Giudice amante del cliente: l’avvocato che chiede la ricusazione non commette reato

Terza e ultima puntata della vicenda che ha visto coinvolto un giudice, a cui era stato chiesto di astenersi perché risultava «essere stata la partner di una relazione extraconiugale» con il marito di una cliente dell’avvocato ricusante, e lo stesso legale, a cui veniva contestato il reato di oltraggio.

Il caso. Dopo la condanna in primo grado per oltraggio al magistrato nei confronti dell’avvocato, che aveva chiesto in udienza la ricusazione del giudice, la Corte di appello aveva ribaltato il verdetto dichiarando che la condotta del legale non costituiva reato. Il giudice amante Infatti, secondo quanto deciso in secondo grado, «essere partner di una relazione extraconiugale, in costanza di rapporto di coniugio ma comunque in stato di separazione, non è immorale e non è nemmeno socialmente riprovevole». Pertanto, l’avvocato che rappresenta tale situazione non offende il giudice. La palla passa quindi alla Corte di Cassazione, dopo che la parte civile ha presentato ricorso. e l’avvocato non oltraggioso. La S.C. sottolinea che il giudice di appello, dopo aver riconosciuto sussistente l’elemento oggettivo del reato, «ne ha escluso l’elemento soggettivo, in base al rilievo che il passaggio della dichiarazione concernente la relazione extraconiugale» era «finalizzato alla richiesta di ricusazione e connotato da un previo corretto invito all’astensione» rivolto al giudice. In conclusione – si legge in sentenza - «non può considerarsi in sé manifestamente offensivo e si risolve in definitiva in una mera formale illustrazione della situazione legittimante l’istanza ricusatoria». Vicenda definitivamente chiusa dunque e ricorso della parte civile rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 8 – 13 febbraio 2013, numero 7193 Presidente Di Virginio – Relatore Cortese Fatto Con sentenza del 30.03.2011 il Tribunale di Potenza dichiarava colpevole del reato previsto dall'articolo 343 c.p. con le conseguenti condanne, penale e civile , per avere, nel corso dell'udienza tenuta il 23.05.2005 dalla dott.ssa I. quale giudice del Tribunale civile di Lecce in un procedimento che vedeva il contrapposto quale attore al Comune di Lecce, offeso l'onore e il prestigio della I., profferendo al suo indirizzo, senza alcuna pertinenza con l'oggetto del giudizio, la seguente frase L'avvocato a noto di essere il difensore di nel giudizio pendente avanti a questo Tribunale per la separazione del dott. . Rileva che la dott.ssa I., odierno Magistrato assegnatario del presente giudizio, risulterebbe essere stata la partner di una relazione extraconiugale del dott. durante il rapporto di coniugio con la ”. Rilevava il Tribunale che, pur essendo vera la circostanza riferita dal e pur essendo la frase anzidetta funzionale alla istanza di ricusazione della I. da lui formalizzata nella stessa udienza, il tono e le espressioni usate, con l'accenno in particolare al carattere extraconiugale della relazione, connotavano negativamente la circostanza stessa in modo del tutto ultroneo rispetto alla finalità perseguita. Su appello del prevenuto la Corte d'appello di Potenza, con sentenza del 12.04.2012 assolveva il . dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato, sul rilievo che con la frase incriminata il al di là delle modalità eccessive adoperate, non avesse altro intento che quello di ottenere l'astensione della I., come confermato anche dal fatto che le aveva anteriormente rivolto un riservato invito in tal senso. Propone ricorso per cassazione la parte civile deducendo che - nella frase incriminata la relazione della I. con il veniva temporalmente collocata in una fase di normale rapporto di coniugio dell'uomo, con quanto ne consegue in termini di valutazione morale della condotta dello stesso e del partner, laddove essa relazione era stata intrapresa quando il aveva già in corso la causa di separazione con la propria moglie - la finalità ricusatoria perseguita dall'imputato non esclude la consapevolezza da parte del sufficiente a integrare il dolo del reato, di usare nei confronti della I. una espressione intrinsecamente oltraggiosa. Ha presentato memoria la difesa del Diritto La ricostruzione dell'episodio effettuata dai Giudici di merito non è in discussione. Parte ricorrente censura la valutazione soggettiva della condotta ascritta ali'imputato, assumendo che la natura dell’espressione da lui adoperata, considerato anche il momento dell'insorta relazione sentimentale, successivo all'avvio del procedimento di separazione coniugale del . era intrinsecamente oltraggiosa, e ciò è sufficiente a integrare il dolo del reato, non rilevando in contrario la lecita finalità ricusatoria perseguita. Il ricorso è infondato. Il giudice d'appello, invero, dopo aver riconosciuto sussistente - con confessata difficoltà, - l'elemento oggettivo del reato, ne ha escluso l'elemento soggettivo, in base al rilievo che il passaggio della dichiarazione concernente la relazione extraconiugale, in ragione del suo riferimento non direttamente alla al . e del contesto in cui la dichiarazione fu resa, finalizzato alla richiesta di ricusazione e connotato da un previo corretto invito all'astensione rivolto alla non può considerarsi in sé manifestamente offensivo circostanza che sarebbe intrinsecamente integrativa del dolo e si risolve in definitiva in una mera formale illustrazione della situazione legittimante l'istanza ricusatoria. Tale rilievo appare logico e ragionevole né a diverse conclusioni può condurre la precisazione che la relazione fra la I. e il sorse solo dopo che quest'ultimo aveva avviato il procedimento di separazione dalla moglie, posto che, da un lato, tale circostanza allo stato peraltro non verificabile non escludeva comunque il rapporto di coniugio'' onde la dichiarazione non può essere tacciata di falsità e, dall'altro, come si è detto, la carica di offensività comunque attribuibile all'espressione in esame non riguardava certamente in via diretta e pregnante la I. bensì il P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.