Lo spaccio non occasionale non esclude l’attenuante della lieve entità

L’attenuante della lieve entità è compatibili con l’attività di spaccio non occasionale.

Ad affermarlo è la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza numero 1251, depositata il 14 gennaio 2014. La fattispecie. Un minorenne veniva condannato in entrambi i giudizi di merito, per la detenzione di 3 dosi di marijuana, alla pena di un anno, 9 mesi e 10 giorni di reclusione e 18mila euro di multa. Condanna, però, annullata dalla Corte di Cassazione, che ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina. 3 dosi di marijuana e 120 euro in tasca. In particolare, la S.C. chiarisce che il fatto di lieve entità «deve essere individuato con criteri interpretativi che consentano di rapportare in modo razionale la pena al fatto, tenendo conto del criterio di ragionevolezza derivante dall’articolo 3 Cost., che impone – tanto al legislatore quanto all’interprete – la proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del fatto». La lieve entità non è incompatibile con l’attività di spaccio non occasionale. Nel caso di specie, la quantità di sostanza rinvenuta era minima, come modesta era la quantità di denaro in possesso dell’imputato. E poi – concludono i giudici di Cassazione – l’attenuante del fatto di lieve entità «è ben compatibile con l’attività di spaccio non occasionale».

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 novembre 2013 – 14 gennaio 2014, numero 1251 Presidente Garribba – Relatore Ippolito Ritenuto in fatto 1. Con la decisione in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Catania sezione per i minorenni ha confermato la sentenza emessa il 6 dicembre 2010, con cui il giudice dell'udienza preliminare del locale tribunale per i minorenni aveva condannato - riconosciute le circostanze attenuanti generiche e della minore età e applicata la diminuente del rito abbreviato - il giovane G.S.A.L. alla pena di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione e 18.000 Euro di multa per detenzione di tre dosi di marijuana articolo 73, comma 1 bis.P.R. 309/1990 . 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, che deduce, ex articolo 606.1 lett. e e.p.p., violazione degli artt.546.1 lett. e c.p.p. e dell'articolo 73 commi 1 bis e 5 d.P.R 309/1990. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento sotto entrambi i profili dedotti dal ricorrente. 2. Con il primo motivo, con riferimento alla ritenuta responsabilità penale per la detenzione delle tre dosi di marijuana, il ricorrente denuncia mancanza di motivazione e superficialità dell'esame dei motivi d'appello. Con quest'ultimo, a riprova dell'uso esclusivamente personale dello stupefacente detenuto, era stato anche prospettato lo stato di tossicodipendenza dell'imputato, allegando specifica certificazione di accertamento di uno stato di dipendenza patologica , rilasciata in data 18.10.2011 dal responsabile del SERT dell'Azienda sanitaria provinciale di . Nella motivazione della sentenza impugnata, come argomento aggiuntivo a quelli principali svolti dai giudici, si legge testualmente che l'imputato non ha dimostrato di essere tossicodipendente , senza alcun riferimento alla predetta certificazione, ciò che da fondamento alla censura di omesso esame del motivo d'appello con relativa allegazione. 3. Fondato è anche il secondo motivo, con cui si censura il diniego di riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 5 dell'articolo 73 d.P.R cit Al di là delle formali citazioni della giurisprudenza di legittimità, il fatto lieve è stato escluso in quanto il possesso di una somma importante di denaro unitamente alla marijuana lasciano presumere che l'imputato svolgesse un'attività di spaccio in modo non occasionale ed episodico . Tale conclusione non può condividersi. Il fatto di lieve entità - sulla base del testo della norma e del dato sistematico, con riferimento alla misura delle pene previste dai diversi commi dell'articolo 73 d.P.R. numero 309/1990 e alla rilevante divaricazione tra minimo e massimo edittale - deve essere individuato con criteri interpretativi che consentano di rapportare in modo razionale la pena al fatto, tenendo conto del criterio di ragionevolezza derivante dall'articolo 3 Cost., che impone - tanto al legislatore quanto all'interprete - la proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l'offensività del fatto. Nella specie la quantità di stupefacente detenuta dal giovane G. era minima e la quantità di danaro in possesso di lui era modesta 120 Euro . Inoltre, non va dimenticato che l'attenuante del fatto di lieve entità è ben compatibile con l'attività di spaccio non occasionale, posto che lo stesso legislatore ipotizza, all'articolo 74, comma 6, stesso D.P.R. numero 309/90, un'associazione costituita per commettere i fatti descritti dal comma quinto dell'articolo 73 , ossia una associazione programmaticamente finalizzata ciò che confligge con l'occasionalità alla commissione di fatti di lieve entità cfr. Cass. Sez. 6, numero 6615 del 14/02/1994, Greco, Rv. 199198 Sez. 6, numero 4194 del 08/03/1995, Salmi Ben, Rv. 200797 Sez. 6, numero 41090 del 18 luglio 2013, Airano, Rv. 256609 . 3. La sentenza va, perciò, annullata con rinvio alla Corte d'appello di Messina sezione per i minorenni , che procederà a nuovo giudizio sulla base dei principi di diritto sopra enunciati. P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Messina - sezione per i minorenni.