Alla luce dell’episodio, e del contesto, è logico presumere che siano stati i materiali presenti sulle scale, e caduti da soffitto e pareti, a provocare la caduta della donna. Ciò può portare a delineare la responsabilità del condominio. Ma resta comunque da valutare il comportamento della persona rimasta vittima dell’incidente ella, da condomina, conosceva quei luoghi
Nessun testimone? Ma la famigerata ‘scena del crimine’ può bastare per trarre adeguate conclusioni Anche se non si parla – come solitamente avviene, invece, nella fiction made in Usa – di fatti di sangue, bensì, più semplicemente, di una accidentale caduta lungo la scala di un condominio Cassazione, sentenza numero 9140/2013, Terza Sezione Civile, depositata oggi . Occhio non vede Eppure, almeno secondo i giudici di Tribunale e Corte d’Appello, lo sfortunato incidente subito da una condomina percorrendo la scala del palazzo non può portare all’accoglimento della domanda risarcitoria avanzata nei confronti del condominio. Ciò perché «nessun testimone è stato in grado di precisare le modalità della caduta», e, soprattutto, perché la constatazione che «i gradini fossero sporchi di materiale di risulta murario» non è sufficiente, secondo i giudici, per addebitare al condominio la responsabilità. Ecco spiegata, quindi, la decisione di negare il risarcimento alla donna Raziocinio. decisione che, però, viene messa seriamente in discussione dai giudici della Cassazione, i quali, analizzando le lamentele della donna, si soffermano, in particolare, sull’ipotesi di «nesso causale tra presenza di materiali di risulta e caduta». Su questo fronte viene evidenziato, in premessa, che «non è immaginabile come un teste potesse con certezza attribuire la caduta alla presenza di materiali di risulta», e viene aggiunto, subito dopo, che in determinate situazioni «la causa è sempre individuata presuntivamente in relazione al contesto». Detto ancor più chiaramente, è logico legare, almeno sulla carta, il «fatto ignoto», ossia la «causa della caduta», col fatto «noto», ossia la «presenza di materiali di risulta», caduti «dal soffitto e dalle pareti del vano scala condominiale». Per questo la decisione della Corte d’Appello è da rimettere in discussione, sanciscono i giudici della Cassazione. Che, poi, aggiungono, in conclusione, che è comunque plausibile «ritenere, in ipotesi, che la qualità di condomina della persona incorsa nella caduta, come tale a conoscenza della pericolosità del contesto, le imponesse una particolare cautela nell’affrontare la discesa delle scale» e, di conseguenza, «ravvisare il concorso» della donna «nell’accadimento del fatto».
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 febbraio – 16 aprile 2013, numero 9140 Presidente Amatucci – Relatore D’Alessandro Svolgimento del processo M.S. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha rigettato il suo gravame contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva respinto la domanda risarcitoria da essa proposta nei confronti del Condominio di viale G. Marconi numero 442 e via A. Battelli numero 1, in relazione ad un sinistro occorsole all’interno dello stabile condominiale il 7/4/97. Il Condominio resiste con controricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articolo 2051 e 2697 cod. civ., assumendo che la responsabilità oggettiva di cui all’articolo 2051 cod. civ. sarebbe incompatibile con la prova del nesso di causalità richiesta dal giudice di appello. 1.1. Il mezzo è infondato, attesa la diversità ontologica tra la colpa ed il nesso di causalità. Anche nel regime di cui all’articolo 2051 cod. civ. è necessaria dunque la prova del nesso di causalità. 2. Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricorrente si duole che nella sentenza impugnata si faccia riferimento solo al materiale di risulta e non anche agli altri fattori di pericolo emersi dall’istruttoria. 2.1. Il mezzo è inammissibile, in quanto - secondo, la sentenza - è esclusa la prova del nesso di causalità e dunque ogni questione in tema, di colpa è irrilevante e comunque assorbita dalla ritenuta responsabilità del condominio ex articolo 2051 cod. civ. 3. Con il terzo motivo la ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, si duole che la Corte di Appello, pur avendo correttamente ritenuto che i gradini fossero sporchi di materiale di risulta murario, ha poi contraddittoria mente affermato l’insufficienza di tale prova. 3.1. Il terzo motivo è fond ato. Accertate in fatto l’esistenza di «materiale di risulta precipitato dal soffitto e dalle pareti del vano scala condominiale» e la caduta della S., la Corte d’appello ha tuttavia conferito determinante valenza in punto di difetto di prova di nesso causale tra presenza di materiali di risulta e caduta, alla circostanza che «nessun testimone è stato in grado di precisare le modalità della caduta». A parte il rilievo che non è immaginabile come un teste potesse con certezza attribuire la caduta alla presenza di materiale di risulta quand’anche avesse materialmente assistito all’evento in ipotesi, conseguito ad una “scivolata” , è ovvio che in casi quale quello di specie la causa è sempre individuata presuntivamente in relazione al contesto. Così, ad esempio, se un’autovettura slitta in un punto della strada dov’è presente del brecciolino, la causa dello slittamento ben potrà essere attribuita alla presenza di quel materiale anche se non vi siano stati testi che abbiano assistito alle modalità del fatto. Lo stesso vale per le cadute su pavimento bagnato, o lungo scale con gradini sconnessi e così via. Il vizio della motivazione sta allora nell’aver escluso la sussistenza di nesso causale solo perché non v’erano testi che avessero assistito alle modalità della caduta il che dipende esclusivamente dal caso , senza scrutinare se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell’apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto causa della caduta da quello noto presenza di materiali di risulta alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com’è noto una regola di giudizio. Il che non avrebbe comunque impedito - nell’ambito dell’apprezzamento dei fatti che compete al giudice del merito - di ritenere, in ipotesi, che la qualità di condomina della persona incorsa nella caduta, come tale a conoscenza della pericolosità del contesto, le imponesse una particolare cautela nell’affrontare la discesa delle scale e di ravvisarne per tale via il concorso nell’accadimento del fatto. 4. Il terzo motivo di ricorso va pertanto accolto, rigettati i primi due, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione. P.Q.M. la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.