L’avvocato non può fare l’amministratore di condominio

Il CNF chiarisce che la professione di amministratore di condominio costituisce altra attività di lavoro autonomo, svolta necessariamente in modo continuativo o professionale, e rientra quindi tra le nuove cause di incompatibilità con la professione di avvocato previste dalla riforma forense.

L’avvocato non può fare anche l’amministratore di condominio. Perché costituisce altra attività di lavoro autonomo, svolta necessariamente in modo continuativo o professionale, e rientra quindi tra le nuove cause di incompatibilità previste dalla riforma forense, entrata in vigore il 2 febbraio scorso legge numero 247/2012 . Lo chiarisce il Consiglio Nazionale Forense, che ha aggiornato, sul proprio sito Internet, il documento «FAQ, nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense». I nuovi temi trattati sono infatti impegno solenne, avvocati di enti pubblici e incompatibilità. Vediamoli nel dettaglio. Giuramento. Il primo chiarimento riguarda la nuova norma sull’impegno solenne, che è applicabile sin da subito. L’avvocato, anziché prestare giuramento dinanzi all’autorità giudiziaria, dovrà infatti assumere l’impegno solenne, recitando la formula di cui all’articolo 8, dinanzi al COA in pubblica seduta, senza la necessaria presenza del Pubblico Ministero. Anche i praticanti abilitati, spiega il CNF, dovranno continuare a prestare giuramento. Tuttavia, «in ragione della finalità cui tende la norma e delle profonde innovazioni introdotte con la riforma», potrà applicarsi in via analogica la disciplina stabilita per gli avvocati articolo 8 , che richiede di assumere l’impegno solenne dinanzi al COA in pubblica seduta. Avvocati di enti pubblici. Per quanto riguarda gli avvocati di enti pubblici, chiarisce il CNF, sono fatti salvi i diritti acquisiti degli avvocati già iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 3, ultimo comma, lett. b R.D.L. 1578/1933 articolo 23, comma 1 . Per quanto riguarda le nuove iscrizioni, invece, la legge, confermando il principio di libertà professionale, introduce alcune novità. In particolare sarà necessario a che già nel contratto di lavoro siano garantite l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato b che l’ente preveda la stabile costituzione di un ufficio legale nella propria pianta organica, con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente c che sia prevista l’appartenenza del professionista incaricato in forma esclusiva della trattazione degli affari legali dell’ente a tale ufficio d che la responsabilità dell’ufficio sia affidata ad un avvocato iscritto all’elenco speciale e che l’avvocato responsabile eserciti i propri poteri in conformità con i principi della legge professionale. Incompatibilità. I chiarimenti si estendono poi alla questione «incompatibilità». Il CNF, in merito, spiega anzitutto quali sono le cause di incompatibilità con l’esercizio della professione, affermando che la professione di avvocato è incompatibile articolo 18 a con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, nonché con l’esercizio dell’attività di notaio b con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale, salvi incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa c con «la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione». Sono previste delle eccezioni, si legge ancora nel documento, qualora l’oggetto della attività della società sia limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico d con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato. Le nuove cause di incompatibilità, inoltre, sono operative si da subito e sono previste delle eccezioni. Le legge, infatti, consente l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro articolo 18, comma 1, lett. a . Allo stesso tempo, escludendo dal suo ambito di applicazione gli avvocati già iscritti agli albi articolo 65, comma 3 a consente l’esercizio della professione a docenti e ricercatori in materie giuridiche di università, scuole secondarie pubbliche o private parificate , istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici articolo 19, comma 1 b richiede che docenti professori ordinari e associati di ruolo e ricercatori universitari a tempo pieno siano iscritti nell’elenco speciale, esercitando la professione nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario articolo 19, cmma 2 c fa salva l’iscrizione per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici articolo 23 . L’ultima questione riguarda l’incompatibilità tra la professione di avvocato e quella di amministratore di condominio, «in quanto costituisce altra attività di lavoro autonomo, svolta necessariamente in modo continuativo o professionale». Tale circostanza, spiega il CNF, «risulta confermata, altresì, dalla nuova disciplina in materia di professioni regolamentate L. numero 4/2013 che conferisce dignità e professionalità alle categorie dei professionisti senz’albo». «Sebbene non vengano meno i requisiti di autonomia ed indipendenza, che hanno sinora consentito di considerare compatibile l’attività di amministratore di condominio con l’esercizio della professione», si legge nel documento, «la riforma ha innovato profondamente la disciplina vigente, escludendo che l’avvocato possa esercitare «qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuamente o professionalmente», con eccezioni indicate in via tassativa, ovvero con l’iscrizione nell’albo dei commercialisti ed esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti, nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro articolo 18, comma 1, lett. a ».