per il diritto a pensione autonoma, danno diritto ad una pensione supplementare, presso la gestione separata dove sono stati versati. Non vale il contrario.
Con l’ordinanza numero 10458, depositata il 6 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha annullato la decisione impugnata, rigettando in tal modo l’originaria domanda di un pensionato. Pensionata in gestione separata. Una donna è titolare di una pensione a carico della gestione separata dell’INPS, di cui all’articolo 2, comma 26, legge numero 335/1995. Nella gestione AGO ha versato contributi insufficienti per ottenere una pensione autonoma. Pertanto chiede il riconoscimento del diritto a pensione supplementare nella gestione AGO. Ma chi ha diritto alla pensione supplementare presso l’AGO? La Corte d’Appello accoglie la domanda, l’INPS ricorre però per cassazione, sostenendo che «al pensionato presso la gestione separata non ha diritto alla pensione supplementare presso l’AGO, nel caso in cui colà siano stati versati contributi insufficienti per il diritto a pensione autonoma». La Suprema Corte ricorda che l’articolo 1, comma 2, DM numero 282/1997, emanato in attuazione dell’articolo 2, comma 32, legge numero 335/1995, prevede che «se si è titolari di pensione come lavoratori dipendenti, e quindi presso l’AGO o presso quelle esclusive o sostitutive dell’AGO , i contributi versati nella gestione separata, insufficienti per il diritto a pensione autonoma, danno diritto ad una pensione supplementare, ovviamente presso la gestione separata dove appunto sono stati versati». Non vale però il caso inverso, non prevedendolo legge alcuna. Né tale pretesa può essere legittimata dalle connessioni tra le gestione AGO e quella separata, perché tale connessione non è rinvenibile, «dal momento che i contributi versati all’AGO sono, in via generale, considerati dal legislatore, come più “pesanti” rispetto a quelli versati presso le altre gestioni, ivi compresi quelli versati alla gestione separata». Pensione supplementare presso l’AGO solo per i lavoratori dipendenti. L’articolo 5, legge numero 1338/1965, disposizione fondamentale sulla pensione supplementare, prevede poi il diritto a tale pensione supplementare presso l’AGO solo per coloro che siano già pensionati presso una gestione diversa, purché si tratti di lavoratori dipendenti. Sono quindi esclusi i pensionati presso la gestione separata. Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso dell’INPS e annulla la sentenza impugnata, respingendo nel merito l’originaria domanda della pensionata.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 14 marzo – 6 maggio 2013, numero 10458 Presidente/Relatore La Terza Fatto e diritto Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano accoglieva la domanda, proposta nei confronti dell'Inps, da C.E. titolare di pensione a carico della gestione separata dell'Inps di cui all'articolo 2 comma 26 legge 335/95, per il riconoscimento del diritto a pensione supplementare nella gestione AGO, ove aveva versato contributi insufficienti ad ottenere una pensione autonoma. Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso, sostenendo che al pensionato presso la gestione separata non ha diritto alla pensione supplementare presso l'AGO, nel caso in cui colà siano stati versati contributi insufficienti per il diritto a pensione autonoma. La C. resiste con controricorso. Letta la relazione resa ex articolo 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso Letta la memoria critica di parte contro ricorrente Ritenuto che i rilievi di ci alla relazione sono condivisibili e non scalfiti dalle argomentazioni di cui alla memoria Infatti il ricorso è manifestamente fondato Recita l'articolo 1 comma 2 DM numero 282 del 1997 Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'articolo 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, numero 335 . “Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge numero 223 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, numero 1338, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età di cui all'articolo 1 comma 20 della legge numero 335 del 1995”. La norma prevede dunque che se si è titolari di pensione come lavoratori dipendenti, e quindi presso l’AGO o presso quelle esclusive o sostitutive dell'AGO i contributi versati nella gestione separata, insufficienti per il diritto a pensione autonoma, danno diritto ad una pensione supplementare, ovviamente presso la gestione separata dove appunto sono stati versati. Non vale però la reciproca , perché nessun legge la prevede, non viene cioè contemplato il diritto a pensione supplementare presso l'AGO a favore di chi, invece, è titolare di pensione presso la gestione separata. Né, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, il fondamento della pretesa si può rinvenire nelle connessioni tra la gestione AGO e quella separata, perché la connessione in tal senso non è rinvenibile, dal momento che i contributi versati all'AGO sono, in via generale, considerati dal legislatore, come più pesanti rispetto a quelli versati presso le altre gestioni, ivi compresi quelli versati alla gestione separata, di talché chi ha versato contribuzione nell'AGO in misura tale da acquisire il diritto a pensione, può poi acquisire la pensione supplementare presso la gestione separata. Non è previsto però il caso inverso. Ne è prova la disposizione fondamentale sulla pensione supplementare ossia l'articolo 5 della legge 1338 del 1962. Detta norma prevede il diritto a pensione supplementare presso l'AGO, nel caso che colà siano stati versati contributi in misura inferiore per la costituzione di pensione autonoma, ma il diritto è riservato solo a coloro che siano già pensionati presso una gestione diversa, purché sempre si tratti di gestioni riguardanti i lavoratori dipendenti si tratta 1. dei pensionati dei Fondi esclusivi, ossia quelli vigenti per gli impiegati civili dello Stato e per i dipendenti degli enti locali 2. dei pensionati presso i Fondi Sostitutivi dell'AGO Fondo Trasporti, Fondo Telefonici, Fondo Elettrici, Inpdai, Inpgi, Enpals alcuni dei quali soppressi 3. dei pensionati dei Fondi Esonerativi, che erano quelli previsti per i dipendenti di alcuni tipi di banche anch'essi a suo tempo istituiti da leggi speciali ed ora soppressi e trasformati in fondi integrativi . La citata disposizione del 1962 non è stata modificata per includervi anche i pensionati presso la gestione separata. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con decisione nel merito di rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo La novità della questione consiglia la compensazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa le spese dell'intero processo.